<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeTecnologie e altre novità &#124;</title>
	<atom:link href="https://www.avvocatopepe.it/category/news/tecnologie-e-altre-novita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.avvocatopepe.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 06:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pubblicare un video sui social può essere rischioso</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/pubblicare-un-video-sui-social-puo-essere-rischioso/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/pubblicare-un-video-sui-social-puo-essere-rischioso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 06:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopepe.it/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Filmare e pubblicare il video di una rissa sui social può essere rischioso in quanto questo gesto ritenuto “semplice” o addirittura automatico, coinvolge delicati elementi che vanno dal diritto di cronaca e della tutela della dignità alla privacy delle persone coinvolte. Dunque la pubblicazione di un tale contenuto senza cautele può comportare per colui che.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Filmare e pubblicare il video di una rissa sui social può essere rischioso in quanto questo gesto ritenuto “semplice” o addirittura automatico, coinvolge delicati elementi che vanno dal diritto di cronaca e della tutela della dignità alla privacy delle persone coinvolte.<br />
Dunque la pubblicazione di un tale contenuto senza cautele può comportare per colui che riprende, la responsabilità di un illecito, con possibili conseguenze sia in sede civile che penale.<br />
Il principio è che la pubblicazione di una rissa tra privati cittadini non deve mai ledere la dignità e la reputazione della persona ritratta,  in quanto comporta la violazione del diritto all’immagine che è protetta dal nostro ordinamento e perché l’immagine di una persona non può essere diffusa senza il suo consenso esplicito.<br />
Inoltre esiste anche la protezione dei dati personali tutelata sia dalla normativa europea che nazionale: e quindi la diffusione di un video senza il permesso dei protagonisti costituisce un trattamento illecito di dati personali. Anche se il video è diventato virale e presente su altre piattaforme, ogni nuova condivisione è considerata un’autonoma violazione che causa un nuovo danno alle persone riprese.<br />
Si concretizza l’illecito di diffamazione aggravata se la ripresa offende la reputazione di una delle persone coinvolte, e l’uso dei social come Facebook, Instagram o TikTok costituisce un’aggravante, perché il messaggio offensivo raggiunge rapidamente un numero indeterminato di persone.<br />
Come pure, il video che mette in ridicolo o umilia un minore può configurare un atto di cyberbullismo per il quale la normativa in materia consente al minore che ha compiuto 14 anni, o ai suoi genitori, di richiedere direttamente alla piattaforma social la rimozione del contenuto e qualora il gestore non provveda, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali.<br />
Viceversa se a pubblicare il video è un altro minorenne, la responsabilità civile per i danni ricade sui suoi genitori che possono essere chiamati a risarcire i danni per non aver educato il figlio al rispetto della privacy e della dignità altrui.<br />
La conseguenza per chi pubblica illecitamente un video è il risarcimento dei danni causati alle persone ritratte: danno non patrimoniale cioè il danno alla persona, alla sua reputazione, alla sua privacy e alla sua dignità, e danno patrimoniale cioè il pregiudizio economico che deriva dallo sfruttamento non autorizzato dell’immagine.<br />
Per quantificarlo, la giurisprudenza utilizza dei criteri per stabilire una cifra equa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/pubblicare-un-video-sui-social-puo-essere-rischioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I limiti al potere di controllo del datore di lavoro sul lavoratore</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/i-limiti-al-potere-di-controllo-del-datore-di-lavoro-sul-lavoratore/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/i-limiti-al-potere-di-controllo-del-datore-di-lavoro-sul-lavoratore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopepe.it/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[La questione legata alla lettura da parte del datore di lavoro delle email aziendali del lavoratore è articolata in quanto si tratta trovare un equilibrio tra il diritto del datore di lavoro a tutelare la sua azienda ed il diritto alla riservatezza del lavoratore. Effettuare un controllo è possibile ma con condizioni stabilite da leggi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La questione legata alla lettura da parte del datore di lavoro delle email aziendali del lavoratore è articolata in quanto si tratta trovare un equilibrio tra il diritto del datore di lavoro a tutelare la sua azienda ed il diritto alla riservatezza del lavoratore.<br />
