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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeDiritto Civile &#124;</title>
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		<title>Il gratuito patrocinio, sia in ambito civile che penale, aiuta a rendere concreto il diritto alla difesa per tutti</title>
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		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce assistenza legale a chi non può permettersela: dunque il diritto alla difesa è un principio fondamentale del nostro ordinamento ed è accessibile anche a chi non ha risorse economiche per sostenerlo. Il Testo unico in materia di spese di giustizia, il D.P.R. n. 115.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce assistenza legale a chi non può permettersela: dunque il diritto alla difesa è un principio fondamentale del nostro ordinamento ed è accessibile anche a chi non ha risorse economiche per sostenerlo.<br />
Il Testo unico in materia di spese di giustizia, il D.P.R. n. 115 del 2002 definisce le regole per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato anche se nel corso del tempo la sua applicazione pratica ha generato problematiche e complessità attuative.<br />
La giurisprudenza è intervenuta più volte per chiarire alcune interpretazioni sui criteri di liquidazione dei compensi e sulle procedure di recupero del credito da parte dei legali.<br />
In particolare la Sentenza n. 10 del 2022 della Corte Costituzionale ha rappresentato un passaggio fondamentale, in quanto ha esteso la tutela anche alla fase di mediazione obbligatoria e riaffermando la centralità del diritto alla difesa per i non abbienti.<br />
Allo stesso modo, le decisioni della Corte di Cassazione continuano a delineare con precisione i confini procedurali, specificando le competenze giurisdizionali e i doveri delle parti, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti dei cittadini, le prerogative dei professionisti e le esigenze dell’Erario.<br />
Il percorso per il pagamento dell’onorario dell’avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere il più rapido possibile: il provvedimento con cui il giudice liquida il compenso, tecnicamente detto “decreto di pagamento” deve essere un atto separato e distinto dalla sentenza o dal provvedimento che conclude la causa.<br />
Quindi il giudice non deve attendere la fine del processo per decidere sul compenso e una volta che una persona è stata ammessa al beneficio, non è necessario effettuare ulteriori controlli fiscali per liquidare il compenso, evitando così inutili ritardi.<br />
Altro caso riguarda il difensore d’ufficio nel processo penale che viene nominato dal giudice a chi non ne ha uno di fiducia: non sempre l’assistito ha diritto anche al gratuito patrocinio. Ma se l’imputato non paga la parcella, l’avvocato può recuperare il suo credito dallo Stato, seguendo una procedura specifica per cui non è tenuto a dimostrare che il suo assistito è completamente nullatenente.<br />
Lo Stato anticipa la somma al difensore e cercherà di recuperarla dall’imputato insolvente.<br />
Una possibilità interessante per gli avvocati che vantano crediti nei confronti dello Stato per l’attività di patrocinio a spese dello Stato è quella della compensazione con i propri debiti fiscali. Questa opportunità è valida anche per i crediti maturati dal difensore d’ufficio nel processo penale, quando l’avvocato ha tentato senza successo di recuperare il proprio onorario.<br />
Il giudice che deve decidere sull’importo da liquidare a un avvocato per un’attività svolta in regime di gratuito patrocinio può fare riferimento all’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui non è sufficiente un generico riferimento alle tariffe professionali in quanto il giudice ha il dovere di motivare la sua decisione, considerare l’impegno professionale che il caso specifico ha richiesto: complessità della questione, numero di udienze, la qualità e la quantità degli atti scritti.</p>
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		<title>La tutela legale nei confronti della persona fragile</title>
