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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeDiritto di famiglia &#124;</title>
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		<title>Quale coniuge  paga l’IMU in caso di separazione?</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di separazione il provvedimento del giudice di solito assegna la casa familiare al coniuge che resta a vivere con i figli. In tal caso la legge stabilisce che il genitore assegnatario che resta in casa diventi il soggetto passivo IMU mentre il coniuge proprietario che ha “lasciato” la casa, viene liberato dall’obbligo di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di separazione il provvedimento del giudice di solito assegna la casa familiare al coniuge che resta a vivere con i figli.</p>
<p>In tal caso la legge stabilisce che il genitore assegnatario che resta in casa diventi il soggetto passivo IMU mentre il coniuge proprietario che ha “lasciato” la casa, viene liberato dall’obbligo di pagare l’imposta ai sensi della Legge 160/2019</p>
<p>Il problema sull’esenzione può sorgere quando i figli diventano maggiorenni: in questo caso i giudici tributari affermano che l’assegnazione della casa non scade in automatico con il raggiungimento del diciottesimo anno di età specialmente se il figlio maggiorenne è sempre convivente ed è non autosufficiente dal punto di vista economico.</p>
<p>Quindi, la tutela della casa familiare prosegue insieme al regime fiscale che sposta il pagamento dell’IMU sull’assegnatario.</p>
<p>Finché non esiste un nuovo provvedimento del giudice che revoca l’assegnazione della casa o modifica le condizioni di separazione, il provvedimento originale resta valido.</p>
<p>Ne consegue che i Comuni non possano fare autonomamente delle valutazioni discrezionali e decidere che l’assegnazione sia finita quando il figlio è diventato maggiorenne: non basta la maggiore età, serve l’indipendenza economica.</p>
<p>E anche in questo caso, è necessario un passaggio in tribunale per ufficializzare la revoca dell’assegnazione in quanto solo un giudice può stabilire se siano venute meno le condizioni per l’uso della casa familiare.</p>
<p>Pertanto, l’atto amministrativo del Comune che pretende l’IMU dal proprietario estromesso dal godimento della casa viene spesso considerato illegittimo.</p>
<p>In conclusione, dunque, se un provvedimento giudiziario impedisce di usare la casa che viene assegnata all’ex coniuge, a pagare l’IMU su quell’immobile deve essere il coniuge assegnatario.</p>
<p>In tal senso la Corte Costituzionale ha di recente ribadito questo principio affermando che è illegittimo tassare un bene di cui il proprietario ha perso la disponibilità per cause di forza maggiore o provvedimenti di legge. </p>
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		<title>La tutela legale nei confronti della persona fragile</title>
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		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’infermità mentale di un familiare potrebbe portare, nei casi più significativi, alla sua interdizione con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la dignità della persona. La legge offre diversi strumenti per proteggere chi si trova in condizione di fragilità, che prevedono conseguenze molto diverse sulla libertà individuale. Il presupposto fondamentale per richiedere l’interdizione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’infermità mentale di un familiare potrebbe portare, nei casi più significativi, alla sua interdizione con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la dignità della persona.<br />
La legge offre diversi strumenti per proteggere chi si trova in condizione di fragilità, che prevedono conseguenze molto diverse sulla libertà individuale.<br />
Il presupposto fondamentale per richiedere l’interdizione è che il soggetto soffra di un’infermità di mente “abituale” vale a dire uno stato di malattia duraturo nel tempo e non dunque, una confusione passeggera o una crisi momentanea.<br />
La patologia deve compromettere due elementi: la capacità di comprendere e la capacità di decidere tali da determinare la totale incapacità della persona di provvedere ai propri interessi, sia economici che personali.<br />
In sostanza c’è differenza tra una persona anziana colpita da Alzheimer da una persona che ha avuto un esaurimento nervoso temporaneo ed in via di guarigione.<br />
La legge italiana n.6 del 2004 ha introdotto un principio di gradualità nelle misure di protezione per cui l’interdizione non è automatica in quanto si preferisce lo strumento dell’amministrazione di sostegno se è sufficiente a proteggere l’incapace.<br />
