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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeTutela del consumatore &#124;</title>
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		<title>Il recesso anticipato per abitazioni o locali commerciali</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa & Diritto condominiale]]></category>
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		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può recedere anticipatamente dal contratto di locazione, sia di tipo abitativo che commerciale, solo quando ricorrono gravi motivi, vale a dire fatti sopravvenuti che rendano impossibile o molto gravosa la prosecuzione del rapporto. Ci sono norme diverse a seconda del tipo di locazione, che disciplinano il recesso anticipato per gravi motivi, anche se la.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si può recedere anticipatamente dal contratto di locazione, sia di tipo abitativo che commerciale, solo quando ricorrono gravi motivi, vale a dire fatti sopravvenuti che rendano impossibile o molto gravosa la prosecuzione del rapporto.<br />
Ci sono norme diverse a seconda del tipo di locazione, che disciplinano il recesso anticipato per gravi motivi, anche se la giurisprudenza anche più recente della Cassazione ha elaborato una definizione sostanzialmente unitaria per entrambi i tipi di locazione.<br />
Infatti, i c.d. gravi motivi devono presentare quattro caratteristiche: innanzitutto, devono essere obiettivi, non arbitrari ed estranei alla volontà del conduttore. Devono essere sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto ed essere imprevedibili al momento della firma. Infine, devono essere tali da rendere impossibile o gravosa la prosecuzione del rapporto.<br />
Per le locazioni abitative, la giurisprudenza ha individuato alcune cause ricorrenti come il trasferimento lavorativo imposto dal datore di lavoro in un’altra sede, la perdita del lavoro non imputabile al conduttore con la conseguente impossibilità oggettiva di sostenere il canone, oppure sopravvenuti gravi problemi di salute propri o di un familiare convivente che rendano l’immobile inadeguato o, infine, l’inidoneità o insalubrità sopravvenuta dell’immobile.<br />
Per le locazioni commerciali e ad uso diverso, la valutazione dei gravi motivi è più rigorosa perché il conduttore è un imprenditore che ha assunto consapevolmente un rischio di impresa.<br />
Non fanno testo i risultati economici negativi della gestione mentre può essere un grave motivo l’inadeguatezza sopravvenuta dell’immobile quando sia determinata da cause oggettive e imprevedibili indipendentemente dalla volontà del conduttore-imprenditore<br />
In entrambi i tipi di locazione per esercitare il diritto di recesso c’è bisogno del preavviso minimo che è di sei mesi: la mancata indicazione dei motivi nel momento del recesso può essere causa di inefficacia dello stesso. Secondo la dottrina serve la forma scritta che garantisca la prova della ricezione come raccomandata A.R.  o la PEC e naturalmente durante questo periodo il conduttore deve pagare regolarmente il canone.<br />
Oltre al recesso legale per gravi motivi, le parti possono inserire nel contratto una clausola di recesso convenzionale a favore del conduttore che consenta al conduttore di sciogliersi dal contratto anche senza gravi motivi, alle condizioni pattuite:<br />
Il recesso convenzionale può essere solo a favore del conduttore mentre la clausola che attribuisca al locatore un diritto di recesso anticipato è nulla sia nelle locazioni abitative sia in quelle commerciali.</p>
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		<title>La novità dell&#8217;arbitro assicurativo</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dal 15 gennaio 2026 è entrato in vigore l&#8217;Arbitro Assicurativo -AAS- un nuovo organismo stragiudiziale gestito dall&#8217;IVASS per risolvere gratuitamente e digitalmente le controversie tra cittadini e compagnie assicurative. La competenza riguarda alcune materie: violazioni contrattuali e comportamentali su polizze vita e danni, inclusa RC Auto. Questo “strumento” affianca e potenzia la mediazione civile obbligatoria,.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 15 gennaio 2026 è entrato in vigore l&#8217;Arbitro Assicurativo -AAS- un nuovo organismo stragiudiziale gestito dall&#8217;IVASS per risolvere gratuitamente e digitalmente le controversie tra cittadini e compagnie assicurative.<br />