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		<pubDate>Sat, 23 May 2026 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[L’infermità mentale di un familiare potrebbe portare, nei casi più significativi, alla sua interdizione con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la dignità della persona. La legge offre diversi strumenti per proteggere chi si trova in condizione di fragilità, che prevedono conseguenze molto diverse sulla libertà individuale. Il presupposto fondamentale per richiedere l’interdizione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’infermità mentale di un familiare potrebbe portare, nei casi più significativi, alla sua interdizione con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la dignità della persona.<br />
La legge offre diversi strumenti per proteggere chi si trova in condizione di fragilità, che prevedono conseguenze molto diverse sulla libertà individuale.<br />
Il presupposto fondamentale per richiedere l’interdizione è che il soggetto soffra di un’infermità di mente “abituale” vale a dire uno stato di malattia duraturo nel tempo e non dunque, una confusione passeggera o una crisi momentanea.<br />
La patologia deve compromettere due elementi: la capacità di comprendere e la capacità di decidere tali da determinare la totale incapacità della persona di provvedere ai propri interessi, sia economici che personali.<br />
In sostanza c’è differenza tra una persona anziana colpita da Alzheimer da una persona che ha avuto un esaurimento nervoso temporaneo ed in via di guarigione.<br />
La legge italiana n.6 del 2004 ha introdotto un principio di gradualità nelle misure di protezione per cui l’interdizione non è automatica in quanto si preferisce lo strumento dell’amministrazione di sostegno se è sufficiente a proteggere l’incapace.<br />
L’amministrazione di sostegno non toglie la capacità di agire ma affianca un tutor per atti specifici: viene scelta quando la protezione richiesta è minima, ad esempio se il patrimonio da gestire è esiguo o se le operazioni da svolgere sono semplici come il ritiro della pensione. </p>
<p>Viceversa, nelle situazioni in cui l’amministrazione di sostegno non è sufficiente l’interdizione diventa necessaria per una gestione più complessa che richiede una sostituzione totale del soggetto nelle decisioni.<br />
In sostanza ai sensi dell’art. 414 Codice civile l’interdizione si applica quando c’è il rischio concreto che la persona compia atti pregiudizievoli per sé o per il suo patrimonio: in questi casi è necessario annullare la capacità di firma del soggetto, per garantire una adeguata protezione  cosa che non avrebbe l’amministratore di sostegno.<br />
La “scelta” e la decisione  spetta sempre al magistrato, che ha il compito di valutare: l’interdizione ha oggi un carattere residuale nel senso che è l’ultima opzione, da usare solo quando le altre non appaiano sufficienti.<br />
Spetta al giudice analizzare la specificità della fattispecie e cercare l’istituto che limiti la capacità del soggetto con l’impatto minore  possibile.<br />
In sostanza per raggiungere l’obiettivo di proteggere la persona senza trasformarla in un oggetto passivo si può ricorrere all’amministrazione di sostegno e ove questa non garantisca una tutela efficace, si ricorre all’interdizione o all’inabilitazione. </p>
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		<title>Il fondo patrimoniale</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La normativa italiana offre uno strumento utile per proteggere il patrimonio e garantire un futuro sereno alla famiglia mettendo al riparo alcuni beni da possibili rischi o debiti imprevisti: il fondo patrimoniale. Si tratta di un accordo stipulato con un atto notarile, con il quale i coniugi destinano alcuni beni per soddisfare i bisogni della.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa italiana offre uno strumento utile per proteggere il patrimonio e garantire un futuro sereno alla famiglia mettendo al riparo alcuni beni da possibili rischi o debiti imprevisti: il fondo patrimoniale.</p>
<p>Si tratta di un accordo stipulato con un atto notarile, con il quale i coniugi destinano alcuni beni per soddisfare i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 Codice Civile. Recentemente la legge n. 76/ 2016, ha esteso la possibilità di costituire un fondo anche alle coppie dello stesso sesso registrate in un’unione civile.</p>
<p>Dunque si tratta di un vincolo di destinazione che da un lato serve a garantire le risorse per il mantenimento e l’istruzione dei figli o per le cure mediche e dall’altro, serve a proteggere questi beni da eventuali creditori.</p>