L’amministrazione di sostegno non toglie la capacità di agire ma affianca un tutor per atti specifici: viene scelta quando la protezione richiesta è minima, ad esempio se il patrimonio da gestire è esiguo o se le operazioni da svolgere sono semplici come il ritiro della pensione. </p>
<p>Viceversa, nelle situazioni in cui l’amministrazione di sostegno non è sufficiente l’interdizione diventa necessaria per una gestione più complessa che richiede una sostituzione totale del soggetto nelle decisioni.<br />
In sostanza ai sensi dell’art. 414 Codice civile l’interdizione si applica quando c’è il rischio concreto che la persona compia atti pregiudizievoli per sé o per il suo patrimonio: in questi casi è necessario annullare la capacità di firma del soggetto, per garantire una adeguata protezione  cosa che non avrebbe l’amministratore di sostegno.<br />
La “scelta” e la decisione  spetta sempre al magistrato, che ha il compito di valutare: l’interdizione ha oggi un carattere residuale nel senso che è l’ultima opzione, da usare solo quando le altre non appaiano sufficienti.<br />
Spetta al giudice analizzare la specificità della fattispecie e cercare l’istituto che limiti la capacità del soggetto con l’impatto minore  possibile.<br />
In sostanza per raggiungere l’obiettivo di proteggere la persona senza trasformarla in un oggetto passivo si può ricorrere all’amministrazione di sostegno e ove questa non garantisca una tutela efficace, si ricorre all’interdizione o all’inabilitazione. </p>
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		<title>Il fondo patrimoniale</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La normativa italiana offre uno strumento utile per proteggere il patrimonio e garantire un futuro sereno alla famiglia mettendo al riparo alcuni beni da possibili rischi o debiti imprevisti: il fondo patrimoniale. Si tratta di un accordo stipulato con un atto notarile, con il quale i coniugi destinano alcuni beni per soddisfare i bisogni della.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa italiana offre uno strumento utile per proteggere il patrimonio e garantire un futuro sereno alla famiglia mettendo al riparo alcuni beni da possibili rischi o debiti imprevisti: il fondo patrimoniale.</p>
<p>Si tratta di un accordo stipulato con un atto notarile, con il quale i coniugi destinano alcuni beni per soddisfare i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 Codice Civile. Recentemente la legge n. 76/ 2016, ha esteso la possibilità di costituire un fondo anche alle coppie dello stesso sesso registrate in un’unione civile.</p>
<p>Dunque si tratta di un vincolo di destinazione che da un lato serve a garantire le risorse per il mantenimento e l’istruzione dei figli o per le cure mediche e dall’altro, serve a proteggere questi beni da eventuali creditori.</p>
<p>I beni rimangono di proprietà dei coniugi che li hanno conferiti, ma gli stessi non possono utilizzare i beni destinati al fondo per scopi diversi dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia: in sostanza con questo vincolo si deroga al principio generale secondo cui ogni persona risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 2740 del Codice Civile.</p>
<p>La pubblicità è elemento essenziale per la costituzione del fondo patrimoniale affinché i terzi, cioè i creditori dei coniugi, possano essere informati della sua esistenza.</p>
<p>I beni che possono essere inclusi in un fondo patrimoniale sono elencati tassativamente dalla legge: beni immobili &#8211; come case, terreni o diritti reali come l’usufrutto; beni mobili come automobili iscritti in pubblici registri; titoli di credito nominativi, come azioni di società o i depositi bancari.</p>
<p>Nonostante alcuni vantaggi, il fondo patrimoniale presenta alcune criticità: le norme che lo regolano hanno determinato incertezze interpretative, oppure resta il rischio di un uso distorto dello strumento.</p>
<p>Il fondo potrebbe essere costituito per sottrarre beni alla garanzia dei creditori e non per un reale intento di protezione della famiglia, soprattutto se i debiti siano già sorti.</p>
<p>Questo comportamento abusivo tende a minare la credibilità dell’istituto.</p>
<p>I creditori che si ritengono danneggiati possono contestare il fondo attraverso l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 del Codice Civile.</p>
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		<title>Affidamento dei figli minori in caso di separazione</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Minori e Scuola]]></category>

