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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeDiritto sanitario &#124;</title>
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		<title>È possibile contestare il verbale dell&#8217;INPS per ottenere gli assegni di invalidità civile e accompagnamento</title>
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		<pubDate>Tue, 22 May 2018 06:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
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		<description><![CDATA[Contro i provvedimenti dell’Inps che neghino il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità e, in generale, degli handicap e disabilità, oppure contro i verbali della commissione medica che, pur accertando l’invalidità, non riconoscano l’indennità di accompagnamento, è possibile presentare ricorso al giudice: è il ricorso contro il diniego invalidità civile e accompagnamento Prima di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Contro i provvedimenti dell’Inps che neghino il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità e, in generale, degli handicap e disabilità, oppure contro i verbali della commissione medica che, pur accertando l’invalidità, non riconoscano l’indennità di accompagnamento, è possibile presentare ricorso al giudice: è il ricorso contro il diniego invalidità civile e accompagnamento</p>
<p>Prima di instaurare una vera e propria causa, però, bisogna ricorrere ad un particolare strumento processuale: il cosiddetto accertamento tecnico preventivo, con il quale è possibile ottenere che, tramite la visita medica di un consulente tecnico nominato dal giudice, siano accertati i presupposti dell’invalidità e il diritto alle prestazioni assistenziali.</p>
<p>L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo è obbligatorio, in quanto condizione di procedibilità prevista dalla legge ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.</p>
<p>Il Tribunale competente per il deposito dell’istanza di accertamento tecnico preventivo è quello nel cui circondario risiede il soggetto interessato.</p>
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		<title>È valida la denuncia anonima del paziente a cui non viene rilasciata la fattura, ma il fisco non ha l&#8217;obbligo di avviare indagini</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La violazione dell’obbligo del medico  di emettere la fattura dopo aver effettuato la visita,  costituisce un comportamento evasivo che ben può essere oggetto di denuncia alle autorità. Dunque se il medico dopo la visita privata non rilascia la ricevuta  il paziente che “paga in nero” la parcella  può anche denunciarlo in forma anonima. La segnalazione può.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La violazione dell’obbligo del medico  di emettere la fattura dopo aver effettuato la visita,  costituisce un comportamento evasivo che ben può essere oggetto di denuncia alle autorità.</p>
<p>Dunque se il medico dopo la visita privata non rilascia la ricevuta  il paziente che “paga in nero” la parcella  può anche denunciarlo in forma anonima. La segnalazione può essere inviata sia all’Agenzia delle Entrate che alla Guardia di Finanza.</p>
<p>In proposito la Cassazione ha di recente chiarito che  la segnalazione anonima circa la mancata fatturazione di una vendita o di una prestazione di servizi può far partire le indagini ma  essa non consente alla Guardia di finanza di effettuare perquisizioni, sequestri e intercettazioni,  né costituisce da sola un grave indizio di evasione fiscale che consente all’Agenzia delle Entrate di richiedere al giudice l’accesso al domicilio fiscale del medico, per sottoporlo a verifica fiscale.</p>
<p>Questi  poteri potrebbero  essere esercitati nei confronti del soggetto denunciato solo se, a seguito della denuncia anonima, vengano raccolti altri gravi indizi di colpevolezza o che la denuncia sia nominativa.</p>
<p>Inoltre, l’obbligo dell’emissione della fattura deve essere contestuale al pagamento, ma è possibile che il professionista emetta il documento fiscale con qualche giorno di ritardo per poi spedirlo a casa del paziente: è bene attendere qualche giorno prima di attivarsi.</p>
<p>Il professionista responsabile di aver accettato un pagamento in nero può essere condannato a pagare una multa che va da 1 a 2 volte l’imposta relativa all’imponibile non dichiarato o dichiarato in modo irregolare.</p>
<p>Se  il professionista ha dichiarato il prezzo per l’attività svolta non può poi presentare una diversa somma  solo perché il cliente ha richiesto la fattura e, per ciò, ci sono anche le imposte da pagare. La spiegazione è duplice: in primo luogo non è dovuta l’Iva sulle prestazioni mediche che implichino cure; in secondo luogo le imposte sono a carico del contribuente e non del suo cliente.</p>
