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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeCodice penale &#124;</title>
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		<title>Strumenti di difesa armi bianche: uso e porto d&#8217;armi</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutti gli oggetti che consentono di poter proteggere la propria incolumità dalle offese altrui possono essere definiti “Strumenti di difesa”. In senso ampio, possono rientrare anche le cose che, per loro natura, sono destinate all’offesa della persona: una pistola se impugnata solamente per spaventare l’aggressore e per farlo desistere può essere intesa come uno strumento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti gli oggetti che consentono di poter proteggere la propria incolumità dalle offese altrui possono essere definiti “Strumenti di difesa”.</p>
<p>In senso ampio, possono rientrare anche le cose che, per loro natura, sono destinate all’offesa della persona: una pistola se impugnata solamente per spaventare l’aggressore e per farlo desistere può essere intesa come uno strumento di difesa.</p>
<p>Invece in senso stretto, gli strumenti di difesa sono soltanto quelli che servono alla protezione personale e mai all’offesa.</p>
<p>In Italia anche i più classici e antichi strumenti di difesa necessitano della licenza da parte dell’autorità in quanto rientrano nella categoria delle armi bianche, cioè degli strumenti atti ad offendere che possono provocare ferite come pugnali e baionette, i manganelli o sciabole, spade, ecc.. Dunque le armi bianche, proprio come quelle da fuoco, sono classificate tra le armi proprie, cioè tra gli strumenti che, per loro natura, sono destinati all’offesa della persona.</p>
<p>Perciò per avere con sé un’arma bianca occorre chiedere alla questura territorialmente competente il rilascio di specifica autorizzazione, sotto forma di porto d’armi oppure di semplice nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi: la differenza è che mentre col primo si è abilitati anche al trasporto dell’arma &#8211; ma solamente per il motivo che giustifica il rilascio del porto stesso, come il tragitto da casa alla zona di caccia, nel caso di porto d’armi per uso venatorio, con il secondo si è legittimati solamente a comprare l’arma e a portarla a casa, senza che di qui possa uscire.</p>
<p>Dopo l’acquisto di qualsiasi tipo di arma, entro tre giorni, occorre sempre denunciarne la detenzione alla polizia o ai carabinieri.</p>
<p>Una volta ottenuto il porto d’armi, è possibile detenere tutte le armi bianche che si vogliono, infatti, la legge non pone un limite al numero di armi bianche che si possono detenere in casa. Ciò non toglie che sussista comunque l’obbligo di denunciarle alle autorità.</p>
<p>Esistono poi alcuni strumenti di difesa più moderni che la legge ritiene liberamente acquistabili in quanto destinati esclusivamente alla protezione personale: non sono classificati dalla legge come armi e, pertanto, non necessitano di alcun nulla osta all’acquisto o del porto d’armi per il trasporto.</p>
<p>Si tratta delle armi ad aria compressa sono liberamente acquistabili da qualsiasi maggiorenne, purché non sviluppino un’energia cinetica superiore o uguale a 7,5 joule. Secondo la legge il porto delle armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza; tuttavia, tali armi non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Inoltre, non possono mai essere portate in riunioni pubbliche.</p>
<p>Altro esempio è lo spray urticante al peperoncino che può essere acquistato e portato con sé fuori casa senza alcuna autorizzazione: non è considerato un’arma, purché la capacità della bomboletta non sia superiore ai 20 ml e può essere utilizzato solamente in caso di legittima difesa e non può essere adoperato come mezzo d’offesa.</p>
<p>Poi c’è la pistola al peperoncino che sfrutta e migliora il meccanismo alla base dello spray urticante. La pistola contiene un gel irritante in grado di colpire l’aggressore fino a tre metri di distanza: è necessario il porto d’armi, essendo uno strumento di difesa legale , facile da utilizzare e più sicuro del normale spray urticante: a differenza di quest’ultimo, infatti, la pistola può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, aperto o chiuso, non essendovi il rischio che, in presenza di determinate condizioni ambientali la sostanza urticante potrebbe tornare verso l’utilizzatore.</p>