La competenza riguarda alcune materie: violazioni contrattuali e comportamentali su polizze vita e danni, inclusa RC Auto.<br />
Questo “strumento” affianca e potenzia la mediazione civile obbligatoria, già prevista per le liti su contratti assicurativi, che resta una condizione di procedibilità prima di adire il tribunale: il nuovo sistema offre un&#8217;alternativa più rapida ed economica rispetto alla giustizia ordinaria, specialmente per polizze auto, vita e danni.<br />
Il funzionamento prevede una procedura digitale, rapida e a costi contenuti (tariffa fissa 20€), dopo aver presentato un reclamo alla compagnia e atteso 45 giorni senza esito soddisfacente.<br />
L&#8217;Arbitro Assicurativo si aggiunge alla mediazione obbligatoria, creando un percorso privilegiato e digitale per i consumatori, che possono scegliere tra un tentativo di conciliazione (mediazione) o un ricorso all&#8217;Arbitro, entrambi prima di dover avviare una causa giudiziaria per controversie assicurative.<br />
L’obiettivo conferma la volontà di alleggerire il carico dei tribunali e offrire agli utenti/cittadini una soluzione alternativa. </p>
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		<title>In ambito medico il consenso informato deve essere scritto, specifico, semplice e completo</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 05:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Il consenso informato corrisponde ad un modello che viene fatto firmare al paziente prima di qualsiasi trattamento sanitario e serve non solo a garantire una corretta informazione in merito alle tecniche e alle conseguenze dell’intervento, ma anche a consentire una scelta libera e consapevole sul trattamento stesso: senza questa consapevolezza, il paziente ha diritto ad.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il consenso informato corrisponde ad un modello che viene fatto firmare al paziente prima di qualsiasi trattamento sanitario e serve non solo a garantire una corretta informazione in merito alle tecniche e alle conseguenze dell’intervento, ma anche a consentire una scelta libera e consapevole sul trattamento stesso: senza questa consapevolezza, il paziente ha diritto ad essere risarcito.</p>
<p>La giurisprudenza della Cassazione anche di recente, ha ribadito l’importanza della firma sul consenso informato al fine di escludere la responsabilità medica.</p>
<p>Il consenso informatorisponde ad alcuni punti fermi in merito e in particolare, deve essere:scritto, redatto in forma semplice e chiara, tenendo conto delle cognizioni del paziente che non sono, il più delle volte, orientate alla comprensione del linguaggio scientifico; specifico e non impersonale: deve cioè riferirsi alle particolari condizioni del paziente,       completo nel senso di spiegare tutte le conseguenze e i rischi del trattamento in modo che il paziente possa scegliere se sottoporsi o meno ad esso e, infine, deve essere dato sia per i trattamenti routinari che per quelli più delicati.</p>
<p>La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento nei principi degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.</p>
<p>La violazione dell’obbligo di informare il paziente può causare due differenti danni: da un lato può comportare un danno alla salute sussistente qualora sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento, dall’altro, può causare un danno da lesione del diritto di autodeterminazione, ossia al diritto di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento.</p>
<p>Di tali danni sono responsabili il medico e la clinica presso questi opera.</p>
<p>La responsabilità medica per la mancata o inesatta predisposizione del consenso informato, e di conseguenza il relativo diritto al risarcimento, scatta solo se c’è la prova che la condotta del paziente, se correttamente informato, sarebbe stata differente ovverosia avrebbe rifiutato la terapia medica. Tale prova deve essere fornita dal paziente.</p>
<p>Se il paziente lamenta un danno alla salute, questi dovrà allegare e dimostrare che avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.</p>
<p>La Cassazione ha chiarito che anche il tipo di modulo presentato al paziente può essere indice di responsabilità medica quando si tratta di un foglio prestampato del tutto generico e poco chiaro. In tema di attività medico-chirurgica, ha sottolineato la Corte , il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. L’informazione deve peraltro adattarsi al livello culturale del paziente con un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.</p>