<p>I beni rimangono di proprietà dei coniugi che li hanno conferiti, ma gli stessi non possono utilizzare i beni destinati al fondo per scopi diversi dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia: in sostanza con questo vincolo si deroga al principio generale secondo cui ogni persona risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 2740 del Codice Civile.</p>
<p>La pubblicità è elemento essenziale per la costituzione del fondo patrimoniale affinché i terzi, cioè i creditori dei coniugi, possano essere informati della sua esistenza.</p>
<p>I beni che possono essere inclusi in un fondo patrimoniale sono elencati tassativamente dalla legge: beni immobili &#8211; come case, terreni o diritti reali come l’usufrutto; beni mobili come automobili iscritti in pubblici registri; titoli di credito nominativi, come azioni di società o i depositi bancari.</p>
<p>Nonostante alcuni vantaggi, il fondo patrimoniale presenta alcune criticità: le norme che lo regolano hanno determinato incertezze interpretative, oppure resta il rischio di un uso distorto dello strumento.</p>
<p>Il fondo potrebbe essere costituito per sottrarre beni alla garanzia dei creditori e non per un reale intento di protezione della famiglia, soprattutto se i debiti siano già sorti.</p>
<p>Questo comportamento abusivo tende a minare la credibilità dell’istituto.</p>
<p>I creditori che si ritengono danneggiati possono contestare il fondo attraverso l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 del Codice Civile.</p>
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		<title>Le novità sui patti prematrimoniali</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Differentemente da quanto accade in America e nei paesi anglosassoni, dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà molto utilizzata, in Italia, dove vige una concezione tradizionale del vincolo matrimoniale, i c.d. “patti” antecedenti al matrimonia non sono riconosciuti e ovviamente, nel tempo, sono stati dichiarati nulli dalla giurisprudenza. Di recente, però, alcune sentenze innovative hanno.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Differentemente da quanto accade in America e nei paesi anglosassoni, dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà molto utilizzata, in Italia, dove vige una concezione tradizionale del vincolo matrimoniale, i c.d. “patti” antecedenti al matrimonia non sono riconosciuti e ovviamente, nel tempo, sono stati dichiarati nulli dalla giurisprudenza.</p>
<p>Di recente, però, alcune sentenze innovative hanno avviato un iniziale superamento di questa considerazione negativa: l’ordinanza della Corte di Cassazione del 2025, la n. 20415, ha giudicando lecito un accordo patrimoniale tra coniugi la cui efficacia era legata alla loro eventuale separazione. In questo specifico caso, qualora il matrimonio fosse finito, il marito si era impegnato a restituire alla moglie le somme che lei aveva speso per ristrutturare un immobile di proprietà di lui.</p>
<p>Secondo la Cassazione un simile accordo può ritenersi valido perché la separazione non è la causa del patto ma una sorta di condizione sospensiva: la crisi coniugale non è il motivo per cui l’accordo esiste, ma è solo una circostanza futura e incerta, che ne fa scattare l’efficacia.</p>
<p>L’accordo rappresenta un c.d. “contratto atipico” che non vìola alcun principio fondamentale bensì realizza interessi meritevoli di tutela.</p>
<p>Questa nuova interpretazione da parte della Cassazione tiene conto di diversi fattori: in primo luogo la prassi internazionale secondo cui i patti prematrimoniali sono considerati leciti e normali ha finito con influenzare anche il dibattito giuridico italiano, in secondo luogo i giudici hanno iniziato ad analizzare caso per caso la validità di specifici accordi che non andavano ad alterare il nucleo dei doveri matrimoniali, superando le interpretazioni tradizionali del diritto di famiglia, ormai risalenti alla riforma del 1975.</p>
<p>Dunque l’ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi ritenuti validi, con esclusione dell’assegno di mantenimento, mirano a regolare alcune questioni economiche che sorgono durante la vita coniugale come, ad esempio: un contratto di mutuo tra coniugi, con l’obbligo di restituzione condizionato alla separazione, o un patto che ripartisce le spese per la casa e per il mantenimento dei figli in una determinata proporzione, secondo le capacità economiche di ciascuno.</p>
