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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeMinori e Scuola &#124;</title>
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		<title>Affidamento dei figli minori in caso di separazione</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>

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		<description><![CDATA[La crisi della coppia può produrre effetti negativi e spesso dolorosi nei confronti di tutti i componenti della famiglia con particolare riferimento ai figli minori o adolescenti. Quando la crisi sfocia nella conseguente richiesta di separazione, il nostro ordinamento prevede l’affido condiviso dei genitori (cd. bigenitorialità) nel senso che i figli continuano ad avere rapporti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi della coppia può produrre effetti negativi e spesso dolorosi nei confronti di tutti i componenti della famiglia con particolare riferimento ai figli minori o adolescenti.</p>
<p>Quando la crisi sfocia nella conseguente richiesta di separazione, il nostro ordinamento prevede l’affido condiviso dei genitori (cd. bigenitorialità) nel senso che i figli continuano ad avere rapporti con entrambi i genitori, ma è necessario stabilire la residenza presso uno di loro: infatti è previsto il genitore collocatario con cui i figli minorenni continueranno a convivere.</p>
<p>Si tratta di decisioni importanti che vengono assunte nel corso della procedura di separazione: proprio per questo il giudice ai sensi dell’art. 473-bis.4, cod.proc.civ. può ascoltare i minori e tener conto delle opinioni espresse dai figli, in considerazione della loro età, del grado di maturità e del legame affettivo o emotivo con ciascun genitore</p>
<p>Il giudice deve considerare diversi fattori prima di prendere una decisione così importante per la vita futura del minore: può avvalersi di consulenze psicologiche o dei servizi sociali per ottenere ulteriori informazioni.</p>
<p>I figli, dunque, non possono scegliere autonomamente con quale genitore stare ma possono influenzare la decisione del giudice se dimostrano maturità e capacità di giudizio consapevole durante l’ascolto.</p>
<p>In sostanza la volontà del minore non è vincolante per il giudice; sebbene il suo parere sia tenuto in conto, la decisione finale spetta al magistrato, il quale deve garantire sempre il superiore interesse del minore.</p>
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		<title>In caso di separazione dei coniugi: il giudice decide l&#8217;affido condiviso oppure l&#8217;affido esclusivo ad un solo genitore</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la separazione, il giudice decide anche a quale dei due genitori verranno affidati i figli minori e nella maggior parte dei casi, si privilegia l’affidamento condiviso, nel senso che entrambi i genitori si occuperanno della cura, dell’educazione, dell’istruzione e del mantenimento dei figli e prenderanno insieme le decisione già importanti nell’interesse degli stessi. In.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la separazione, il giudice decide anche a quale dei due genitori verranno affidati i figli minori e nella maggior parte dei casi, si privilegia l’affidamento condiviso, nel senso che entrambi i genitori si occuperanno della cura, dell’educazione, dell’istruzione e del mantenimento dei figli e prenderanno insieme le decisione già importanti nell’interesse degli stessi.</p>
<p>In questo modo, si attua pienamente il principio della bigenitorialità, in virtù del quale il figlio, anche in caso di separazione o divorzio dei genitori, deve mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi: l’affidamento congiunto ha lo scopo di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore.</p>
<p>In caso di affidamento condiviso, bisogna considerare il concetto del collocamento: il minore sarà collocato presso la residenza di uno solo dei genitori, in genere presso la madre, in considerazione del suo ruolo centrale nell’educazione dei figli.</p>
<p>Ma la legge disciplina anche la possibilità di chiedere l’affidamento esclusivo del minore. In tal caso il giudice dispone l’affidamento esclusivo ad un solo genitore soltanto qualora non sia contrario all’interesse del minore come nel caso di totale disinteresse del genitore verso il figlio sia sul piano affettivo che economico.</p>