<p>Va risarcita la lesione del consenso informato, qualora al paziente non sia fornito un “consenso personalizzato” relativo alla particolare complessità del caso e delle conseguenze, anche peggiorative, cui sarebbe incorso sottoponendosi all’intervento che gli avrebbe consentito di scegliere anche di non sottoporsi all’intervento e di proseguire con una terapia medica.</p>
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		<title>Cosa accade a conto corrente, titoli di stato, investimenti, azioni e obbligazioni in caso di decesso del titolare</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Alla morte dell’intestatario di un conto corrente, i familiari hanno l’obbligo di informare tempestivamente la banca affinché compia atti volti ad evitare la sottrazione del denaro da parte di soggetti non ancora legittimati. In ogni caso, l’istituto di credito potrebbe assumere le informazioni sul decesso del cliente anche per proprio conto ad esempio, interrogando l’anagrafe.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla morte dell’intestatario di un conto corrente, i familiari hanno l’obbligo di informare tempestivamente la banca affinché compia atti volti ad evitare la sottrazione del denaro da parte di soggetti non ancora legittimati.</p>
<p>In ogni caso, l’istituto di credito potrebbe assumere le informazioni sul decesso del cliente anche per proprio conto ad esempio, interrogando l’anagrafe del Comune.</p>
<p>Con la morte del titolare, il conto viene “congelato”: nessuno degli eredi può più prelevare le somme ivi depositate.</p>
<p>Se dovesse farlo al bancomat o allo sportello compierebbe un illecito nei confronti degli altri eredi e sarebbe tenuto a restituire la somma, oppure potrebbe subire una querela per appropriazione indebita.</p>
<p>Inoltre il prelievo successivo alla morte del titolare del conto costituisce un atto di accettazione tacita dell’eredità e impedisce, quindi, la successiva rinuncia o l’accettazione con beneficio di inventario. Chi prende anche solo pochi euro si considera già erede e risponde dei debiti presenti nella successione.</p>
<p>La banca può autorizzare il prelievo dei soldi necessari alle spese funerarie; tuttavia è prima necessaria l’autorizzazione di tutti gli eredi i quali dovranno recarsi allo sportello della filiale ove è acceso il conto e prestare il proprio consenso per iscritto.</p>
<p>La banca non può chiudere il conto solo perché il titolare è morto e il rapporto continuerà anche a produrre spese e costi di gestione. Prima della formale accettazione dell’eredità e individuazione delle quote spettanti ai singoli eredi, nessuno di questi può chiedere l’estinzione del conto .</p>
<p>Viceversa se il conto è in rosso, non scatteranno segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia nei confronti dei potenziali eredi che ancora non sono divenuti intestatari del rapporto bancario che si verifica solo con l’espletamento delle pratiche di successione.</p>
<p>Se il conto corrente è cointestato, la banca blocca solo la metà di pertinenza del soggetto defunto mentre l’altra metà resta a disposizione del cointestatario ancora in vita.</p>
<p>Difatti, il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei titolari in parti uguali: in caso di due cointestatari, ciascuno ha la metà del deposito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per sbloccare un conto corrente e far sì che tutti gli eredi possano prelevare la rispettiva quota di pertinenza è necessario che questi diano il via alle pratiche di successione. In particolare, è necessario che presentino, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di successione, atto che serve sia per identificare i soggetti eredi con le rispettive quote, sia per liquidare l’imposta di successione e chiudere i conti con il Fisco. Le imposte di successione gravano su tutti gli eredi in via solidale (il che significa che se uno di questi non paga la propria quota, l’Agenzia delle Entrate può pretendere il conto dagli altri eredi).</p>
<p>La dichiarazione di successione andrà poi depositata in banca la quale rilascerà, a ciascun erede, il denaro di cui questi è titolare. Solo in questo momento, quindi, si potrà avere la divisione del conto corrente tra eredi.</p>