<p>In conclusione si può dire che al di là di queste importanti aperture, rimangono dei principi inderogabili del diritto di famiglia che non possono essere oggetto di pattuizioni private preventive come il dovere di contribuzione, l’assegno di mantenimento o di divorzio, il dovere di assistenza morale ed economica del coniuge bisognoso</p>
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		<title>In ambito medico il consenso informato deve essere scritto, specifico, semplice e completo</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 05:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Il consenso informato corrisponde ad un modello che viene fatto firmare al paziente prima di qualsiasi trattamento sanitario e serve non solo a garantire una corretta informazione in merito alle tecniche e alle conseguenze dell’intervento, ma anche a consentire una scelta libera e consapevole sul trattamento stesso: senza questa consapevolezza, il paziente ha diritto ad.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il consenso informato corrisponde ad un modello che viene fatto firmare al paziente prima di qualsiasi trattamento sanitario e serve non solo a garantire una corretta informazione in merito alle tecniche e alle conseguenze dell’intervento, ma anche a consentire una scelta libera e consapevole sul trattamento stesso: senza questa consapevolezza, il paziente ha diritto ad essere risarcito.</p>
<p>La giurisprudenza della Cassazione anche di recente, ha ribadito l’importanza della firma sul consenso informato al fine di escludere la responsabilità medica.</p>
<p>Il consenso informatorisponde ad alcuni punti fermi in merito e in particolare, deve essere:scritto, redatto in forma semplice e chiara, tenendo conto delle cognizioni del paziente che non sono, il più delle volte, orientate alla comprensione del linguaggio scientifico; specifico e non impersonale: deve cioè riferirsi alle particolari condizioni del paziente,       completo nel senso di spiegare tutte le conseguenze e i rischi del trattamento in modo che il paziente possa scegliere se sottoporsi o meno ad esso e, infine, deve essere dato sia per i trattamenti routinari che per quelli più delicati.</p>
<p>La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento nei principi degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.</p>
<p>La violazione dell’obbligo di informare il paziente può causare due differenti danni: da un lato può comportare un danno alla salute sussistente qualora sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento, dall’altro, può causare un danno da lesione del diritto di autodeterminazione, ossia al diritto di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento.</p>
<p>Di tali danni sono responsabili il medico e la clinica presso questi opera.</p>
<p>La responsabilità medica per la mancata o inesatta predisposizione del consenso informato, e di conseguenza il relativo diritto al risarcimento, scatta solo se c’è la prova che la condotta del paziente, se correttamente informato, sarebbe stata differente ovverosia avrebbe rifiutato la terapia medica. Tale prova deve essere fornita dal paziente.</p>
<p>Se il paziente lamenta un danno alla salute, questi dovrà allegare e dimostrare che avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.</p>
<p>La Cassazione ha chiarito che anche il tipo di modulo presentato al paziente può essere indice di responsabilità medica quando si tratta di un foglio prestampato del tutto generico e poco chiaro. In tema di attività medico-chirurgica, ha sottolineato la Corte , il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. L’informazione deve peraltro adattarsi al livello culturale del paziente con un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.</p>
<p>Va risarcita la lesione del consenso informato, qualora al paziente non sia fornito un “consenso personalizzato” relativo alla particolare complessità del caso e delle conseguenze, anche peggiorative, cui sarebbe incorso sottoponendosi all’intervento che gli avrebbe consentito di scegliere anche di non sottoporsi all’intervento e di proseguire con una terapia medica.</p>