<p>Solo la necessità e l’obbligo giuridico di garantire al minore un sano sviluppo psico-fisico potrebbe indurre un giudice ad accogliere una simile richiesta.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, l’affidamento esclusivo può essere accordato dal giudice in alcuni casi: violenza esercitata sui figli o sulla moglie in presenza dei figli; forti carenze di un genitore sul piano affettivo, assenza del genitore che non si è costituito nel giudizio di separazione; tossico-dipendenza del genitore con un perdurante stato di incapacità a comprendere il significato delle proprie azioni; totale disinteresse del genitore a prendersi cura del figlio; disturbi della personalità del genitore;</p>
<p>arresto del genitore per reati molto gravi come l’omicidio; mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento tanto da lasciare il figlio in ristrettezze economiche</p>
<p>Ciascun genitore, in qualsiasi momento, può presentare un’istanza al giudice, avendo cura di indicare le ragioni reali e non un semplice timore, che giustificano l’affidamento del minore ad un determinato genitore</p>
<p>L’istanza di affido esclusivo non deve essere manifestamente infondata in quanto il giudice potrebbe emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti del genitore in mala fede, che ha presentato istanza di affido esclusivo pur sapendo che non vi erano ragioni per farlo.</p>
<p>In caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo, spetta al giudice motivare la decisione spiegando nel provvedimento perché ritiene idoneo il genitore affidatario ravvisando una inidoneità educativa dell’altro genitore.</p>
<p>Una volta ottenuto il provvedimento di affidamento esclusivo, la responsabilità genitoriale sarà esercitata prevalentemente dal genitore affidatario, anche se il genitore non affidatario potrà partecipare alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli, ad esempio scegliere il tipo di scuola oppure l’attività sportiva da far praticare al figlio, mentre   le scelte di ordinaria amministrazione che riguardano la vita quotidiana saranno prese dal genitore affidatario in via esclusiva.</p>
<p>I genitori non possono per nessuna ragione stipulare un accordo di affidamento esclusivo a favore di uno solo di essi: infatti solo il giudice può decidere sull’affido esclusivo e non dovrà omologare l’accordo, in quanto il minore ha il diritto a ricevere cura e assistenza morale e materiale sia dalla madre che dal padre (diritto alla bigenitorialità).</p>
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		<title>Ripetizioni private: alcune puntualizzazioni</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso si impartiscano ripetizioni private a casa con riferimento a qualsiasi tipo di insegnamento: è opportuno mettersi in regola. Innanzitutto è bene chiarire che fare ripetizioni è legale: il doposcuola non è vietato dalla legge ma è soggetto ad alcune condizioni. Chi è già insegnante non può fare ripetizioni ai propri alunni e, negli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In caso si impartiscano ripetizioni private a casa con riferimento a qualsiasi tipo di insegnamento: è opportuno mettersi in regola.<br />
Innanzitutto è bene chiarire che fare ripetizioni è legale: il doposcuola non è vietato dalla legge ma è soggetto ad alcune condizioni.<br />
Chi è già insegnante non può fare ripetizioni ai propri alunni e, negli altri casi, deve darne notizia al dirigente scolastico. Bisogna poi rispettare le norme antinfortunistiche ed evitare che si possano verificare incidenti all’interno dell’abitazione del docente, di cui altrimenti questi sarebbe responsabile sia civilmente che penalmente.</p>
<p>Lo stesso docente dovrà dichiarare al fisco i compensi ricevuti e dovrà sottoporli a tassazione a regimi agevolati. Viceversa il compenso percepito ‘a nero’ costituisce un illecito tributario ma non un reato, salvo il superamento della soglia di 150mila euro.<br />
Tutte queste regole, chiaramente, valgono quando l’attività di doposcuola diventa periodica e di tipo professionale. La singola lezione, specie se eseguita gratuitamente, non è soggetta ad alcun vincolo se non ovviamente a quello riguardante la tutela della sicurezza degli alunni.</p>
<p>Se l’insegnante decide di fare lezioni private in modo sistematico deve aprire una partita Iva. Se invece l’attività è saltuaria e occasionale, i compensi possono essere giustificati come “reddito di lavoro autonomo occasionale” e, in tal caso, non c’è bisogno della partita Iva.</p>