<p>Anche per il dissuasore elettrico non c’è bisogno di alcuna licenza: è un apparecchio maneggevole, di forma rettangolare, alimentato con batterie, in grado di emettere scariche elettriche capaci di indebolire l’aggressore. La vendita è libera ma non è possibile portarlo con sé in strada. Il dissuasore elettrico non va confuso con il taser, cioè con la pistola elettrica che, al contrario dello storditore, è qualificata come un’arma vera e propria e per la quale occorre il porto d’armi.</p>
<p>Le pistole a salve possono essere annoverate tra gli strumenti di difesa, visto che il rumore che producono potrebbe essere utile per indurre l’aggressore a fuggire: non essendo armi a tutti gli effetti, non necessitano dell’apposita autorizzazione, cioè del porto d’armi. Per la legge l’arma da fuoco è solamente quella che espelle una pallottola o un proiettile.</p>
<p>La legge dispone che gli strumenti riproducenti armi, se realizzati in metallo, devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di accogliere cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile.</p>
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		<title>Cosa accade a conto corrente, titoli di stato, investimenti, azioni e obbligazioni in caso di decesso del titolare</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Alla morte dell’intestatario di un conto corrente, i familiari hanno l’obbligo di informare tempestivamente la banca affinché compia atti volti ad evitare la sottrazione del denaro da parte di soggetti non ancora legittimati. In ogni caso, l’istituto di credito potrebbe assumere le informazioni sul decesso del cliente anche per proprio conto ad esempio, interrogando l’anagrafe.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla morte dell’intestatario di un conto corrente, i familiari hanno l’obbligo di informare tempestivamente la banca affinché compia atti volti ad evitare la sottrazione del denaro da parte di soggetti non ancora legittimati.</p>
<p>In ogni caso, l’istituto di credito potrebbe assumere le informazioni sul decesso del cliente anche per proprio conto ad esempio, interrogando l’anagrafe del Comune.</p>
<p>Con la morte del titolare, il conto viene “congelato”: nessuno degli eredi può più prelevare le somme ivi depositate.</p>
<p>Se dovesse farlo al bancomat o allo sportello compierebbe un illecito nei confronti degli altri eredi e sarebbe tenuto a restituire la somma, oppure potrebbe subire una querela per appropriazione indebita.</p>
<p>Inoltre il prelievo successivo alla morte del titolare del conto costituisce un atto di accettazione tacita dell’eredità e impedisce, quindi, la successiva rinuncia o l’accettazione con beneficio di inventario. Chi prende anche solo pochi euro si considera già erede e risponde dei debiti presenti nella successione.</p>
<p>La banca può autorizzare il prelievo dei soldi necessari alle spese funerarie; tuttavia è prima necessaria l’autorizzazione di tutti gli eredi i quali dovranno recarsi allo sportello della filiale ove è acceso il conto e prestare il proprio consenso per iscritto.</p>
<p>La banca non può chiudere il conto solo perché il titolare è morto e il rapporto continuerà anche a produrre spese e costi di gestione. Prima della formale accettazione dell’eredità e individuazione delle quote spettanti ai singoli eredi, nessuno di questi può chiedere l’estinzione del conto .</p>
<p>Viceversa se il conto è in rosso, non scatteranno segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia nei confronti dei potenziali eredi che ancora non sono divenuti intestatari del rapporto bancario che si verifica solo con l’espletamento delle pratiche di successione.</p>
<p>Se il conto corrente è cointestato, la banca blocca solo la metà di pertinenza del soggetto defunto mentre l’altra metà resta a disposizione del cointestatario ancora in vita.</p>
<p>Difatti, il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei titolari in parti uguali: in caso di due cointestatari, ciascuno ha la metà del deposito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per sbloccare un conto corrente e far sì che tutti gli eredi possano prelevare la rispettiva quota di pertinenza è necessario che questi diano il via alle pratiche di successione. In particolare, è necessario che presentino, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di successione, atto che serve sia per identificare i soggetti eredi con le rispettive quote, sia per liquidare l’imposta di successione e chiudere i conti con il Fisco. Le imposte di successione gravano su tutti gli eredi in via solidale (il che significa che se uno di questi non paga la propria quota, l’Agenzia delle Entrate può pretendere il conto dagli altri eredi).</p>