<p>Dunque, non è necessario che vi sia il consenso di tutti gli eredi affinché la banca liquidi le rispettive quote: se anche uno di questi non si presenta in filiale per ritirare il proprio denaro o chiederne l’accredito sul proprio conto, gli altri coeredi possono invece pretendere la parte di propria spettanza. È un loro diritto che la filiale non può rifiutare. In caso contrario, ci si può rivolgere all’ABF, l’Arbitro Bancario e Finanziario, anche con un ricorso online. In alternativa ed ultima istanza, c’è sempre il giudice del tribunale.</p>
<p>È illegittima la pratica che qualche banca, in passato, ha compiuto subordinando la divisione del conto alla firma di tutti gli eredi: una volta depositata la dichiarazione di successione si può procedere individualmente.</p>
<p>Maggiori approfondimenti in Conto corrente: cosa succede in caso di morte</p>
<p>Erede non fuma la vendita dei titoli</p>
<p>Oltre al contratto di conto corrente, nella successione potrebbero essere presenti dei titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi di investimento che, per poter essere venduti, richiedono l’accettazione del relativo intestatario. Al quale, però, in caso di decesso, subentrano gli eredi. Ebbene, che fare se uno di questi non firma la vendita degli investimenti? Cosa possono fare gli altri eredi?</p>
<p>Con la dichiarazione di successione la banca potrebbe dividere in natura i titoli di Stato, assegnando a ciascun erede il valore corrispondente alla propria quota di successione. Tuttavia, non sempre ciò è possibile perché, in un portafoglio, possono essere presenti titoli, obbligazioni e azioni di natura diversa, con scadenze e rendimenti differenti, e differente convenienza. Un’operazione di questo tipo è molto complessa. Sicché, la cosa migliore è la vendita per poi dividere il ricavato tra gli eredi. Lo stesso vale per i buoni fruttiferi postali, considerati come i titoli di Stato.</p>
<p>Ebbene, per vendere i titoli o i fondi è necessario un ordine proveniente da tutti gli eredi cointestatari. Basterebbe anche una procura speciale con firma autenticata, rilasciata a uno dei coeredi. Se un erede non firma, gli altri potrebbero diffidarlo con una raccomandata a.r. Se neanche la diffida sortisce l’effetto sperato, i coeredi possono rivolgersi al giudice affinché, con una sentenza, ingiunga al soggetto in questione di prestare il proprio consenso o, in alternativa, nomini un delegato a sostituirlo nell’adempimento.</p>
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		<title>Attenzione a non commettere il reato di diffamazione sui social network</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/attenzione-a-non-commettere-il-reato-di-diffamazione-sui-social-network/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 05:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Con frequenza e spesso con superficialità, le persone condividono sui social i loro post, senza pensare alle possibili conseguenze sulla pubblicazione di un pensiero che racchiude un contenuto diffamatorio. Secondo la Cassazione l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con frequenza e spesso con superficialità, le persone condividono sui social i loro post, senza pensare alle possibili conseguenze sulla pubblicazione di un pensiero che racchiude un contenuto diffamatorio.</p>
<p>Secondo la Cassazione l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di pubblicità , anziché a mezzo della stampa, in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone.</p>
<p>In materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell’offesa e dalla posizione sociale della vittima: così, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale, la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia degli amici della titolare del profilo.</p>
<p>Se il social network non collabora nell’identificazione dell’autore del reato, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. Ad affermarlo è la Cassazione che ha imposto ai giudici di merito di motivare adeguatamente le ragioni dell’archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line.</p>
<p>Il reato di diffamazione a mezzo Facebook si verifica anche quando la vittima può essere individuata da una serie concordante di elementi indiziari, pur non essendo mai esplicitamente indicato il suo nome: gli stessi elementi che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati.</p>