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		<title>I diritti ed i doveri di chi decide di convivere</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 06:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[Gli obblighi connessi al matrimonio costituiscono una situazione giuridica con specifiche caratteristiche, diverse rispetto a quelle, meno impegnative, della convivenza. Ma, bisogna considerare che ci sono diverse situazioni di convivenza che non seguono le stesse regole. La convivenza more uxorio indica una convivenza basata sugli stessi usi e consuetudini del matrimonio: stabile coabitazione sotto lo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli obblighi connessi al matrimonio costituiscono una situazione giuridica con specifiche caratteristiche, diverse rispetto a quelle, meno impegnative, della convivenza.</p>
<p>Ma, bisogna considerare che ci sono diverse situazioni di convivenza che non seguono le stesse regole.</p>
<p>La convivenza more uxorio indica una convivenza basata sugli stessi usi e consuetudini del matrimonio: stabile coabitazione sotto lo stesso tetto, gestione comune degli affari familiari, fedeltà, solidarietà e devozione, comunione materiale e spirituale.</p>
<p>Le coppie possono essere caratterizzate daconviventi stabili: due persone che decidono di convivere e di condividere la propria vita, dagli aspetti affettivi a quelli economici cioè more uxorio;</p>
<p>Possono essere conviventi occasionali con una convivenza precaria, dettata da ragioni di opportunità transitoria come la condivisione dello stesso appartamento e le spese dell’affitto e una vita sostanzialmente autonoma,</p>
<p>Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza, nel tempo, ha equiparato le coppie di conviventi more uxorio alle coppie sposate, estendo ai primi alcuni diritti tipici delle seconde.</p>
<p>Alle coppie di conviventi more uxorio è consentito di costituire un unico nucleo familiare, iscrivendosi all’anagrafe comunale come appunto “conviventi” dichiarando all’ufficio dell’anagrafe di dimorare nello stesso comune e di coabitare nella stessa casa.</p>
<p>Ci sono ovviamente dei requisiti perché affinché si possa instaurare tale convivenza: essere maggiorenni senza rilevanza rispetto alla differenza del sesso, unione affettiva con reciproca assistenza morale e materiale, non già sposati se non dopo la cessazione o lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, e coabitazione e dimora abituale nello stesso comune. Dunque i conviventi autocertificano il loro stato dichiarando di coabitare nella stessa casa e di prestarsi reciproca assistenza morale e materiale, proprio al pari delle coppie sposate.</p>
<p>Tra i doveri dei conviventi non vi è quello della fedeltà: in caso di tradimento l’altro non può fare nulla, anzi, è suo dovere continuare a consentigli l’accesso nell’appartamento comune, nonostante la fine della comunione materiale e spirituale, finché questo non abbia trovato una nuova sistemazione. Diversamente si verificherebbe uno spossessamento che potrebbe integrare anche gli estremi del reato.</p>
<p>In caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.</p>
<p>Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati sia in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute sia   in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.</p>
<p>Al convivente sono concessi anche i tre giorni di permesso retribuito della legge 104, previsti per familiari disabili.</p>
<p>I rapporti tra i singoli conviventi e i figli non cambiano rispetto alle coppie sposate se non per il fatto che i genitori hanno l’obbligo di riconoscere come proprio il figlio. Infatti il bambino nato da una coppia di conviventi , acquista lo status di figlio solo se i genitori conviventi effettuano il riconoscimento, ossia l’atto con cui dichiarano di essere padre o madre del soggetto nato fuori dal matrimonio: è pertanto un atto essenziale per poter garantire ogni forma di tutela al figlio e al genitore che se ne prenderà cura.</p>
<p>Dal riconoscimento scatta il dovere di mantenimento del bambino fino a quando non sarà in grado di procurarsi da sé un reddito per vivere.</p>
<p>Per quanto attengono i rapporti economici tra i conviventi non si forma la cosiddetta comunione legale che si crea invece, di diritto, tra coppie sposate: il regime patrimoniale dei conviventi è quello della separazione dei beni per cui, salvo le spese fatte per l’interesse comune, come il pagamento delle bollette, ciascuno resta proprietario dei beni acquistati con il proprio denaro.</p>
<p>Può essere firmato un patto di convivenza con cui i conviventi possono regolare i propri rapporti patrimoniali in qualsiasi modo, anche prevedendo l’obbligo di mantenimento in caso di cessazione della convivenza. Chiaramente, senza una previsione di questo tipo, se i due partner dovessero dirsi addio non ci sarebbe alcun obbligo di versare alimenti o altri contributi, neanche un risarcimento del danno.</p>