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		<description><![CDATA[La crisi della coppia può produrre effetti negativi e spesso dolorosi nei confronti di tutti i componenti della famiglia con particolare riferimento ai figli minori o adolescenti. Quando la crisi sfocia nella conseguente richiesta di separazione, il nostro ordinamento prevede l’affido condiviso dei genitori (cd. bigenitorialità) nel senso che i figli continuano ad avere rapporti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi della coppia può produrre effetti negativi e spesso dolorosi nei confronti di tutti i componenti della famiglia con particolare riferimento ai figli minori o adolescenti.</p>
<p>Quando la crisi sfocia nella conseguente richiesta di separazione, il nostro ordinamento prevede l’affido condiviso dei genitori (cd. bigenitorialità) nel senso che i figli continuano ad avere rapporti con entrambi i genitori, ma è necessario stabilire la residenza presso uno di loro: infatti è previsto il genitore collocatario con cui i figli minorenni continueranno a convivere.</p>
<p>Si tratta di decisioni importanti che vengono assunte nel corso della procedura di separazione: proprio per questo il giudice ai sensi dell’art. 473-bis.4, cod.proc.civ. può ascoltare i minori e tener conto delle opinioni espresse dai figli, in considerazione della loro età, del grado di maturità e del legame affettivo o emotivo con ciascun genitore</p>
<p>Il giudice deve considerare diversi fattori prima di prendere una decisione così importante per la vita futura del minore: può avvalersi di consulenze psicologiche o dei servizi sociali per ottenere ulteriori informazioni.</p>
<p>I figli, dunque, non possono scegliere autonomamente con quale genitore stare ma possono influenzare la decisione del giudice se dimostrano maturità e capacità di giudizio consapevole durante l’ascolto.</p>
<p>In sostanza la volontà del minore non è vincolante per il giudice; sebbene il suo parere sia tenuto in conto, la decisione finale spetta al magistrato, il quale deve garantire sempre il superiore interesse del minore.</p>
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		<title>Le novità sui patti prematrimoniali</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Differentemente da quanto accade in America e nei paesi anglosassoni, dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà molto utilizzata, in Italia, dove vige una concezione tradizionale del vincolo matrimoniale, i c.d. “patti” antecedenti al matrimonia non sono riconosciuti e ovviamente, nel tempo, sono stati dichiarati nulli dalla giurisprudenza. Di recente, però, alcune sentenze innovative hanno.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Differentemente da quanto accade in America e nei paesi anglosassoni, dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà molto utilizzata, in Italia, dove vige una concezione tradizionale del vincolo matrimoniale, i c.d. “patti” antecedenti al matrimonia non sono riconosciuti e ovviamente, nel tempo, sono stati dichiarati nulli dalla giurisprudenza.</p>
<p>Di recente, però, alcune sentenze innovative hanno avviato un iniziale superamento di questa considerazione negativa: l’ordinanza della Corte di Cassazione del 2025, la n. 20415, ha giudicando lecito un accordo patrimoniale tra coniugi la cui efficacia era legata alla loro eventuale separazione. In questo specifico caso, qualora il matrimonio fosse finito, il marito si era impegnato a restituire alla moglie le somme che lei aveva speso per ristrutturare un immobile di proprietà di lui.</p>
<p>Secondo la Cassazione un simile accordo può ritenersi valido perché la separazione non è la causa del patto ma una sorta di condizione sospensiva: la crisi coniugale non è il motivo per cui l’accordo esiste, ma è solo una circostanza futura e incerta, che ne fa scattare l’efficacia.</p>
<p>L’accordo rappresenta un c.d. “contratto atipico” che non vìola alcun principio fondamentale bensì realizza interessi meritevoli di tutela.</p>
<p>Questa nuova interpretazione da parte della Cassazione tiene conto di diversi fattori: in primo luogo la prassi internazionale secondo cui i patti prematrimoniali sono considerati leciti e normali ha finito con influenzare anche il dibattito giuridico italiano, in secondo luogo i giudici hanno iniziato ad analizzare caso per caso la validità di specifici accordi che non andavano ad alterare il nucleo dei doveri matrimoniali, superando le interpretazioni tradizionali del diritto di famiglia, ormai risalenti alla riforma del 1975.</p>