Effettuare un controllo è possibile ma con condizioni stabilite da leggi e sentenze: la disciplina fa riferimento all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, la L. n. 300/1970, che distingue nettamente tra due strumenti:  quello di controllo con le telecamere che richiedono un accordo sindacale o un’apposita autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, e quelli di lavoro, come il computer con la casella email oppure lo smartphone.<br />
C’è da differenziare tra la casella di posta elettronica aziendale che rappresenta uno strumento di lavoro con l’account di posta personale a cui il lavoratore accede tramite gli strumenti aziendali.<br />
La posta aziendale a certe condizioni, può essere oggetto di controllo, la seconda è considerata un’estensione della sfera privata della persona, un vero e proprio “domicilio informatico” secondo quanto sostenuto dal Garante per la protezione dei dati personali.<br />
Il controllo sulla posta elettronica aziendale è legale, se il datore di lavoro redige e comunica a tutti i dipendenti un disciplinare chiaro e dettagliato che specifichi gli elementi essenziali per rendere il lavoratore pienamente informato e consapevole sui controlli stessi.<br />
L’azienda può effettuare dei controlli per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e per verificare il corretto adempimento della prestazione, deve specificare i modi di utilizzo della posta elettronica con i comportamenti consentiti e quelli vietati e infine indicare le procedure con cui i controlli possono essere svolti.<br />
In caso di un controllo effettuato in violazione delle regole la conseguenza è l’inutilizzabilità processuale delle prove raccolte: infatti qualora il datore di lavoro accede alle mail del dipendente senza una adeguata informativa, non potrà utilizzare le stesse informazioni per motivare una sanzione disciplinare o un licenziamento.<br />
 L’accesso del datore di lavoro a un account di posta elettronica privato è sempre vietato, anche se è stato consultato dal computer dell’ufficio: questa azione è illecita dal punto di vista della privacy, può essere considerato il reato di accesso abusivo al sistema informatico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/i-limiti-al-potere-di-controllo-del-datore-di-lavoro-sul-lavoratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il diritto all&#8217;identità sessuale comprende anche la scelta del nome, senza tener conto di quello precedente</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/il-diritto-allidentita-sessuale-comprende-anche-la-scelta-del-nome-senza-tener-conto-di-quello-precedente/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/il-diritto-allidentita-sessuale-comprende-anche-la-scelta-del-nome-senza-tener-conto-di-quello-precedente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopepe.it/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Una recentissima pronuncia della Cassazione stabilisce la libertà di scelta del nome di battesimo per le persone che cambiano sesso: non è necessario fare una trasposizione meccanica del precedente nome dal maschile al femminile (o viceversa), l’interessato/a può scegliere il nome che vuole. Vi sono nomi che è impossibile “trasformare” automaticamente alla forma femminile o.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una recentissima pronuncia della Cassazione stabilisce la libertà di scelta del nome di battesimo per le persone che cambiano sesso: non è necessario fare una trasposizione meccanica del precedente nome dal maschile al femminile (o viceversa), l’interessato/a può scegliere il nome che vuole.</p>
<p>Vi sono nomi che è impossibile “trasformare” automaticamente alla forma femminile o maschile: non basta cambiare la lettera finale, da “o” in “a”, per ottenere un nome valido!</p>
<p>La persona interessata dal cambio sesso deve essere libera di poter scegliere: potrà chiamarsi, per la legge dello Stato civile, nel modo che preferisce, la Corte stabilisce la libera opzione del soggetto, che non può essere costretto a seguire il nome di partenza ma può bene trovarne un altro che ritiene più adatto alla sua attuale vita femminile.</p>