<p>Alla morte di uno dei due, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà di quest’ultimo per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i 5 anni.</p>
<p>Invece se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.</p>
<p>In mancanza di un testamento, il convivente superstite non si considera erede del convivente defunto, ma ovviamente ciascuno dei conviventi può redigere un testamento e nominare erede il convivente, lasciargli la proprietà della casa, o l’usufrutto o il diritto di abitazione sulla stessa, rispettando il limite della quota di legittima ossia della quota di patrimonio disponibile.</p>
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		<title>Il diritto all&#8217;identità sessuale comprende anche la scelta del nome, senza tener conto di quello precedente</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie e altre novità]]></category>

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		<description><![CDATA[Una recentissima pronuncia della Cassazione stabilisce la libertà di scelta del nome di battesimo per le persone che cambiano sesso: non è necessario fare una trasposizione meccanica del precedente nome dal maschile al femminile (o viceversa), l’interessato/a può scegliere il nome che vuole. Vi sono nomi che è impossibile “trasformare” automaticamente alla forma femminile o.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una recentissima pronuncia della Cassazione stabilisce la libertà di scelta del nome di battesimo per le persone che cambiano sesso: non è necessario fare una trasposizione meccanica del precedente nome dal maschile al femminile (o viceversa), l’interessato/a può scegliere il nome che vuole.</p>
<p>Vi sono nomi che è impossibile “trasformare” automaticamente alla forma femminile o maschile: non basta cambiare la lettera finale, da “o” in “a”, per ottenere un nome valido!</p>
<p>La persona interessata dal cambio sesso deve essere libera di poter scegliere: potrà chiamarsi, per la legge dello Stato civile, nel modo che preferisce, la Corte stabilisce la libera opzione del soggetto, che non può essere costretto a seguire il nome di partenza ma può bene trovarne un altro che ritiene più adatto alla sua attuale vita femminile.</p>
<p>Nella vicenda decisa in Cassazione, la richiesta del cambio nome era stata respinta e la Corte d’Appello aveva prescelto la “femminilizzazione” del nome precedente: la Suprema Corte, ha fatto valere il suo diritto alla scelta di un nuovo nome, anche per ottenere «una netta cesura con la precedente identità consolidatasi» e realizzare un vero ed integrale cambiamento di sesso anche negli appellativi importanti per il suo riconoscimento sociale.</p>
<p>La Corte ha dando ragione alla ricorrente, ha ritenuto che non si trattava di un «desiderio di carattere meramente voluttuario», ma si trattava di un diritto meritevole di tutela e di affermazione.</p>
<p>L’unico limite che la legge sullo stato civile impone è quello della corrispondenza tra il nome della persona ed il suo sesso, per evitare incertezze : il nome è uno dei diritti inviolabili della persona, protetto direttamente dalla Costituzione ed è considerato un attributo insopprimibile di ogni uomo e donna.</p>
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		<title>Strumenti di difesa armi bianche: uso e porto d&#8217;armi</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutti gli oggetti che consentono di poter proteggere la propria incolumità dalle offese altrui possono essere definiti “Strumenti di difesa”. In senso ampio, possono rientrare anche le cose che, per loro natura, sono destinate all’offesa della persona: una pistola se impugnata solamente per spaventare l’aggressore e per farlo desistere può essere intesa come uno strumento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti gli oggetti che consentono di poter proteggere la propria incolumità dalle offese altrui possono essere definiti “Strumenti di difesa”.</p>
<p>In senso ampio, possono rientrare anche le cose che, per loro natura, sono destinate all’offesa della persona: una pistola se impugnata solamente per spaventare l’aggressore e per farlo desistere può essere intesa come uno strumento di difesa.</p>
<p>Invece in senso stretto, gli strumenti di difesa sono soltanto quelli che servono alla protezione personale e mai all’offesa.</p>