<p>Ovviamente, quando la vittima non è un personaggio famoso, si tratta di una cerchia di persone limitata a coloro che per motivi personali o di lavoro sono a conoscenza dei particolari della sua vita privata. Tuttavia, si tratta di un ambito quantitativamente apprezzabile ed ampiamente sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato di diffamazione aggravata poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.</p>
<p>La Cassazione precisa che è legittimo il sequestro preventivo tramite oscuramento della pagina Facebook per chi è indagato per diffamazione commessa tramite l’utilizzo del social network, per aver ripetutamente offeso la reputazione di più persone.</p>
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		<title>Non è conveniente fare un decreto ingiuntivo per un credito di pochi euro</title>
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		<pubDate>Tue, 21 May 2019 08:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Per crediti di piccoli importi, non conviene quasi mai agire davanti al giudice. Lo possono tutt’al più fare le società di grosse dimensioni, che dispongono di risorse economiche elevate; queste, oltre a dover dare un segnale ai clienti morosi, sono anche costrette a confrontarsi con crediti bassi e frammentati. I costi che deve affrontare chi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per crediti di piccoli importi, non conviene quasi mai agire davanti al giudice. Lo possono tutt’al più fare le società di grosse dimensioni, che dispongono di risorse economiche elevate; queste, oltre a dover dare un segnale ai clienti morosi, sono anche costrette a confrontarsi con crediti bassi e frammentati.</p>
<p>I costi che deve affrontare chi avvia un procedimento di non sono mai inferiori a 300-400 euro: il triplo, se non il quadruplo per chi deve recuperare cifre intorno ai 100 euro. È pur vero che, nel provvedimento di condanna, il giudice addossa sul debitore le spese legali anticipate dal creditore, ma ciò avviene solo in un successivo momento ed è comunque subordinato al fatto che questi paghi spontaneamente. Perché, se non lo fa, subentra poi un’ulteriore lunga e costosa fase: quella dell’esecuzione forzata che non tutti sono disposti a sostenere, specie quando hanno davanti un nullatenente.</p>
<p>Di norma i “grandi creditori” hanno sistemi alternativi di recupero credito.</p>
<p>Quando il creditore è una società ( ad es una banca per uno scoperto sul conto, una finanziaria per una rata non versata; la società elettrica o del telefono per una bolletta ecc.), il recupero dei piccoli importi viene di solito affidato ai call center, ossia a società esterne che, attraverso operatori telefonici, contattano il cliente e lo invitano a pagare.</p>
<p>Il recupero dei crediti può spingersi anche a una successiva fase “scritta”: viene spedita una diffida all’indirizzo del moroso.</p>
<p>Poi la procedura, il più delle volte, si ferma lì e il debito finisce in prescrizione. Richiedere un decreto ingiuntivo per 100 euro è, al giorno d’oggi, ritenuto antieconomico.</p>
<p>Il creditore privato ha le armi spuntate: nel momento in cui deve impiegare dei soldi , con l’incertezza di poter recuperare le spese anticipate, si fa quattro conti e, il più delle volte, soprassiede all’azione “di puro principio”.cosa può fare?</p>
<p>In pratica, con il nostro sistema giudiziario, recuperare somme vicine ai 100 euro, per quanto astrattamente ipotizzabile, è concretamente impossibile.</p>
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		<title>L&#8217;usura è un reato ed esiste anche quella bancaria: conviene sporgere denuncia</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/lusura-e-un-reato-ed-esiste-anche-quella-bancaria-conviene-sporgere-denuncia/</link>
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		<pubDate>Tue, 14 May 2019 06:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[L’usura è una condotta penalmente rilevante, punita dalla legge ed è ancor più grave se commesso da un istituto di credito. Come è noto l&#8217;usura consiste nell’applicazione di tassi d’interesse particolarmente elevati, quando vi è stato il prestito di una somma di danaro: l’elemento che la caratterizza è il dolo, nel senso che può essere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’usura è una condotta penalmente rilevante, punita dalla legge ed è ancor più grave se commesso da un istituto di credito.</p>