<p>La dichiarazione di successione andrà poi depositata in banca la quale rilascerà, a ciascun erede, il denaro di cui questi è titolare. Solo in questo momento, quindi, si potrà avere la divisione del conto corrente tra eredi.</p>
<p>Dunque, non è necessario che vi sia il consenso di tutti gli eredi affinché la banca liquidi le rispettive quote: se anche uno di questi non si presenta in filiale per ritirare il proprio denaro o chiederne l’accredito sul proprio conto, gli altri coeredi possono invece pretendere la parte di propria spettanza. È un loro diritto che la filiale non può rifiutare. In caso contrario, ci si può rivolgere all’ABF, l’Arbitro Bancario e Finanziario, anche con un ricorso online. In alternativa ed ultima istanza, c’è sempre il giudice del tribunale.</p>
<p>È illegittima la pratica che qualche banca, in passato, ha compiuto subordinando la divisione del conto alla firma di tutti gli eredi: una volta depositata la dichiarazione di successione si può procedere individualmente.</p>
<p>Maggiori approfondimenti in Conto corrente: cosa succede in caso di morte</p>
<p>Erede non fuma la vendita dei titoli</p>
<p>Oltre al contratto di conto corrente, nella successione potrebbero essere presenti dei titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi di investimento che, per poter essere venduti, richiedono l’accettazione del relativo intestatario. Al quale, però, in caso di decesso, subentrano gli eredi. Ebbene, che fare se uno di questi non firma la vendita degli investimenti? Cosa possono fare gli altri eredi?</p>
<p>Con la dichiarazione di successione la banca potrebbe dividere in natura i titoli di Stato, assegnando a ciascun erede il valore corrispondente alla propria quota di successione. Tuttavia, non sempre ciò è possibile perché, in un portafoglio, possono essere presenti titoli, obbligazioni e azioni di natura diversa, con scadenze e rendimenti differenti, e differente convenienza. Un’operazione di questo tipo è molto complessa. Sicché, la cosa migliore è la vendita per poi dividere il ricavato tra gli eredi. Lo stesso vale per i buoni fruttiferi postali, considerati come i titoli di Stato.</p>
<p>Ebbene, per vendere i titoli o i fondi è necessario un ordine proveniente da tutti gli eredi cointestatari. Basterebbe anche una procura speciale con firma autenticata, rilasciata a uno dei coeredi. Se un erede non firma, gli altri potrebbero diffidarlo con una raccomandata a.r. Se neanche la diffida sortisce l’effetto sperato, i coeredi possono rivolgersi al giudice affinché, con una sentenza, ingiunga al soggetto in questione di prestare il proprio consenso o, in alternativa, nomini un delegato a sostituirlo nell’adempimento.</p>
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		<title>È prevista la pena detentiva e non quella pecuniaria per l&#8217;evasore insolvente</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[ Escluse anche le attenuanti generiche nonostante la crisi di liquidità dell&#8217;azienda &#160; La Cassazione con una sentenza pubblicata di recente, ha sancito che l’imputato per evasione fiscale insolvente non è meritevole della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria; se così fosse, del resto, ciò vanificherebbe ogni effetto deterrente delle sanzioni penali. Il nullatenente, infatti,.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Escluse anche le attenuanti generiche nonostante la crisi di liquidità dell&#8217;azienda</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Cassazione con una sentenza pubblicata di recente, ha sancito che l’imputato per evasione fiscale insolvente non è meritevole della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria; se così fosse, del resto, ciò vanificherebbe ogni effetto deterrente delle sanzioni penali.</p>
<p>Il nullatenente, infatti, non subirebbe né la limitazione di libertà del carcere, né la multa.</p>
<p>Ed è stata la stessa Cassazione a stabilire che il giudice, nell’applicare la pena al colpevole, valuta anche l’eventuale inefficacia della sanzione.</p>