<p>Dunque l’ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi ritenuti validi, con esclusione dell’assegno di mantenimento, mirano a regolare alcune questioni economiche che sorgono durante la vita coniugale come, ad esempio: un contratto di mutuo tra coniugi, con l’obbligo di restituzione condizionato alla separazione, o un patto che ripartisce le spese per la casa e per il mantenimento dei figli in una determinata proporzione, secondo le capacità economiche di ciascuno.</p>
<p>In conclusione si può dire che al di là di queste importanti aperture, rimangono dei principi inderogabili del diritto di famiglia che non possono essere oggetto di pattuizioni private preventive come il dovere di contribuzione, l’assegno di mantenimento o di divorzio, il dovere di assistenza morale ed economica del coniuge bisognoso</p>
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		<title>I diritti ed i doveri di chi decide di convivere</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 06:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli obblighi connessi al matrimonio costituiscono una situazione giuridica con specifiche caratteristiche, diverse rispetto a quelle, meno impegnative, della convivenza. Ma, bisogna considerare che ci sono diverse situazioni di convivenza che non seguono le stesse regole. La convivenza more uxorio indica una convivenza basata sugli stessi usi e consuetudini del matrimonio: stabile coabitazione sotto lo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli obblighi connessi al matrimonio costituiscono una situazione giuridica con specifiche caratteristiche, diverse rispetto a quelle, meno impegnative, della convivenza.</p>
<p>Ma, bisogna considerare che ci sono diverse situazioni di convivenza che non seguono le stesse regole.</p>
<p>La convivenza more uxorio indica una convivenza basata sugli stessi usi e consuetudini del matrimonio: stabile coabitazione sotto lo stesso tetto, gestione comune degli affari familiari, fedeltà, solidarietà e devozione, comunione materiale e spirituale.</p>
<p>Le coppie possono essere caratterizzate daconviventi stabili: due persone che decidono di convivere e di condividere la propria vita, dagli aspetti affettivi a quelli economici cioè more uxorio;</p>
<p>Possono essere conviventi occasionali con una convivenza precaria, dettata da ragioni di opportunità transitoria come la condivisione dello stesso appartamento e le spese dell’affitto e una vita sostanzialmente autonoma,</p>
<p>Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza, nel tempo, ha equiparato le coppie di conviventi more uxorio alle coppie sposate, estendo ai primi alcuni diritti tipici delle seconde.</p>
<p>Alle coppie di conviventi more uxorio è consentito di costituire un unico nucleo familiare, iscrivendosi all’anagrafe comunale come appunto “conviventi” dichiarando all’ufficio dell’anagrafe di dimorare nello stesso comune e di coabitare nella stessa casa.</p>
<p>Ci sono ovviamente dei requisiti perché affinché si possa instaurare tale convivenza: essere maggiorenni senza rilevanza rispetto alla differenza del sesso, unione affettiva con reciproca assistenza morale e materiale, non già sposati se non dopo la cessazione o lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, e coabitazione e dimora abituale nello stesso comune. Dunque i conviventi autocertificano il loro stato dichiarando di coabitare nella stessa casa e di prestarsi reciproca assistenza morale e materiale, proprio al pari delle coppie sposate.</p>
<p>Tra i doveri dei conviventi non vi è quello della fedeltà: in caso di tradimento l’altro non può fare nulla, anzi, è suo dovere continuare a consentigli l’accesso nell’appartamento comune, nonostante la fine della comunione materiale e spirituale, finché questo non abbia trovato una nuova sistemazione. Diversamente si verificherebbe uno spossessamento che potrebbe integrare anche gli estremi del reato.</p>
<p>In caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.</p>
<p>Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati sia in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute sia   in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.</p>
<p>Al convivente sono concessi anche i tre giorni di permesso retribuito della legge 104, previsti per familiari disabili.</p>
<p>I rapporti tra i singoli conviventi e i figli non cambiano rispetto alle coppie sposate se non per il fatto che i genitori hanno l’obbligo di riconoscere come proprio il figlio. Infatti il bambino nato da una coppia di conviventi , acquista lo status di figlio solo se i genitori conviventi effettuano il riconoscimento, ossia l’atto con cui dichiarano di essere padre o madre del soggetto nato fuori dal matrimonio: è pertanto un atto essenziale per poter garantire ogni forma di tutela al figlio e al genitore che se ne prenderà cura.</p>