<p>Chi fa lezioni private a casa deve comunicarlo al dirigente scolastico dell’istituto ove svolge insegnamento, indicando nome degli studenti e relativa provenienza. Il dirigente deve dare il proprio consenso espresso alla richiesta, altrimenti l’attività deve ritenersi incompatibile: difatti ogni dipendente della pubblica amministrazione non può assumere un nuovo lavoro se non espressamente autorizzato dall’ente a cui fa capo.</p>
<p>Chiaramente non ha alcun obbligo di comunicazione o di autorizzazione chi non è in ruolo presso alcuna cattedra.<br />
Se i compensi superano i 5.000 euro annui, non è necessario aprire la partita Iva, ma ci si deve iscrivere alla Gestione Separata dell’Inps e si è obbligati a versare i contributi previdenziali.</p>
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		<title>Gli strumenti per affrontare e combattere il bullismo</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce. Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce.</p>
<p>Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo.</p>
<p>A tal proposito, nell’era della tecnologia e della realtà virtuale, i comportamenti denigratori e violenti si realizzano on line.</p>
<p>Internet, le chat, i social network, infatti, vengono usati per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone facendo pettegolezzi, pubblicando immagini, divulgando informazioni o video imbarazzanti a danno di terzi, o deridendo le vittime attraverso messaggi o blog.</p>
<p>Tutto ciò raffigura appunto il cyberbullismo.</p>
<p>Ma è importante ricordare che questi fenomeni, sempre più frequenti, devono essere combattuti chiedendo l’aiuto delle autorità e denunciando .</p>
<p>Nel caso in cui il bullo sia di età inferiore agli anni quattordici ci si può rivolgere al questore chiedendo che intervenga con l’ammonimento recandosi in questura, esponendo quello che è successo. Il questore, dopo aver assunto ove necessario le informazioni utili a capire la verità, se ritiene che la tua richiesta sia fondata, convocherà il minore-bullo insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e lo ammonirà oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e scrivendo un verbale.</p>
<p>Se, invece la situazione diventa grave e insopportabile, è necessario rivolgersi alla autorità giudiziaria.</p>
<p>Il reato di bullismo può essere punito attraverso altri reati che si integrano quando il bullo agisce. Il bullismo può essere punito perché configura i reati di: minaccia quando il bullo provoca e avverte che ti causerà un danno; diffamazione quando comunicando attraverso i social network si deride ed offende la reputazione; molestia o disturbo alle persone, quando si disturba senza alcun ragionevole motivo; danneggiamento quando, con la violenza o la minaccia, si distruggono dei beni; quando ci sono percosse o lesioni che provocano una effettiva malattia nel corpo o nella mente.</p>
<p>In questi casi si può denunciare il bullo che sarà sottoposto ad un processo penale ed ad una presumibile condanna.</p>
<p>Oltre alla richiesta di ammonimento e alla denuncia, si può anche chiedere l’intervento del giudice civile per ottenere il risarcimento per i danni subiti: in caso di processo penale ci si può costituire parte civile nel processo oppure in assenza di processo penale, si può instaurare un autonomo processo civile.</p>
<p>Il giudice potrà stabilire una cifra risarcitoria per i danni morali, per i danni biologici e per i danni esistenziali come quelli alla reputazione: una piccola rivincita nei confronti di chi ha agito sentendosi intoccabile e pensando di farla franca.</p>
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		<title>Vietato pubblicare le foto di minorenni su Facebook</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nonostante la diffusa consuetudine di postare molte foto sui social, è  importante ricordare che pubblicare le foto di minorenni su internet è vietato se manca  il consenso dei genitori. Dunque il consenso prestato per una  foto fatta al proprio figlio non si  estende anche alla pubblicazione, tantomeno sul web. Prima  di avviare tutte le attività.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante la diffusa consuetudine di postare molte foto sui social, è  importante ricordare che pubblicare le foto di minorenni su internet è vietato se manca  il consenso dei genitori.</p>
<p>Dunque il consenso prestato per una  foto fatta al proprio figlio non si  estende anche alla pubblicazione, tantomeno sul web.</p>
<p>Prima  di avviare tutte le attività necessarie a togliere da Facebook la foto di un minorenne, è  consigliabile  procurarsi le prove che   potrebbero servire in un successivo momento  dovendo  ricorrere alle vie legali e a i chiedere il risarcimento del danno.</p>