<p>Chi viene condannato penalmente per il reato evasione fiscale e non ha soldi per pagare la pena pecuniaria, dovrà per forza subire la detenzione e non ha neanche diritto alle attenuanti generiche. Insomma, doppia beffa per l’imprenditore o il professionista che attraversa una crisi di liquidità e che non ha adempiuto gli obblighi col Fisco.</p>
<p>In relazione allo sconto di pena, invece, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ad avviso dei Supremi giudici non si può invocare la difficoltà finanziaria quando si tratta di evasione di Iva. Le somme, infatti, incassate a titolo di Iva non sono della società, bensì dell’Erario, e quindi non destinabili ad altri ﬁni.</p>
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		<title>Attenzione alle conseguenze penali per una finta separazione tesa ad ottenere la pensione sociale</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/attenzione-alle-conseguenze-penali-per-una-finta-separazione-tesa-ad-ottenere-la-pensione-sociale/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 05:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La pensione sociale spetta solo se il reddito di ciascun coniuge non supera determinati limiti fissati dalla legge. Per beneficiare della pensione sociale, la legge richiede che i cittadini italiani e stranieri siano in possesso di requisiti come: 67 anni di età; cittadinanza italiana, o cittadinanza di un Paese europeo, residenza effettiva e continuativa per.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La pensione sociale spetta solo se il reddito di ciascun coniuge non supera determinati limiti fissati dalla legge.</p>
<p>Per beneficiare della pensione sociale, la legge richiede che i cittadini italiani e stranieri siano in possesso di requisiti come: 67 anni di età; cittadinanza italiana, o cittadinanza di un Paese europeo, residenza effettiva e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano; reddito non superiore a 5.954 euro annui, se il richiedente non è sposato o è separato; reddito non superiore a 11.908 euro annui, se il richiedente è coniugato.</p>
<p>I redditi che rilevano ai fini del diritto alla pensione sociale sono:   i redditi propri e del coniuge, al netto delle imposte e dei contributi, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del Codice civile e le pensioni di guerra. Altri redditi sono esenti.</p>
<p>Potrebbe dunque verificarsi il caso di una coppia che si separa per finta: una separazione fittizia allo scopo di beneficiare della pensione in quanto chi è separato ha maggiori probabilità di ricevere la pensione sociale in quanto l’assegno spetta in misura piena solo se il reddito proprio e quello del coniuge sono pari a zero.</p>
<p>I casi di separazioni fittizie sono sempre più frequenti ma non sempre è possibile distinguere una separazione reale da una fittizia.</p>
<p>Ciò che la legge vieta, ovviamente, è l’intento fraudolento: se lo scopo della separazione fittizia è quello appunto di frodare lo Stato, al fine di percepire una pensione a cui non si ha diritto, allora la coppia potrebbe ritrovarsi a subire un procedimento penale che in caso di condanna comporta anche l’obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.</p>
<p>Peraltro l’Inps opera un monitoraggio continuo al fine di prevenire situazioni del genere.</p>
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		<title>Attenzione a non commettere il reato di diffamazione sui social network</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/attenzione-a-non-commettere-il-reato-di-diffamazione-sui-social-network/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 05:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Con frequenza e spesso con superficialità, le persone condividono sui social i loro post, senza pensare alle possibili conseguenze sulla pubblicazione di un pensiero che racchiude un contenuto diffamatorio. Secondo la Cassazione l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con frequenza e spesso con superficialità, le persone condividono sui social i loro post, senza pensare alle possibili conseguenze sulla pubblicazione di un pensiero che racchiude un contenuto diffamatorio.</p>
<p>Secondo la Cassazione l’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di pubblicità , anziché a mezzo della stampa, in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone.</p>
<p>In materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell’offesa e dalla posizione sociale della vittima: così, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale, la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia degli amici della titolare del profilo.</p>