<p>Come è noto l&#8217;usura consiste nell’applicazione di tassi d’interesse particolarmente elevati, quando vi è stato il prestito di una somma di danaro: l’elemento che la caratterizza è il dolo, nel senso che può essere punito solamente colui che è consapevole di applicare un tasso usurario agli interessi che chiede.</p>
<p>Ovviamente il tasso di interesse è fissato da una legge che affida al ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati. Poi la Banca d’Italia pubblica trimestralmente una tabella con i vari tassi soglia divisi per categoria di operazioni: ci sono quindi tassi soglia di usura diversi per le aperture di credito, gli anticipi e sconti, mutui e leasing.</p>
<p>La stessa legge stabilisce che è usurario l’interesse il cui tasso esorbita di oltre il 50% i tassi medi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.</p>
<p>Anche una Banca può commettere il reato di usura la banca quando applica, all’interno dei propri contratti, un tasso di interesse superiore a quello fissato dalla legge: si tratta di un reato proprio, nel senso che può essere commesso solamente da un istituto di credito, ed punito ancora più severamente in quanto è posta in essere da un istituto specializzato, verso il quale il comune cittadino mostra maggiore affidamento.</p>
<p>E&#8217; possibile difendersi dall’usura bancaria adottando molta attenzione: poiché il tasso legale è reso pubblico ogni tre mesi, prima di sottoscrivere un mutuo è bene confrontare il tasso offerto dalla banca di fiducia con quello pubblicato dalla Banca d’Italia.</p>
<p>Inoltre le banche, oltre al vero e proprio tasso di interesse, richiedono in aggiunta anche altre forme di remunerazione, come le commissioni di messa a disposizione fondi, le spese per movimenti, le spese di tenuta conto: ed a tal proposito la legge dice che per determinare l’interesse effettivo che la banca chiede, occorre tener conto di tutte le forme di remunerazione richieste al cliente</p>
<p>Di conseguenza se il contratto di mutuo, di leasing o di altra operazione risulti con tassi da usura bancaria è necessario sporgere denuncia alla Procura competente oltre ad intraprendere una causa civile affinché quanto indebitamente pagato venga restituito e ogni interesse cancellato: l’ordinamento punisce l’usuraio impedendogli non solo di beneficiare dell’interesse oltre soglia, ma di ogni tipo di interesse, anche quello legale.</p>
<p>Con la denuncia penale, non solo si da avvio alle indagini, ma si ottiene un altro importante effetto: quello di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.</p>
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		<title>Per il disturbo causato dalle continue telefonate &#8220;sbagliate&#8221;, la società telefonica deve rimborsare l&#8217;utente per l&#8217;attribuzione del numero dismesso da un altro abbonato</title>
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		<pubDate>Tue, 07 May 2019 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[In genere la società telefonica si riserva il diritto di “riciclare” le numerazioni non più utilizzate dopo la disdetta di un vecchio contratto. Ma se viene assegnato un numero molto utilizzato puntualmente c’è qualcuno che chiama per parlare con il vecchio titolare dell’utenza: il disturbo può essere veramente fastidioso e penalizzante. Non è facile decidere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In genere la società telefonica si riserva il diritto di “riciclare” le numerazioni non più utilizzate dopo la disdetta di un vecchio contratto. Ma se viene assegnato un numero molto utilizzato puntualmente c’è qualcuno che chiama per parlare con il vecchio titolare dell’utenza: il disturbo può essere veramente fastidioso e penalizzante.</p>
<p>Non è facile decidere di chiedere ed ottenere un risarcimento alla compagnia del telefono per il disturbo subito, ma una recente pronuncia del giudice di pace di Macerata conferma che in caso di attivazione di numero già usato la compagnia deve risarcire.</p>
<p>La società telefonica assume una responsabilità di tipo contrattuale per aver attribuito all&#8217;utente un “numero di seconda mano” con conseguente disturbo continuo: per le molestie e i disturbi provocati è dovuto un risarcimento dei danni principalmente se la vecchia numerazione è appartenuta a un’attività commerciale o magari a un professionista con molti clienti come un medico.</p>