<p>Nella vicenda decisa in Cassazione, la richiesta del cambio nome era stata respinta e la Corte d’Appello aveva prescelto la “femminilizzazione” del nome precedente: la Suprema Corte, ha fatto valere il suo diritto alla scelta di un nuovo nome, anche per ottenere «una netta cesura con la precedente identità consolidatasi» e realizzare un vero ed integrale cambiamento di sesso anche negli appellativi importanti per il suo riconoscimento sociale.</p>
<p>La Corte ha dando ragione alla ricorrente, ha ritenuto che non si trattava di un «desiderio di carattere meramente voluttuario», ma si trattava di un diritto meritevole di tutela e di affermazione.</p>
<p>L’unico limite che la legge sullo stato civile impone è quello della corrispondenza tra il nome della persona ed il suo sesso, per evitare incertezze : il nome è uno dei diritti inviolabili della persona, protetto direttamente dalla Costituzione ed è considerato un attributo insopprimibile di ogni uomo e donna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/il-diritto-allidentita-sessuale-comprende-anche-la-scelta-del-nome-senza-tener-conto-di-quello-precedente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali disciplina i limiti di età per potersi iscrivere ai social network. Occorre il consenso dei genitori per la privacy dei figli</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/il-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali-disciplina-i-limiti-di-eta-per-potersi-iscrivere-ai-social-network/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/il-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali-disciplina-i-limiti-di-eta-per-potersi-iscrivere-ai-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopepe.it/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[La diffusione, ormai planetaria, prima di Facebook e poi di Instagram, comporta non solo un mondo di messaggi ed immagini che raccontano le nostre vite e le nostre idee ma anche rischi. Dietro un utilizzo disinvolto di questi strumenti si possono celare molte insidie come i tanti casi di cyber bullismo oppure di stalking: sono specialmente i.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La diffusione, ormai planetaria, prima di Facebook e poi di Instagram, comporta non solo un mondo di messaggi ed immagini che raccontano le nostre vite e le nostre idee ma anche rischi.</p>
<p>Dietro un utilizzo disinvolto di questi strumenti si possono celare molte insidie come i tanti casi di <a href="https://www.laleggepertutti.it/275491_come-difendersi-dal-cyberbullismo">cyber bullismo</a> oppure di stalking: sono specialmente i minori che possono rimanere vittime di un impiego improprio di questi mezzi.</p>
<p>Un quesito di non poco conto è se per usare Instagram occorra l’autorizzazione dei genitori in quanto l’impiego di Instagram e degli altri social network comporta un’iscrizione iniziale ove viene chiesto di indicare la propria età e, inoltre, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.</p>
<p>Infatti il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali , in sigla Gdpr, entrato ufficialmente in vigore nel maggio del 2018 ha imposto un limite di età ben preciso al di sotto del quale non è possibile esprimere validamente il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali. In sostanza per la normativa della privacy occorre che l’iscritto al social network abbia una determinata età.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In sostanza la situazione di Instagram in Italia prevede che tutti i social (compresi Facebook e WhatsApp; per quest’ultimo è fissata addirittura la soglia minima di sedici anni) sono inibiti ai minori di tredici anni.</p>
<p>Colui che ha tredici anni, ma non ancora quattordici, deve chiedere l’autorizzazione dei genitori o del tutore legale affinché vi sia il consenso al trattamento dei dati personali, invece chi ha compiuto i quattordici anni può tranquillamente iscriversi a Instagram o a Facebook (per WhatsApp resta, in teoria, il limite dei sedici anni).</p>
<p>Purtroppo non ci vuole molto per mentire a Instagram: chi non ha compiuto i quattordici anni potrà dichiarare un’età diversa dalla propria, aggirando così l’ostacolo dell’autorizzazione dei genitori. Ed infatti, Instagram non potrebbe controllare i dati anagrafici reali di tutti i suoi iscritti, né gli si potrebbe addossare la responsabilità di aver consentito ad un ragazzino di essersi iscritto. Di conseguenza, la responsabilità di eventuali menzogne è solamente di chi le ha dichiarate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/il-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali-disciplina-i-limiti-di-eta-per-potersi-iscrivere-ai-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non commette  reato chi installa la telecamera puntata sulla strada