<p>Se il social network non collabora nell’identificazione dell’autore del reato, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. Ad affermarlo è la Cassazione che ha imposto ai giudici di merito di motivare adeguatamente le ragioni dell’archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line.</p>
<p>Il reato di diffamazione a mezzo Facebook si verifica anche quando la vittima può essere individuata da una serie concordante di elementi indiziari, pur non essendo mai esplicitamente indicato il suo nome: gli stessi elementi che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati.</p>
<p>Ovviamente, quando la vittima non è un personaggio famoso, si tratta di una cerchia di persone limitata a coloro che per motivi personali o di lavoro sono a conoscenza dei particolari della sua vita privata. Tuttavia, si tratta di un ambito quantitativamente apprezzabile ed ampiamente sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato di diffamazione aggravata poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.</p>
<p>La Cassazione precisa che è legittimo il sequestro preventivo tramite oscuramento della pagina Facebook per chi è indagato per diffamazione commessa tramite l’utilizzo del social network, per aver ripetutamente offeso la reputazione di più persone.</p>
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		<title>L&#8217;usura è un reato ed esiste anche quella bancaria: conviene sporgere denuncia</title>
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		<pubDate>Tue, 14 May 2019 06:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[L’usura è una condotta penalmente rilevante, punita dalla legge ed è ancor più grave se commesso da un istituto di credito. Come è noto l&#8217;usura consiste nell’applicazione di tassi d’interesse particolarmente elevati, quando vi è stato il prestito di una somma di danaro: l’elemento che la caratterizza è il dolo, nel senso che può essere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’usura è una condotta penalmente rilevante, punita dalla legge ed è ancor più grave se commesso da un istituto di credito.</p>
<p>Come è noto l&#8217;usura consiste nell’applicazione di tassi d’interesse particolarmente elevati, quando vi è stato il prestito di una somma di danaro: l’elemento che la caratterizza è il dolo, nel senso che può essere punito solamente colui che è consapevole di applicare un tasso usurario agli interessi che chiede.</p>
<p>Ovviamente il tasso di interesse è fissato da una legge che affida al ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati. Poi la Banca d’Italia pubblica trimestralmente una tabella con i vari tassi soglia divisi per categoria di operazioni: ci sono quindi tassi soglia di usura diversi per le aperture di credito, gli anticipi e sconti, mutui e leasing.</p>
<p>La stessa legge stabilisce che è usurario l’interesse il cui tasso esorbita di oltre il 50% i tassi medi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.</p>
<p>Anche una Banca può commettere il reato di usura la banca quando applica, all’interno dei propri contratti, un tasso di interesse superiore a quello fissato dalla legge: si tratta di un reato proprio, nel senso che può essere commesso solamente da un istituto di credito, ed punito ancora più severamente in quanto è posta in essere da un istituto specializzato, verso il quale il comune cittadino mostra maggiore affidamento.</p>
<p>E&#8217; possibile difendersi dall’usura bancaria adottando molta attenzione: poiché il tasso legale è reso pubblico ogni tre mesi, prima di sottoscrivere un mutuo è bene confrontare il tasso offerto dalla banca di fiducia con quello pubblicato dalla Banca d’Italia.</p>
<p>Inoltre le banche, oltre al vero e proprio tasso di interesse, richiedono in aggiunta anche altre forme di remunerazione, come le commissioni di messa a disposizione fondi, le spese per movimenti, le spese di tenuta conto: ed a tal proposito la legge dice che per determinare l’interesse effettivo che la banca chiede, occorre tener conto di tutte le forme di remunerazione richieste al cliente</p>
<p>Di conseguenza se il contratto di mutuo, di leasing o di altra operazione risulti con tassi da usura bancaria è necessario sporgere denuncia alla Procura competente oltre ad intraprendere una causa civile affinché quanto indebitamente pagato venga restituito e ogni interesse cancellato: l’ordinamento punisce l’usuraio impedendogli non solo di beneficiare dell’interesse oltre soglia, ma di ogni tipo di interesse, anche quello legale.</p>