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		<title>Contro gli errori dell&#8217;ospedale e dei sanitari è possibile l&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicurazione</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 07:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La recente riforma della responsabilità medica contiene  la previsione che consente al malato, danneggiato da un errore medico, di fare direttamente causa contro l’assicurazione. Una norma  simile a quanto avviene per gli incidenti stradali che ha l’obiettivo di tagliare i tempi dei processi e favorire la tutela dei pazienti. Il danneggiato, preliminarmente, dovrà  esperire un tentativo di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La recente riforma della responsabilità medica contiene  la previsione che consente al malato, danneggiato da un errore medico, di fare direttamente causa contro l’assicurazione.</p>
<p>Una norma  simile a quanto avviene per gli incidenti stradali che ha l’obiettivo di tagliare i tempi dei processi e favorire la tutela dei pazienti.</p>
<p>Il danneggiato, preliminarmente, dovrà  esperire un tentativo di conciliazione davanti a uno degli organismi di mediazione presenti nella città ove ha sede il tribunale competente per la lite.</p>
<p>Se  fallisce la strada dell’accordo, dovrà decidere di citare in giudizio il medico responsabile con la struttura sanitaria &#8211; ospedale o  clinica &#8211; oppure rivalersi direttamente contro la relativa assicurazione che,  con le nuove regole, è divenuta obbligatoria per tutte le strutture pubbliche o private.</p>
<p>In caso di errore medico o della struttura, il malato danneggiato ha, con la nuova legge, la possibilità di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e di ottenere la sua condanna al risarcimento, senza dover prima citare l’ospedale o la clinica. Proprio come avviene in tema di responsabilità civile automobilistica.</p>
<p>Al fine di ridurre il contenzioso in tribunale e risolvere le liti sul nascere, già nella fase del tentativo di conciliazione, innanzi cioè all’organismo di mediazione, l’assicurazione ha l’obbligo   di formulare al paziente-attore un<strong>’</strong>offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non ritiene sussista un obbligo di risarcimento.</p>
<p>Il paziente danneggiato che intende agire direttamente contro l’assicurazione ha l’obbligo di chiamare in causa anche l’assicurato, ossia la struttura pubblica o privata o il medico libero professionista («litisconsorzio necessario»). In questo modo, qualora si dovesse pervenire a una sentenza di responsabilità medica, il giudice dispone la condannasolidale al risarcimento dei danni di tutti i soggetti intervenuti nella causa.</p>
<p>Dopo il pagamento al paziente, la struttura sanitaria potrà rivalersi contro il medico, dipendenti e qualsiasi membro dell’<em>equipe </em>responsabile ma a condizione che venga rilevato il dolo o la colpa grave di questi ultimi.</p>
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		<title>Qual è la responsabilità del medico per una diagnosi fatta in ritardo?</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono le conseguenze in caso  di diagnosi medica errata? Come comportarsi di fronte ad un caso del genere rispetto alla richiesta di risarcimento del danno? In caso di diagnosi  sbagliata i tipi di errori possono essere due: il falso negativo quando il medico non vede il tumore che invece c’è, ed il falso positivo quando il medico vede il.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quali sono le conseguenze in caso  di diagnosi medica errata? Come comportarsi di fronte ad un caso del genere rispetto alla richiesta di risarcimento del danno?</p>
<p>In caso di diagnosi  sbagliata i tipi di errori possono essere due: il falso negativo quando il medico non vede il tumore che invece c’è, ed il falso positivo quando il medico vede il tumore quando in realtà non c’è.</p>
<p>Le differenze tra le due ipotesi sono diverse: nel caso di falso negativo, le conseguenze sono  in termini di perdita di chance di guarigione ed il  rischio più serio di  perdere la vita perché il male non è stato  affrontato  in tempo.</p>
<p>Nel caso di falso positivo le conseguenze sono  psicologiche nel senso di accettare l’idea di avere un serio problema di salute quando in realtà si è sani, o peggio essere sottoposti a cure  molto forti  senza  alcun bisogno.</p>
<p>Queste due ampie categorie di errori  permettono di poter parlare di errata diagnosi  e, quindi, di poter chiedere il risarcimento del danno.</p>
<p>Dunque, prima di parlare della responsabilità di un medico sarebbe utile procurarsi  una perizia di un medico di parte, da noi stessi delegato e pagato, affinché  chiarisca in modo imparziale, se sussistono i presupposti di una responsabilità medica.</p>
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