<p>Dal riconoscimento scatta il dovere di mantenimento del bambino fino a quando non sarà in grado di procurarsi da sé un reddito per vivere.</p>
<p>Per quanto attengono i rapporti economici tra i conviventi non si forma la cosiddetta comunione legale che si crea invece, di diritto, tra coppie sposate: il regime patrimoniale dei conviventi è quello della separazione dei beni per cui, salvo le spese fatte per l’interesse comune, come il pagamento delle bollette, ciascuno resta proprietario dei beni acquistati con il proprio denaro.</p>
<p>Può essere firmato un patto di convivenza con cui i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali in qualsiasi modo, anche prevedendo l’obbligo di mantenimento in caso di cessazione della convivenza. Chiaramente, senza una previsione di questo tipo, se i due partner dovessero dirsi addio non ci sarebbe alcun obbligo di versare alimenti o altri contributi, neanche un risarcimento del danno.</p>
<p>Alla morte di uno dei due, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà di quest’ultimo per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i 5 anni.</p>
<p>Invece se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.</p>
<p>In mancanza di un testamento, il convivente superstite non si considera erede del convivente defunto, ma ovviamente ciascuno dei conviventi può redigere un testamento e nominare erede il convivente, lasciargli la proprietà della casa, o l’usufrutto o il diritto di abitazione sulla stessa, rispettando il limite della quota di legittima ossia della quota di patrimonio disponibile.</p>
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		<title>Le prove per ottenere la separazione per infedeltà e l&#8217;addebito</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’infedeltà coniugale non comporta alcuna conseguenza né sul piano penale, né risarcitorio: non è infatti un reato, né un illecito civile. Si tratta di una violazione delle regole del matrimonio e l’unica conseguenza per chi tradisce è l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento o di rivendicare i diritti di erede. L’infedeltà comporta la dichiarazione di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’infedeltà coniugale non comporta alcuna conseguenza né sul piano penale, né risarcitorio: non è infatti un reato, né un illecito civile.</p>
<p>Si tratta di una violazione delle regole del matrimonio e l’unica conseguenza per chi tradisce è l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento o di rivendicare i diritti di erede.</p>
<p>L’infedeltà comporta la dichiarazione di responsabilità, da parte del giudice della separazione o del divorzio, per la fine del matrimonio: l’addebito.</p>
<p>Se però, nel corso del processo, dovesse risultare che l’infedeltà non è la causa della fine del matrimonio ma la conseguenza di una crisi già in atto per altre ragioni come le violenze subite o l’allontanamento dalla casa coniugale, allora non comporta più l’addebito e non ha conseguenze.</p>
<p>Le prove per dimostrare l’infedeltà sono le tipiche prove di un processo civile: la dimostrazione di una infedeltà può essere data con testimonianze di terzi come quella di un detective privato, per ammissione dello stesso coniuge, fotografie, sms o chat segrete, nella misura in cui non vengano contestate dall’interessato con validi motivi.</p>
<p>In realtà la prova non deve dimostrare il rapporto fisico tra i due amanti: possono bastare solo gli scambi di messaggi, con complimenti espliciti o un rapporto sentimentale in atto.</p>
<p>Una semplice foto può costituire prova di un tradimento quando le persone immortalate siano in atteggiamenti «intimi».</p>
<p>Secondo i giudici supremi della Cassazione, la dimostrazione della violazione del dovere di fedeltà può desumersi anche da foto che mostrano il coniuge in un atteggiamento di intimità con un’altra persona. Tale comportamento, secondo la comune esperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale.</p>
<p>Una foto che immortala due persone in atteggiamenti intimi non viola la privacy se si tratta di un luogo pubblico o aperto al pubblico: sarebbe illegittimo arrampicarsi su un albero per arrivare alla finestra di un appartamento e filmare ciò che succede al suo interno, così come è reato posizionarsi sull’uscio di casa e registrare le conversazioni che avvengono al di là della porta. Invece, tutto ciò che avviene in spazi pubblici possono essere oggetto di riprese video o audio. Le prove fotografiche così acquisite possono essere utilizzate nel processo civile nel corso della causa di separazione per ottenere l’addebito.</p>