<p>Con la denuncia penale, non solo si da avvio alle indagini, ma si ottiene un altro importante effetto: quello di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.</p>
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		<title>Gli strumenti per affrontare e combattere il bullismo</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce. Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce.</p>
<p>Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo.</p>
<p>A tal proposito, nell’era della tecnologia e della realtà virtuale, i comportamenti denigratori e violenti si realizzano on line.</p>
<p>Internet, le chat, i social network, infatti, vengono usati per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone facendo pettegolezzi, pubblicando immagini, divulgando informazioni o video imbarazzanti a danno di terzi, o deridendo le vittime attraverso messaggi o blog.</p>
<p>Tutto ciò raffigura appunto il cyberbullismo.</p>
<p>Ma è importante ricordare che questi fenomeni, sempre più frequenti, devono essere combattuti chiedendo l’aiuto delle autorità e denunciando .</p>
<p>Nel caso in cui il bullo sia di età inferiore agli anni quattordici ci si può rivolgere al questore chiedendo che intervenga con l’ammonimento recandosi in questura, esponendo quello che è successo. Il questore, dopo aver assunto ove necessario le informazioni utili a capire la verità, se ritiene che la tua richiesta sia fondata, convocherà il minore-bullo insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e lo ammonirà oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e scrivendo un verbale.</p>
<p>Se, invece la situazione diventa grave e insopportabile, è necessario rivolgersi alla autorità giudiziaria.</p>
<p>Il reato di bullismo può essere punito attraverso altri reati che si integrano quando il bullo agisce. Il bullismo può essere punito perché configura i reati di: minaccia quando il bullo provoca e avverte che ti causerà un danno; diffamazione quando comunicando attraverso i social network si deride ed offende la reputazione; molestia o disturbo alle persone, quando si disturba senza alcun ragionevole motivo; danneggiamento quando, con la violenza o la minaccia, si distruggono dei beni; quando ci sono percosse o lesioni che provocano una effettiva malattia nel corpo o nella mente.</p>
<p>In questi casi si può denunciare il bullo che sarà sottoposto ad un processo penale ed ad una presumibile condanna.</p>
<p>Oltre alla richiesta di ammonimento e alla denuncia, si può anche chiedere l’intervento del giudice civile per ottenere il risarcimento per i danni subiti: in caso di processo penale ci si può costituire parte civile nel processo oppure in assenza di processo penale, si può instaurare un autonomo processo civile.</p>
<p>Il giudice potrà stabilire una cifra risarcitoria per i danni morali, per i danni biologici e per i danni esistenziali come quelli alla reputazione: una piccola rivincita nei confronti di chi ha agito sentendosi intoccabile e pensando di farla franca.</p>
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		<title>Non si può costringere il marito o la moglie ad avere un rapporto intimo se l&#8217;altro&#8230; non si lava. Se insiste può scattare il reato di violenza</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 06:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;argomento può sembrare pruriginoso o si può prestare a facili ironie: invece anche i rapporti sessuali all&#8217;interno del matrimonio hanno una rilevanza giuridica. Infatti la Cassazione, in una recente sentenza ha definito chiaramente un principio che può non piacere ma che bisogna accettare. I giudici hanno affrontato la questione con chiarezza. Il concetto espresso è semplice:.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;argomento può sembrare pruriginoso o si può prestare a facili ironie: invece anche i rapporti sessuali all&#8217;interno del matrimonio hanno una rilevanza giuridica.</p>
<p>Infatti la Cassazione, in una recente sentenza ha definito chiaramente un principio che può non piacere ma che bisogna accettare.</p>
<p>I giudici hanno affrontato la questione con chiarezza. Il concetto espresso è semplice: è legittimo rifiutare un rapporto intimo se l’altra persona ha un cattivo odore perché non vuole lavarsi. Insomma niente sesso se il coniuge puzza!</p>