comune</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/non-commette-reato-chi-installa-la-telecamera-puntata-sulla-strada-comune/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/non-commette-reato-chi-installa-la-telecamera-puntata-sulla-strada-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa & Diritto condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatopepe.it/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la Cassazione non commette reato il proprietario di casa che installa sul balcone una telecamera puntata sulla strada ma che in tal modo riprende anche i vicini di casa mentre rincasano o parcheggiano. In questo caso bisogna bilanciare le libertà individuali con le esigenze di sicurezza sociale: la videosorveglianza sull’area aperta al pubblico, allora,.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo la Cassazione non commette reato il proprietario di casa che installa sul balcone una telecamera puntata sulla strada ma che in tal modo riprende anche i vicini di casa mentre rincasano o parcheggiano.</p>
<p>In questo caso bisogna bilanciare le libertà individuali con le esigenze di sicurezza sociale: la videosorveglianza sull’area aperta al pubblico, allora, può essere ritenuta legittima quando serve al titolare dell’immobile a tutelare un bene fondamentale come la salute, la vita propria o della sua famiglia, la proprietà privata: il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza il consenso dell’interessato se è strettamente necessario alla realizzazione di un interesse costituzionale del responsabile del trattamento.</p>
<p>Ci sono ovviamente, delle regole da seguire: chi installa una telecamera che punta su un luogo pubblico deve affiggere il cartello con un avviso segnalando a tutti i passanti che quel luogo è soggetto a videosorveglianza in modo che, chi si avvicina all’area in questione deve essere già al corrente di entrare nel raggio di azione di una telecamera. Il cartello deve essere posto quindi a ridosso del luogo interessato, in modo da risultare chiaramente visibile. Se la telecamera è attiva anche di notte, il segnale deve essere illuminato</p>
<p>E&#8217; anche vero che la telecamera deve rivolgersi solo allo spazio strettamente necessario alla tutela della proprietà e cioè deve indirizzarsi, solo dove è strettamente funzionale alle esigenze di sicurezza: quindi l’angolo di ripresa va limitato il più possibile, e si possono conservare le immagini per massimo 24 ore.</p>
<p>L’installazione dell’impianto non va comunicato al Garante della Privacy.</p>
<p>La segnalazione – secondo la Corte – deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell’area interessata e in modo tale che risultino chiaramente visibili.</p>
<p>Anche la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha sposato lo stesso indirizzo: in base a una sentenza del 2013, infatti, il trattamento di dati personali altrui senza consenso dell’interessato deve ritenersi possibile quando risulta strettamente necessario a realizzare l’interesse del responsabile, ad esempio la difesa della proprietà privata, il che rende lecito ciò che in astratto è illegittimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/non-commette-reato-chi-installa-la-telecamera-puntata-sulla-strada-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tempo speso su Facebook, Whatsapp, Youtube o le offese all&#8217;azienda o al datore di lavoro, possono costare il licenziamento</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/il-tempo-speso-su-facebook-whatsapp-youtube-o-le-offese-allazienda-o-al-datore-di-lavoro-possono-costare-il-licenziamento/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/il-tempo-speso-su-facebook-whatsapp-youtube-o-le-offese-allazienda-o-al-datore-di-lavoro-possono-costare-il-licenziamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 05:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatopepe.it/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Sono diventate numerose le sentenze che affrontano il rapporto tra ambiente lavorativo e uso dei cellulari per la navigazione in internet per fini personali e per divertimento: in caso di uso dei social durante il lavoro, si rischia il posto. Sicuramente la navigazione su internet per fini privati è vietata sia quando avviene tramite il.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono diventate numerose le sentenze che affrontano il rapporto tra ambiente lavorativo e uso dei cellulari per la navigazione in internet per fini personali e per divertimento: in caso di uso dei social durante il lavoro, si rischia il posto.</p>
<p>Sicuramente la navigazione su internet per fini privati è vietata sia quando avviene tramite il computer dell’ufficio che con il tablet o lo smartphone personale: non è tanto il supporto, infatti, ad essere la causa dell’illecito disciplinare quanto il tempo sottratto alle proprie mansioni lavorative</p>