<p>L&#8217;ammontare del risarcimento del danno per la seccatura va liquidato in via “equitativa” : cioè una volta dimostrato l’illecito e la molestia che è conseguita per l’utente, la quantificazione viene fatta tenendo conto di quanto appare giusto al magistrato. Una valutazione che deve quindi tenere in considerazione le circostanze del caso concreto come ad esempio l’eventualità che il soggetto molestato sia un anziano o un soggetto impressionabile</p>
<p>Nel caso del giudizio di Macerata la sentenza ha riconosciuto un risarcimento di 700 euro per il disturbo e le molestie provocate. A questo ovviamente si è aggiunta anche la condanna alle spese processuali sostenute dal ricorrente pari alle tasse del giudizio e alla parcella dell’avvocato per l’assistenza legale.</p>
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		<title>Bagaglio smarrito dalla compagnia area: il risarcimento copre sia i danni patrimoniali che non patrimoniali</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/bagaglio-smarrito-dalla-compagnia-area/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 06:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[È fatta salva la dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Montreal che stabilisce le limitazioni di responsabilità delle compagnie aeree per il ritardo, per il bagaglio smarrito e per le merci al fine di ridurre i rischi per le società di trasporto e predeterminare l’ammontare dei risarcimenti. Dunque.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>È fatta salva la dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione.</strong></p>
<p>L’Italia ha ratificato la Convenzione di Montreal che stabilisce le limitazioni di responsabilità delle compagnie aeree per il ritardo, per il bagaglio smarrito e per le merci al fine di ridurre i rischi per le società di trasporto e predeterminare l’ammontare dei risarcimenti.</p>
<p>Dunque la Convenzione quantifica il risarcimento che spetta al passeggero per lo smarrimento della sua valigia ma la moneta usata come riferimento non è né l’euro o il dollaro, né un’altra moneta avente corso legale in uno Stato: si tratta di «diritti speciali di prelievo», un’unità di misura convenzionale creata e definita dal Fondo Monetario internazionale. Il valore di riferimento viene poi convertito in moneta nazionale secondo il cambio al momento in vigore al momento della liquidazione del danno.</p>
<p>Per esempio mille diritti speciali di prelievo ammontano a 1.067,00 euro : una quasi parità tra tale misura e l’euro.</p>
<p>Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione», effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.</p>
<p>Dunque in caso di smarrimento di bagagli da parte della compagnia aerea: spetta un risarcimento di circa mille euro a passeggero, a prescindere dal numero di bagagli dispersi, è diritto del passeggero “assicurare” il bagaglio al fine di ottenere un risarcimento maggiore: a tal fine egli deve fare un’apposita comunicazione alla compagnia aerea: «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione» con pagamento di una tariffa supplementare.</p>
<p>Si può ottenere un risarcimento ulteriore solo se si dimostra che lo smarrimento è stato dovuto a malafede del personale della compagnia (come in caso di furti operati dagli addetti al carico e scarico delle valigie) o da altre condotte temerarie.</p>
<p>Se, per ottenere il risarcimento, il passeggero è costretto a fare causa alla compagnia aerea, questi può ottenere dal giudice anche il riconoscimento delle spese processuali, ossia il rimborso dei costi legali del giudizio che, pertanto, non rientrano nel tetto dei mille euro.</p>
<p>Per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali il dubbio che si è prospettato innanzi alla Cassazione è se il criterio di risarcimento à forfait appena evidenziato copra solo i danni patrimoniali, ossia la perdita economica per il bagaglio, corrispondente ad esempio al valore degli oggetti che si trovavano all’interno del bagaglio smarrito, o anche quelli morali derivanti dalla perdita del valore affettivo o anche artistico, del contenuto.</p>
<p>La Cassazione ha risposto che il risarcimento prefissato dalla Convenzione di Montreal copre tutti i danni subiti dal passeggero a seguito dello smarrimento delle valigie. Dunque, il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto non può quindi essere liquidato separatamente.</p>