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		<title>Gli strumenti per affrontare e combattere il bullismo</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce. Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;odioso comportamento definito bullismo consiste nella condotta vessatoria ed aggressiva realizzata, ripetutamente, da un soggetto prevaricatore nei confronti di un altro più debole che subisce.</p>
<p>Il fenomeno si è diffuso moltissimo tra i giovanissimi e con l’evolversi della tecnologia anche il bullismo si è adeguato, sviluppando nuove metodologie di attacco, racchiuse nel cosiddetto cyber bullismo.</p>
<p>A tal proposito, nell’era della tecnologia e della realtà virtuale, i comportamenti denigratori e violenti si realizzano on line.</p>
<p>Internet, le chat, i social network, infatti, vengono usati per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone facendo pettegolezzi, pubblicando immagini, divulgando informazioni o video imbarazzanti a danno di terzi, o deridendo le vittime attraverso messaggi o blog.</p>
<p>Tutto ciò raffigura appunto il cyberbullismo.</p>
<p>Ma è importante ricordare che questi fenomeni, sempre più frequenti, devono essere combattuti chiedendo l’aiuto delle autorità e denunciando .</p>
<p>Nel caso in cui il bullo sia di età inferiore agli anni quattordici ci si può rivolgere al questore chiedendo che intervenga con l’ammonimento recandosi in questura, esponendo quello che è successo. Il questore, dopo aver assunto ove necessario le informazioni utili a capire la verità, se ritiene che la tua richiesta sia fondata, convocherà il minore-bullo insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e lo ammonirà oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e scrivendo un verbale.</p>
<p>Se, invece la situazione diventa grave e insopportabile, è necessario rivolgersi alla autorità giudiziaria.</p>
<p>Il reato di bullismo può essere punito attraverso altri reati che si integrano quando il bullo agisce. Il bullismo può essere punito perché configura i reati di: minaccia quando il bullo provoca e avverte che ti causerà un danno; diffamazione quando comunicando attraverso i social network si deride ed offende la reputazione; molestia o disturbo alle persone, quando si disturba senza alcun ragionevole motivo; danneggiamento quando, con la violenza o la minaccia, si distruggono dei beni; quando ci sono percosse o lesioni che provocano una effettiva malattia nel corpo o nella mente.</p>
<p>In questi casi si può denunciare il bullo che sarà sottoposto ad un processo penale ed ad una presumibile condanna.</p>
<p>Oltre alla richiesta di ammonimento e alla denuncia, si può anche chiedere l’intervento del giudice civile per ottenere il risarcimento per i danni subiti: in caso di processo penale ci si può costituire parte civile nel processo oppure in assenza di processo penale, si può instaurare un autonomo processo civile.</p>
<p>Il giudice potrà stabilire una cifra risarcitoria per i danni morali, per i danni biologici e per i danni esistenziali come quelli alla reputazione: una piccola rivincita nei confronti di chi ha agito sentendosi intoccabile e pensando di farla franca.</p>
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		<title>A chi spetta l&#8217;eredità se c&#8217;è il testamento o non</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa & Diritto condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[Nel redigere il proprio testamento bisogna ricordare sempre che, secondo la legge italiana, non si possono dimenticare i cosiddetti eredi legittimari che non possono essere esclusi totalmente dall’asse ereditario ma devono ricevere almeno una quota minima di eredità e hanno diritto di averla anche in presenza di un testamento che non li considera per niente. I legittimari s’identificano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel redigere il proprio testamento bisogna ricordare sempre che, secondo la legge italiana, non si possono dimenticare i cosiddetti eredi legittimari che non possono essere esclusi totalmente dall’asse ereditario ma devono ricevere almeno una quota minima di eredità e hanno diritto di averla anche in presenza di un testamento che non li considera per niente.</p>