<p>Anche l’uso della connessione a internet dell’azienda può essere causa di illecito, come nel caso di chi usa la rete wi-fi aziendale per commettere reati:   scaricare file musicali coperti dal diritto d’autore mettendo così a rischio la stessa azienda. Con una recente sentenza la Cassazione ha ritenuto legittimo licenziare il dipendente che scaricava film porno sul proprio computer utilizzando la rete del datore di lavoro.</p>
<p>Secondo la Corte il datore può far ispezionare il computer in dotazione al dipendente e licenziarlo se scopre che vi ha scaricato video pornografici, anche perché l’azienda rischierebbe un procedimento penale laddove i filmati dovessero riguardare minorenni, cioè materiale pedopornografico.</p>
<p>Si tenga peraltro conto che il datore può mettere sotto controllo cellulari, pc e tablet aziendali dati in comodato ai propri dipendenti senza che ci sia alcuna violazione né della privacy, né dello Statuto dei lavoratori.</p>
<p>Se, nonostante il divieto, il dipendente dovesse usare Facebook dal proprio cellulare, la sua condotta verrebbe comunque ritenuta irregolare e punita sulla base del tempo trascorso sul social. Si passa dalle sanzioni più leggere, come il richiamo verbale, l’ammonizione scritta, la multa e la sospensione dal lavoro, al licenziamento. La Cassazione, di recente, ha confermato il licenziamento alla segretaria che stava sempre su Facebook dal computer aziendale.</p>
<p>Anche le foto sul profilo sono una prova: il datore di lavoro può utilizzare le foto postate su Instagram da un dipendente assente con permesso, per provare che, in realtà, egli era intento ad attività per nulla compatibili con le giustificazioni fornite al datore: chi è assente per malattia e invece si fa un selfie in palestra, chi sta usufruendo delle giornate di permesso retribuito della legge 104 per assistere un parente disabile e che invece fotografa un panorama durante una gita.</p>
<p>Ma la Cassazione non da tutto per scontato: infatti la foto potrebbe essere anche tratta da un archivio di immagini del cellulare scattate in un momento precedente.</p>
<p>Per cui, ribadiscono i giudici supremi, non si può licenziare il dipendente malato solo perché ha pubblicato una foto che dimostrerebbe il suo stato di salute: il controllo delle assenze dal lavoro può essere effettuato soltanto con la visita fiscale e dunque l’azienda deve rivolgersi al medico di controllo dell’Inps se reputa che sia simulata la patologia lamentata dal prestatore d’opera . L’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, infatti, vieta gli accertamenti da parte del datore sull’idoneità dell’infermità per malattia o infortunio del dipendente.</p>
<p>Infine un dipendente che intende parlare dell’azienda presso cui lavora è tenuto ad usare un linguaggio moderato e rispettoso: anche il solo partecipare a un forum di discussioni in cui si parla male del datore o dei suoi prodotti può costare il posto.</p>
<p>Secondo la Cassazione si può essere licenziati per un like: tutte le volte in cui l’utente di Facebook, dimostrando con il proprio commento di condividere la critica di altri e le forme espressive illecite usate da altri, può essere condannato.</p>
<p>Scatta dunque il licenziamento per chi, su internet, parla male dell’azienda.</p>
<p>Allo stesso modo non è consentito parlare male del datore, altrettanto non è permesso sparlare su Facebook dei colleghi. Non solo perché, così facendo, si rischia una querela per diffamazione ma anche perché si mina alla serenità del lavoro d’ufficio e quindi si pregiudica la produttività.</p>
<p>Ecco perché in questi caso la sanzione per l’incompatibilità ambientale può essere il trasferimento o, nei casi più gravi, lo stesso licenziamento. E, come chiarito dalla Cassazione, la diffamazione scatta anche se le offese non hanno un destinatario ben individuato con nome e cognome: il semplice riferimento generico, che consenta tuttavia di individuare il destinatario delle frasi ingiuriose, è vietato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/il-tempo-speso-su-facebook-whatsapp-youtube-o-le-offese-allazienda-o-al-datore-di-lavoro-possono-costare-il-licenziamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncia per i reati informatici</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/denuncia-per-i-reati-informatici/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/denuncia-per-i-reati-informatici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatopepe.it/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Come è noto la polizia postale e delle comunicazioni è un corpo specializzato della Polizia di Stato che si occupa di reprimere i reati legati all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, come internet, e di tutelare la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni. La polizia postale si occupa di combattere numerosi reati come pedopornografia,.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come è noto la polizia postale e delle comunicazioni è un corpo specializzato della Polizia di Stato che si occupa di reprimere i reati legati all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, come internet, e di tutelare la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni.</p>