<p>Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore è necessaria «la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero», con il pagamento dunque di una tassa supplementare, «rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito». In sostanza , a meno che il passeggero non abbia rilasciato una dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione e pagata una tassa supplementare, la responsabilità della compagnia aerea per la perdita del bagaglio contenente materiale di un certo rilievo si limita ai mille diritti speciali di prelievo per passeggero.</p>
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		<title>La prescrizione per le fatture si riduce da cinque a tre anni. Un vantaggio per i consumatori</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul sito dell’Arera, l’Autorità garante per la luce, l’acqua e il gas, è stato pubblicato un importante comunicato: dal 1° gennaio 2019 cambia la prescrizione per le bollette. Le società che forniscono l’energia elettrica, il servizio idrico e il gas non potranno più richiedere pagamenti per debiti pregressi se sono trascorsi più di due anni:.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sul sito dell’Arera, l’Autorità garante per la luce, l’acqua e il gas, è stato pubblicato un importante comunicato: dal 1° gennaio 2019 cambia la prescrizione per le bollette.</p>
<p>Le società che forniscono l’energia elettrica, il servizio idrico e il gas non potranno più richiedere pagamenti per debiti pregressi se sono trascorsi più di due anni: questo non vale solo per i conguagli ma anche per le fatture relative alle bollette ordinarie.</p>
<p>La finalità è quello di limitare il rischio che gli utenti possano essere messi dinanzi ad esorbitanti richieste di pagamento, magari per consumi non fatturati ogni mese.</p>
<p>La novità è che per le vecchie bollette di gas, luce e acqua il termine di prescrizione passa infatti da cinque a tre anni.</p>
<p>Il calcolo della prescrizione è semplice: il pagamento di ogni bolletta può essere preteso solo a partire dal mese successivo ed entro la data di scadenza indicata nella bolletta stessa.</p>
<p>L’invio della bolletta non è però in grado di mettere in mora il consumatore visto che queste sono spedite con lettera semplice. Se pertanto l’utente non paga, la società fornitrice dovrà spedirgli all’indirizzo di residenza una raccomandata a.r. con una diffida. La raccomandata deve giungere entro tre anni dal mese successivo a quello di scadenza della fattura, altrimenti cade in prescrizione.</p>
<p>Il secondo caso è quello del conguaglio. Succede spesso che la società fornitrice della luce, dell’acqua o del gas, dopo aver eseguito la fatturazione tramite letture stimate o basate sull’auto lettura, proceda dopo diversi mesi alla lettura del contatore. Se da questa verifica dovesse risultare un ulteriore debito a carico dell’utente viene emessa una ulteriore bolletta a titolo di conguaglio. Fino ad oggi, però, i gestori hanno effettuato i conguagli con largo ritardo, affidandosi a un termine di prescrizione di cinque anni, e gli utenti erano chiamati a sanare le differenze, spesso care, di conteggi proprio degli ultimi cinque anni. Ora si potrà chiedere il conguaglio solo degli ultimi tre anni.</p>
<p>Le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più neanche quando, tra una diffida e l’altra, passano più di tre anni. Difatti se è vero che ogni lettera di sollecito interrompe la prescrizione, affinché ciò avvenga sono necessarie due condizioni: la lettera deve essere inviata con raccomandata a/r o, per chi ne è munito, con posta elettronica certificata, il gestore deve infatti avere la prova dell’invio e del ricevimento. Inoltre la diffida deve essere spedita entro tre anni da quella precedente o dalla scadenza della fattura. Se dovessero decorrere più di tre anni si verifica la prescrizione.</p>
<p>La stessa società fornitrice dovrà provvedere a cancellare, in automatico, i vecchi debiti caduti in prescrizione. Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.</p>
<p>Se l’utente dovesse trovarsi ad affrontare una richiesta di pagamento per debiti fuori termine può presentare un ricorso all’ARERA, tramite la procedura online. Si terrà un tentativo di conciliazione con la società fornitrice, anche tramite Skype, rivolto a ottenere la cancellazione del debito. In caso di mancato accordo si può ricorrere al giudice di pace.</p>
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