<p>In Italia anche i più classici e antichi strumenti di difesa necessitano della licenza da parte dell’autorità in quanto rientrano nella categoria delle armi bianche, cioè degli strumenti atti ad offendere che possono provocare ferite come pugnali e baionette, i manganelli o sciabole, spade, ecc.. Dunque le armi bianche, proprio come quelle da fuoco, sono classificate tra le armi proprie, cioè tra gli strumenti che, per loro natura, sono destinati all’offesa della persona.</p>
<p>Perciò per avere con sé un’arma bianca occorre chiedere alla questura territorialmente competente il rilascio di specifica autorizzazione, sotto forma di porto d’armi oppure di semplice nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi: la differenza è che mentre col primo si è abilitati anche al trasporto dell’arma &#8211; ma solamente per il motivo che giustifica il rilascio del porto stesso, come il tragitto da casa alla zona di caccia, nel caso di porto d’armi per uso venatorio, con il secondo si è legittimati solamente a comprare l’arma e a portarla a casa, senza che di qui possa uscire.</p>
<p>Dopo l’acquisto di qualsiasi tipo di arma, entro tre giorni, occorre sempre denunciarne la detenzione alla polizia o ai carabinieri.</p>
<p>Una volta ottenuto il porto d’armi, è possibile detenere tutte le armi bianche che si vogliono, infatti, la legge non pone un limite al numero di armi bianche che si possono detenere in casa. Ciò non toglie che sussista comunque l’obbligo di denunciarle alle autorità.</p>
<p>Esistono poi alcuni strumenti di difesa più moderni che la legge ritiene liberamente acquistabili in quanto destinati esclusivamente alla protezione personale: non sono classificati dalla legge come armi e, pertanto, non necessitano di alcun nulla osta all’acquisto o del porto d’armi per il trasporto.</p>
<p>Si tratta delle armi ad aria compressa sono liberamente acquistabili da qualsiasi maggiorenne, purché non sviluppino un’energia cinetica superiore o uguale a 7,5 joule. Secondo la legge il porto delle armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza; tuttavia, tali armi non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Inoltre, non possono mai essere portate in riunioni pubbliche.</p>
<p>Altro esempio è lo spray urticante al peperoncino che può essere acquistato e portato con sé fuori casa senza alcuna autorizzazione: non è considerato un’arma, purché la capacità della bomboletta non sia superiore ai 20 ml e può essere utilizzato solamente in caso di legittima difesa e non può essere adoperato come mezzo d’offesa.</p>
<p>Poi c’è la pistola al peperoncino che sfrutta e migliora il meccanismo alla base dello spray urticante. La pistola contiene un gel irritante in grado di colpire l’aggressore fino a tre metri di distanza: è necessario il porto d’armi, essendo uno strumento di difesa legale , facile da utilizzare e più sicuro del normale spray urticante: a differenza di quest’ultimo, infatti, la pistola può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, aperto o chiuso, non essendovi il rischio che, in presenza di determinate condizioni ambientali la sostanza urticante potrebbe tornare verso l’utilizzatore.</p>
<p>Anche per il dissuasore elettrico non c’è bisogno di alcuna licenza: è un apparecchio maneggevole, di forma rettangolare, alimentato con batterie, in grado di emettere scariche elettriche capaci di indebolire l’aggressore. La vendita è libera ma non è possibile portarlo con sé in strada. Il dissuasore elettrico non va confuso con il taser, cioè con la pistola elettrica che, al contrario dello storditore, è qualificata come un’arma vera e propria e per la quale occorre il porto d’armi.</p>
<p>Le pistole a salve possono essere annoverate tra gli strumenti di difesa, visto che il rumore che producono potrebbe essere utile per indurre l’aggressore a fuggire: non essendo armi a tutti gli effetti, non necessitano dell’apposita autorizzazione, cioè del porto d’armi. Per la legge l’arma da fuoco è solamente quella che espelle una pallottola o un proiettile.</p>
<p>La legge dispone che gli strumenti riproducenti armi, se realizzati in metallo, devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di accogliere cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile.</p>