<p>La polizia postale si occupa di combattere numerosi reati come pedopornografia, cyberterrorismo o attività di hackeraggio, truffe sui conti on line, giochi e scommesse on line, false iscrizioni a siti pornografici ecc.</p>
<p>Pertanto, se si ritiene di sporgere una denuncia alla polizia postale per i reati di sua competenza, è necessario recarsi presso il compartimento più vicino: di norma, ce n’è uno in ogni capoluogo di provincia.</p>
<p>L’ufficiale preposto raccoglierà le dichiarazioni, e farà firmare la denuncia, rilasciando un’attestazione che prova l’avvenuta presentazione.</p>
<p>Se la denuncia è stata predisposta con l’aiuto di un legale, bisognerà semplicemente depositarla con il rilascio dell’attestazione di ricezione.</p>
<p>Per i reati commessi sui social network bisognerà fornire il codice identificativo del profilo</p>
<p>e la polizia postale potrà procedere se è documentata la diffamazione stampando i messaggi o le foto infamanti diffuse in rete   e se si fornisce il codice ID del profilo incriminato ( numero che identifica in maniera univoca e infallibile l’account di ogni utente iscritto ad un social network)</p>
<p>Per la ricezione di telefonate moleste nella denuncia alla polizia postale bisogna fornire l’utenza dalla quale provengono le chiamate e dimostrare il contenuto delle stesse, ad esempio registrando le telefonate.</p>
<p>Nel caso di furto del cellulare, oltre che bloccare l&#8217;utenza , si potrà sporgere denuncia alla polizia postale: in questa ipotesi, è molto importante che essere a conoscenza del codice identificativo Imei del proprio telefonino.</p>
<p>Si può fare denuncia alla polizia postale anche nel caso di effettuazione di false iscrizioni su social o su siti di incontri. Per porre un argine a questa condotta si deve fare denuncia alla polizia ma quest&#8217;ultima non può rintracciare i siti all’interno dei quali è stata effettuate la falsa iscrizione .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/denuncia-per-i-reati-informatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truffe online e tribunale competente</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/truffe-online-e-tribunale-competente/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/truffe-online-e-tribunale-competente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatopepe.it/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi tempi con la diffusione della tecnologia, le truffe maggiormente realizzate sono quelle online. Si deve fare attenzione dove e da chi si fanno acquisti, a prescindere dal sito perché le truffe online sono ormai sempre più diffuse. Ma se si subisce una truffa online in quale tribunale sarà svolto il processo a carico.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi con la diffusione della tecnologia, le truffe maggiormente realizzate sono quelle online.</p>
<p>Si deve fare attenzione dove e da chi si fanno acquisti, a prescindere dal sito perché le truffe online sono ormai sempre più diffuse.</p>
<p>Ma se si subisce una truffa online in quale tribunale sarà svolto il processo a carico del truffatore?</p>
<p>Se si è rimasti vittima di una truffa online è necessario denunciare l’accaduto alla autorità giudiziaria tramite querela, entro tre mesi dalla commissione o dalla conoscenza del reato.</p>
<p>La truffa è, infatti, un reato procedibile a querela di parte, salvo che ricorrano delle circostanze aggravanti previste dal codice penale.</p>
<p>Dopo la denuncia-querela, gli inquirenti inizieranno le indagini e, al termine, sarà fissata un’udienza dinanzi al tribunale penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per individuare il giudice competente per le truffe on line, la Cassazione di recente ha statuito che nelle truffe on line il luogo di consumazione del reato va individuato laddove ad esempio, la carta postepay viene ricaricata.</p>