<p>Il tema delicato è quello dei rapporti intimi all’interno del matrimonio: un piacere prima ancora che un obbligo sancito dalla legge.</p>
<p>Ma come è noto il coniuge che rifiuta di fare sesso con l’altro coniuge non solo rischia la separazione ma anche di non avere gli alimenti dall’altra parte.</p>
<p>Invece secondo la Cassazione è giusto dire «niente sesso se il coniuge puzza» perché la moglie o il marito hanno tutto il diritto di rifiutare un rapporto sessuale se non ce la fanno a sopportare un cattivo odore e chiedono inutilmente al partner di darsi una lavata prima di qualsiasi approccio fisico.</p>
<p>La «controparte» può dire di no perché, come sostiene la Suprema Corte, «si vede negata la propria libertà sessuale».</p>
<p>Inoltre il marito che pretende il sesso a tutti i costi rischia una denuncia per violenza sessuale: per la Cassazione costringere una persona ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà integra il reato previsto dal Codice penale.</p>
<p>Considerato che si compie violenza sessuale anche quando si costringe ad avere un rapporto non voluto dall’altro abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, i Giudici hanno stabilito chiaramente che si commette reato di violenza sessuale quando si costringe il coniuge a fare sesso.</p>
<p>La Cassazione conferma che «con il matrimonio il marito e la moglie acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Il che non vuol dire che uno dei coniugi abbia il diritto al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all’istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengono in un contesto di sopraffazioni, infedeltà o violenze che costituiscono l’opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni.</p>
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		<title>Il gestore di un locale che fa musica dal vivo può incorrere in un reato se disturba la quiete pubblica</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa & Diritto condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Nel periodo estivo spesso vengono ignorate le ordinanze dei sindaci che tentano di tenere a bada chi esagera con rumori e schiamazzi molesti dopo una certa ora. Sul tema interviene di nuovo la Cassazione per precisare quando rischia il gestore del locale se i vicini avvertono degli insopportabili rumori sotto casa: si definisce disturbo delle.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel periodo estivo spesso vengono ignorate le ordinanze dei sindaci che tentano di tenere a bada chi esagera con rumori e schiamazzi molesti dopo una certa ora.</p>
<p>Sul tema interviene di nuovo la Cassazione per precisare quando rischia il gestore del locale se i vicini avvertono degli insopportabili rumori sotto casa: si definisce disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, punito dal Codice penale.</p>
<p>Non è scontato che si possa ospitare della musica dal vivo nel proprio locale: per la musica dal vivo ci vuole un permesso e non soltanto da parte della Siae.</p>
<p>Il gestore del locale se i rumori che disturbano i condomini sono provocati da un complesso, rischia quando non ha l’autorizzazione per organizzare delle manifestazioni o eventi con diffusione di musica o con l’utilizzo di strumenti musicali fino a tarda notte ma soltanto per la somministrazione di bevande e alimenti. Nel caso , la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna del titolare di un locale pubblico per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Il gestore non solo aveva ospitato della musica dal vivo fino a tardi senza autorizzazione ma tale attività si era svolta in ambito condominiale creando rumori in grado di turbare la quiete dei vicini.</p>
<p>Il gestore del locale che provoca dei rumori sotto casa dei condòmini con la musica ad alto volume può incorrere in un illecito amministrativo se supera i limiti di emissione del rumore fissati dalla legge, nel reato previsto dal Codice penale con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda quando l’attività viene svolta superando le normali modalità di esercizio in modo da realizzare una condotta idonea a turbare la quiete pubblica.</p>
<p>Il gestore, dietro presentazione di un esposto da parte dei condòmini, rischia anche il sequestro preventivo del locale fino a quando non verrà debitamente insonorizzato e messo in regola.</p>