<p>Innanzitutto  è utile realizzare uno screenshot, ossia fotografare la pagina di Facebook in cui compare la foto del bambino.   Ci sono anche altri metodi, che  consentono di archiviare le prove della  colpevolezza:  stampare la pagina Facebook dove c’è la foto del  figlio e farla autenticare da un notaio,   portare l’immagine a una stazione dei carabinieri o della polizia postale, e sporgere denuncia  allegando  l’immagine chiedendo alle forze dell’ordine di certificare la corrispondenza della stampa con l’immagine a video, oppure   di chiedere a un amico di accertarsi egli stesso del fatto in modo da poter testimoniare in un eventuale processo.</p>
<p>Per rimuovere un’immagine di tuo figlio da Facebook  è utile  contattare l’autore della pubblicazione chiedendogli in via bonaria  l’immediata cancellazione in quanto  la pubblicazione di  una foto di minori senza autorizzazione dei genitori vìola non solo la legge italiana e tutte le convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo, ma anche le condizioni contrattuali di Facebook stesso .  Quindi, se il responsabile non da seguito è possibile  “denunciarlo” al social network aprendo una segnalazione ufficiale.</p>
<p>Facebook prende in considerazione solo le segnalazioni per bambini con meno di 13 anni.</p>
<p>Se invece il  figlio ha un’età compresa fra i 13 e i 17 anni, Facebook dichiara di non poter intervenire.</p>
<p>Se Facebook non prende in considerazione la  richiesta e il colpevole ha ignorato il  messaggio, si può  fare una denuncia alla polizia postale o ai carabinieri  sporgendo  querela contro il responsabile, chiedendo che si proceda penalmente nei suoi confronti.</p>
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		<title>La Cassazione interviene sul problema dell&#8217;alunno che contrae a scuola una patologia come l&#8217;epatite: si tratta di danno biologico risarcibile</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede se un bambino contrae l’epatite  nei bagni di scuola? In questa ipotesi la sua famiglia  può chiedere il risarcimento: infatti chi subisce un danno biologico, per cause indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a chiedere un risarcimento. Il bambino che prende l’epatite nei bagni della scuola riporta un danno biologico, poiché subisce una lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa succede se un bambino contrae l’epatite  nei bagni di scuola?</p>
<p>In questa ipotesi la sua famiglia  può chiedere il risarcimento: infatti chi subisce un danno biologico, per cause indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a chiedere un risarcimento.</p>
<p>Il bambino che prende l’epatite nei bagni della scuola riporta un danno biologico, poiché subisce una lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale: il danno è risarcibile a prescindere dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del danneggiato.</p>
<p>In questo senso  la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata anche sulla responsabilità del Ministero dell’Istruzione o dell’ente gestore di una scuola privata, se gli alunni subiscono qualche danno durante il periodo in cui devono essere sorvegliati dal personale scolastico, periodo che, ovviamente, comprende il momento in cui vanno nei bagni della scuola, anche se non sono fisicamente sotto gli occhi di insegnanti o collaboratori.</p>
<p>Questo titolo di responsabilità, secondo  la Cassazione, può essere duplice e fatto valere in contemporanea sia come responsabilità contrattuale, se vigilanza e controllo non sono stati eseguiti a dovere o sono stati completamente assenti, sia come responsabilità extracontrattuale se c’è violazione del dovere di non recare danno ad altri.</p>
<p>L’entità del risarcimento è determinata dalla gravità del danno subìto.</p>
<p>Quindi  se un bambino ha preso l’epatite nei bagni di scuola, per chiedere un risarcimento conviene seguire alcune indicazioni.</p>
<p>Bisogna innanzitutto documentare l’accaduto, anche con eventuali testimonianze, denunciare immediatamente l’accaduto alla scuola tramite raccomandata a/r, conservare tutte le ricevute relative alle spese sostenute,  nonché le copie delle cartelle cliniche, contattare un medico legale ed un avvocato non appena il danno si  stabilizza.</p>
<p>Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi ha contratto per contagio una malattia decorre dal momento in cui la malattia stessa viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento di un altro.</p>
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