<p>Ad esempio chi vive a Napoli ed acquista un oggetto da una persona che vive a Milano, per inviargli la somma procede al versamento del denaro sulla carta a Napoli, e tale somma sarà accreditata al venditore che ne otterrà la immediata disponibilità lì a Milano.</p>
<p>Il giudice competente, secondo il nuovo principio, sarà quello dove vive il querelante e, quindi, il processo si svolgerà dinanzi ad un giudice del tribunale di Napoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/truffe-online-e-tribunale-competente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La controversa questione dell&#8217;uso del cellulare sul luogo di lavoro</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/la-controversa-questione-delluso-del-cellulare-sul-luogo-di-lavoro/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/la-controversa-questione-delluso-del-cellulare-sul-luogo-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatopepe.it/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Un rilevante numero di sentenze sia della Cassazione che dei tribunali, confermano la legittimità del licenziamento del dipendente che utilizza il cellulare aziendale per fini personali. È recente una pronuncia della Cassazione secondo cui si può licenziare in tronco, ossia per giusta causa e, quindi, senza preavviso, il dipendente che utilizza il cellulare aziendale in.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un rilevante numero di sentenze sia della Cassazione che dei tribunali, confermano la legittimità del licenziamento del dipendente che utilizza il cellulare aziendale per fini personali.</p>
<p>È recente una pronuncia della Cassazione secondo cui si può licenziare in tronco, ossia per giusta causa e, quindi, senza preavviso, il dipendente che utilizza il cellulare aziendale in maniera spropositata, facendo telefonate a pagamento per 8mila euro, non inerenti il lavoro, a numeri a tariffazione non geografica, giustificandosi col fatto di essere depresso. Per i giudici, infatti, il dipendente avrebbe potuto sottoporsi a cure appropriate, anziché utilizzare uno strumento aziendale con relativo addebito economico sul datore.</p>
<p>E’ sanzionabile con il licenziamento la condotta del dipendente che usa il cellulare di servizio per inviare un massiccio numero di messaggi per scopi privati; il telefonino messo a disposizione del lavoratore da parte dell’azienda, infatti, non si deve considerare come un benefit ma come un vero e proprio “strumento di lavoro”.</p>
<p>Tali decisioni non prendono in considerazione il caso dell’uso del telefonino personale, ma solo quello assegnato dal capo per ragioni di servizio: a pesare di più sul giudizio negativo relativo alla condotta del dipendente non è tanto la perdita di tempo al cellulare, sottratto al lavoro, quanto il costo per l’azienda. Il che, con i nuovi contratti tutto incluso, farebbe anche venir meno il danno, visto che la bolletta resta sempre la stessa a prescindere dall’utilizzo del dispositivo.</p>
<p>Eppure non è così semplice tanto è vero che la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che chatta su internet o perde intere giornate su Facebook. In un particolare caso la Cassazione ha ritenuto legittima la creazione, da parte del datore di lavoro, di un falso profilo Facebook attraverso il quale “chattare” con il lavoratore al fine di verificare l’uso da parte dello stesso del telefono cellulare durante l’orario di lavoro. Tale comportamento non si deve considerare vietato dalla Statuto dei lavoratori trattandosi di un’attività di controllo che non ha ad oggetto l’attività lavorativa ed il suo esatto adempimento ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti.</p>
<p>Da questa decisione è possibile intuire che non è solo la bolletta elevata a giustificare il divieto dell’uso del cellulare al lavoro ma anche l’impiego del tempo in forma massiccia, da parte del lavoratore   che invece dovrebbe essere usato per svolgere le normali attività retribuite.</p>
<p>In un’altra sentenza del Tribunale di Milano i giudici ritengono legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore che utilizza il telefono cellulare aziendale in maniera impropria al di fuori delle finalità istituzionali e per scopi futili in danno economico del datore di lavoro, per di più destinando a tale pratica una parte dell’orario di lavoro. È proprio quest’ultimo passaggio che fa intuire come ben possa il datore di lavoro vietare l’uso del cellulare durante le attività.</p>
<p>Ma il divieto di usare il cellulare è una cosa, il divieto di portarlo con sé sul luogo di lavoro o di tenerlo acceso è un’altra. Difatti, da un lato, il datore di lavoro non può eseguire perquisizioni sui dipendenti. Dall’altro, anche a voler scrivere un cartello con l’indicazione “è vietato il cellulare al lavoro”, il rispetto del divieto poi non potrebbe mai essere verificato in via preventiva con ispezioni sui vestiti o nelle borse dei dipendenti.</p>