<p>Perché il disturbo della quiete pubblica diventi reato è necessario che la condotta possa creare un concreto fastidio a diverse persone e non a una sola: i rumori sotto casa, dunque, devono essere in grado di disturbare più vicini e, trattandosi di un reato di pericolo e non di danno, non occorre la prova del disturbo ma la semplice dimostrazione del fatto che la condotta sia tale da poter disturbare un numero imprecisato di persone.</p>
<p>Quando i rumori sotto casa siano provocati non solo dalla musica ma dagli schiamazzi provocati dai clienti che ridono e urlano senza ritegno fuori dal locale senza che nessuno chieda loro di abbassare la voce e di rispettare la quiete dei vicini:   il gestore rischia   quando non interviene per tenere a bada i suoi clienti.</p>
<p>Così ha deciso il Tar di Reggio Emilia con una recente sentenza. Il Tribunale amministrativo, infatti, ritiene legittima l’ordinanza del sindaco che punisce la condotta di chi permette ai propri clienti di sostare sul marciapiede o sulla carreggiata esterna al locale alzando la voce e disturbando il vicinato, oltre ad intralciare il passaggio di pedoni e di veicoli.</p>
<p>Per il Tar non c’è nulla da eccepire ad un eventuale verbale della Polizia municipale in cui si accerta la responsabilità del gestore del locale in caso di clienti troppo vivaci non invitati ad abbassare i toni. Così come è lecita l’eventuale ordinanza del sindaco che limiti l’orario in cui è possibile somministrare bevande alcoliche.</p>
<p>Questa sentenza afferma un principio diverso con quella precedente del Tar della Lombardia secondo cui è compito del Comune e non del gestore del locale che provoca i rumori sotto casa controllare la clientela per evitare le notti insonni dei condomini. Secondo i giudici lombardi, infatti, l’area su cui sostano gli avventori al di fuori del bar o del ristorante è di proprietà dell’amministrazione locale e, di conseguenza, è quest’ultima a doversi occupare di ciò che succede nel proprio territorio.</p>
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		<title>Il risarcimento del danno da perdita di chance</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Per risarcimento da perdita di chance si intende la privazione attuale della possibilità di conseguire, in futuro, un determinato vantaggio economicamente valutabile. Il soggetto che ha subito il danno perde nel futuro, la possibilità di ottenere un vantaggio: come ad esempio il caso di un candidato che, a causa di un incidente stradale, non riesce.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per risarcimento da perdita di chance si intende la privazione attuale della possibilità di conseguire, in futuro, un determinato vantaggio economicamente valutabile.</p>
<p>Il soggetto che ha subito il danno perde nel futuro, la possibilità di ottenere un vantaggio: come ad esempio il caso di un candidato che, a causa di un incidente stradale, non riesce a partecipare ad un concorso oppure che, a seguito dell’incidente, riporti delle lesioni che ne limitano la capacità lavorativa.</p>
<p>La risarcibilità di tale forma di danno è stata riconosciuta a seguito di una famosa pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 1999 che ha affermato il diritto al risarcimento dei danni in relazione a legittime aspettative di natura patrimoniale.</p>
<p>Il danno da perdita di chance, si riferisce a tutte quelle privazioni attuali di ottenere un risultato utile, in futuro, ovvero un vantaggio economico che può esser determinato.</p>
<p>Tale forma di risarcimento presenta la difficoltà per il danneggiato di provare i vantaggi futuri che, in assenza dell’evento, avrebbe avuto.</p>
<p>Quindi   l’onere della prova ai fini della liquidazione del danno è a carico di chi agisce in giudizio e che deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.</p>
<p>La Cassazione ha chiarito che, il soggetto danneggiato, dovrà fornire in giudizio idonei elementi a supporto della richiesta di risarcimento danni e che la condotta illecita del soggetto danneggiante sia conseguenza immediata e diretta della perdita di chance.</p>
<p>Quindi, non sarà sufficiente dichiarare il pregiudizio subito, ma sarà necessario provarne altresì l’effettiva esistenza.</p>
<p>L’entità del danno risarcibile sarà quantificata dal giudice, in base ad elementi presunti, sul presupposto che il soggetto percepirà una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito senza subire l’infortunio.</p>
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