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La prescrizione della cartella di pagamento per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani

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La prescrizione della cartella di pagamento per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La notifica della cartella di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, deve avvenire entro massimo il termine di prescrizione di cinque anni.

A questo proposito è importante definire il termine  di prescrizione.

Secondo una recente  sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania il termine decorre dal momento in cui matura il credito tributario e non, invece, dall’annualità successiva: per esempio, la Tarsu 2002, ingiunta con cartella notificata nel 2008, sarebbe ormai prescritta.

Invece la tesi sostenuta dall’Agente della riscossione  è quella secondo cui la prescrizione si compie il quinto anno successivo alla annualità di imposta.

In  alcune sentenze della Cassazione, la suprema Corte sostiene che  il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui matura il credito tributario, ossia da quando il contribuente è tenuto a pagare e  non quindi , come nel caso del bollo auto,  dalla annualità successiva.

L’Agente per la riscossione può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando nuovamente la cartella di pagamento o l’intimazione al pagamento o l’atto di pignoramento.

Dal 1° gennaio 2014, per i soli tributi locali, in deroga alla regola generale, si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo, emissione di ingiunzione fiscale, e riscossione delle somme dovute, anche se l’ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera per ciascun credito, l’importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.