<p>Anche per il tempo dedicato al cellulare bisognai effettuare una valutazione sulla base delle mansioni affidate al dipendente: se una guardia giurata si distrae al cellulare è un comportamento di una certa serietà; un po’ meno invece se la stessa condotta la pone in essere un impiegato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/la-controversa-questione-delluso-del-cellulare-sul-luogo-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portali online come Airbnb: servono per locare per brevi periodi dell&#8217;anno immobili come appartamenti e ville</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/portali-online-come-airbnb-per-brevi-periodi/</link>
		<comments>https://www.avvocatopepe.it/portali-online-come-airbnb-per-brevi-periodi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatopepe.it/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Airbnb è un sito internet che consente ai proprietari che vogliono affittare immobili di essere facilmente contattati da persone che, invece, hanno bisogno di un alloggio per brevi periodi. Questo sito ha ad oggetto solo affitti o meglio una   locazione breve: sostanzialmente un contratto stipulato tra il proprietario di un immobile , il locatore e.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Airbnb è un sito internet che consente ai proprietari che vogliono affittare immobili di essere facilmente contattati da persone che, invece, hanno bisogno di un alloggio per brevi periodi.</p>
<p>Questo sito ha ad oggetto solo affitti o meglio una   locazione breve: sostanzialmente un contratto stipulato tra il proprietario di un immobile , il locatore e un altro soggetto, il conduttore, con cui il locatore concede al conduttore un immobile ad uso abitativo per un periodo non superiore a 30 giorni. Il contratto di locazione breve è stipulato tra persone fisiche.</p>
<p>Si possono locare interi immobili o singole stanze unitamente ai servizi accessori alla destinazione residenziale dell’alloggio, quali la fornitura di biancheria, la pulizia dell’alloggio, le utenze, il collegamento wi-fi.</p>
<p>Per utilizzare il portale è necessario registrarsi sul sito come “host” , attraverso la creazione di un account, vale a dire nome e password che consentono l’accesso al sito stesso. Una volta creato l’account, si può facilmente accedere alla pagina iniziale di Airbnb e utilizzare tale piattaforma, offrendo un alloggio.</p>
<p>Sulla piattaforma Airbnb, una volta scelto il tipo di offerta, si procede, attraverso passaggi guidati, alla creazione dell’annuncio, contenente: la descrizione dell’alloggio e dei servizi accessori, le foto che illustrano l’alloggio, la descrizione delle modalità di prenotazione, del prezzo e delle regole dell’alloggio.</p>
<p>La creazione dell’annuncio su Airbnb è gratuito, tuttavia il servizio offerto da questo sito è a pagamento. Quando un conduttore sceglie un alloggio pubblicizzato tramite Airbnb da un locatore registrato, paga il prezzo attraverso carta di credito o conto PayPal. Questo pagamento non è trasferito immediatamente al locatore, ma viene trattenuto dal sito Airbnb sino al giorno successivo a quello di arrivo del conduttore . Dopo quest’arco di tempo, il pagamento è trasferito al locatore e Airbnb trattiene una percentuale del prezzo dell’alloggio, a titolo di compenso per il servizio offerto.</p>
<p>Nel caso di locazioni stipulate tramite Airbnb, il deposito cauzionale non è versato anticipatamente dal conduttore, ma al termine della locazione breve quando viene riscontrato nell’alloggio un danno. La richiesta di tale deposito avviene tramite il sito Airbnb, entro i 14 giorni successivi a quello in cui il conduttore ha lasciato l’alloggio. Il locatore, in questi casi, potrà richiedere l’intero importo del prezzo pagato dal conduttore o una parte di esso, e in ogni caso dovrà provare il danno, caricando sul sito tutti i documenti utili a sostegno della sua pretesa: foto, fatture relative a spese sostenute per le riparazioni .</p>
<p>Il locatore ha l’obbligo di rendere la permanenza del conduttore nell’alloggio tranquilla e pacifica per tutta la durata della locazione. In caso contrario, risponderà di tutti i danni subiti dal conduttore .</p>
<p>Il sito Airbnb consente all’host di avvalersi di un’assicurazione che libera il locatore da responsabilità. In pratica, è l’agenzia assicurativa a risarcire i danni sino ad certo un importo massimo .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.avvocatopepe.it/portali-online-come-airbnb-per-brevi-periodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