<p>I legittimari s’identificano nei parenti più prossimi del defunto, cioè i genitori, il coniuge ed i figli dello stesso: se sono ancora in vita i genitori del defunto, questi dovranno ricevere almeno un terzo del patrimonio, il resto potrà essere destinato a chiunque, anche ai nipoti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ebbene nella circostanza in cui il defunto non abbia lasciato le proprie volontà in un testamento, interviene, inevitabilmente, la legge a stabilire gli eredi e le quote ereditarie a loro destinate, riconoscendo prevalenza ai parenti più prossimi ed attribuendo diritti a quelli più lontani, soltanto in mancanza dei primi: si tratta della cosiddetta successione legittima.</p>
<p>Il nipote diretto, cioè figlio dell’unico fratello o dell’unica sorella del defunto per ipotesi, a loro volta già defunti, è senza alcun dubbio l’unico erede.</p>
<p>Il grado di parentela è stretto (3° grado) ed esclude i cosiddetti parenti più lontani come ad esempio i cugini del defunto (4° grado) ed i loro discendenti (5° grado).</p>
<p>È questa pertanto, la regola da seguire, quella dei parenti più stretti che escludono quelli più lontani, ovviamente tenendo in considerazione che           se ci sono più parenti dello stesso grado si dovrà dividere con essi, in parti uguali, il patrimonio lasciato in eredità dal parente.</p>
<p>Se il defunto aveva più fratelli o sorelle, ed alcuni di essi sono premorti, per la divisione dell’eredità si dovrà prendere in considerazione il numero degli stessi (ad esempio, tre fratelli del defunto e 1/3 a testa) e la loro quota dovrà essere divisa in parti uguali tra i rispettivi figli .</p>
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		<title>Non si può costringere il marito o la moglie ad avere un rapporto intimo se l&#8217;altro&#8230; non si lava. Se insiste può scattare il reato di violenza</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 06:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;argomento può sembrare pruriginoso o si può prestare a facili ironie: invece anche i rapporti sessuali all&#8217;interno del matrimonio hanno una rilevanza giuridica. Infatti la Cassazione, in una recente sentenza ha definito chiaramente un principio che può non piacere ma che bisogna accettare. I giudici hanno affrontato la questione con chiarezza. Il concetto espresso è semplice:.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;argomento può sembrare pruriginoso o si può prestare a facili ironie: invece anche i rapporti sessuali all&#8217;interno del matrimonio hanno una rilevanza giuridica.</p>
<p>Infatti la Cassazione, in una recente sentenza ha definito chiaramente un principio che può non piacere ma che bisogna accettare.</p>
<p>I giudici hanno affrontato la questione con chiarezza. Il concetto espresso è semplice: è legittimo rifiutare un rapporto intimo se l’altra persona ha un cattivo odore perché non vuole lavarsi. Insomma niente sesso se il coniuge puzza!</p>
<p>Il tema delicato è quello dei rapporti intimi all’interno del matrimonio: un piacere prima ancora che un obbligo sancito dalla legge.</p>
<p>Ma come è noto il coniuge che rifiuta di fare sesso con l’altro coniuge non solo rischia la separazione ma anche di non avere gli alimenti dall’altra parte.</p>
<p>Invece secondo la Cassazione è giusto dire «niente sesso se il coniuge puzza» perché la moglie o il marito hanno tutto il diritto di rifiutare un rapporto sessuale se non ce la fanno a sopportare un cattivo odore e chiedono inutilmente al partner di darsi una lavata prima di qualsiasi approccio fisico.</p>
<p>La «controparte» può dire di no perché, come sostiene la Suprema Corte, «si vede negata la propria libertà sessuale».</p>
<p>Inoltre il marito che pretende il sesso a tutti i costi rischia una denuncia per violenza sessuale: per la Cassazione costringere una persona ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà integra il reato previsto dal Codice penale.</p>
<p>Considerato che si compie violenza sessuale anche quando si costringe ad avere un rapporto non voluto dall’altro abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, i Giudici hanno stabilito chiaramente che si commette reato di violenza sessuale quando si costringe il coniuge a fare sesso.</p>
<p>La Cassazione conferma che «con il matrimonio il marito e la moglie acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri». Il che non vuol dire che uno dei coniugi abbia il diritto al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all’istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengono in un contesto di sopraffazioni, infedeltà o violenze che costituiscono l’opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni.</p>
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