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		<title>Le prove per ottenere la separazione per infedeltà e l&#8217;addebito</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’infedeltà coniugale non comporta alcuna conseguenza né sul piano penale, né risarcitorio: non è infatti un reato, né un illecito civile. Si tratta di una violazione delle regole del matrimonio e l’unica conseguenza per chi tradisce è l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento o di rivendicare i diritti di erede. L’infedeltà comporta la dichiarazione di.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’infedeltà coniugale non comporta alcuna conseguenza né sul piano penale, né risarcitorio: non è infatti un reato, né un illecito civile.</p>
<p>Si tratta di una violazione delle regole del matrimonio e l’unica conseguenza per chi tradisce è l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento o di rivendicare i diritti di erede.</p>
<p>L’infedeltà comporta la dichiarazione di responsabilità, da parte del giudice della separazione o del divorzio, per la fine del matrimonio: l’addebito.</p>
<p>Se però, nel corso del processo, dovesse risultare che l’infedeltà non è la causa della fine del matrimonio ma la conseguenza di una crisi già in atto per altre ragioni come le violenze subite o l’allontanamento dalla casa coniugale, allora non comporta più l’addebito e non ha conseguenze.</p>
<p>Le prove per dimostrare l’infedeltà sono le tipiche prove di un processo civile: la dimostrazione di una infedeltà può essere data con testimonianze di terzi come quella di un detective privato, per ammissione dello stesso coniuge, fotografie, sms o chat segrete, nella misura in cui non vengano contestate dall’interessato con validi motivi.</p>
<p>In realtà la prova non deve dimostrare il rapporto fisico tra i due amanti: possono bastare solo gli scambi di messaggi, con complimenti espliciti o un rapporto sentimentale in atto.</p>
<p>Una semplice foto può costituire prova di un tradimento quando le persone immortalate siano in atteggiamenti «intimi».</p>
<p>Secondo i giudici supremi della Cassazione, la dimostrazione della violazione del dovere di fedeltà può desumersi anche da foto che mostrano il coniuge in un atteggiamento di intimità con un’altra persona. Tale comportamento, secondo la comune esperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale.</p>
<p>Una foto che immortala due persone in atteggiamenti intimi non viola la privacy se si tratta di un luogo pubblico o aperto al pubblico: sarebbe illegittimo arrampicarsi su un albero per arrivare alla finestra di un appartamento e filmare ciò che succede al suo interno, così come è reato posizionarsi sull’uscio di casa e registrare le conversazioni che avvengono al di là della porta. Invece, tutto ciò che avviene in spazi pubblici possono essere oggetto di riprese video o audio. Le prove fotografiche così acquisite possono essere utilizzate nel processo civile nel corso della causa di separazione per ottenere l’addebito.</p>
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		<title>Si può diffidare il vicino che non pulisce la sua proprietà</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa & Diritto condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Le scarse condizioni igieniche della proprietà del vicino possono mettere a rischio la salute o possono arrecare pregiudizi ai proprietari confinanti. Una cosa utile da fare è inviare una diffida scritta, intimando di provvedere a pulire il proprio immobile. La diffida scritta è sempre il primo passo da compiere quando ci sono attriti tra le.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le scarse condizioni igieniche della proprietà del vicino possono mettere a rischio la salute o possono arrecare pregiudizi ai proprietari confinanti.</p>
<p>Una cosa utile da fare è inviare una diffida scritta, intimando di provvedere a pulire il proprio immobile.</p>
<p>La diffida scritta è sempre il primo passo da compiere quando ci sono attriti tra le parti. In questo caso, si invita il vicino ad avere cura della sua proprietà, visto che lo stato di degrado in cui versa è divenuto un problema generale.</p>
<p>Nel caso in cui il vicino, nonostante la diffida scritta, non provveda in alcun modo, allora rivolgendosi ad un avvocato per anticipare l&#8217;avvio di un’azione giudiziaria.</p>
<p>Agendo in tribunale, si potrà ottenere non solo il risarcimento dei danni, ma anche l’ordine del giudice, ai danni del convenuto, a rimuovere lo stato di degrado che è stato causa del pregiudizio.</p>
<p>Nel caso, invece, in cui il degrado dell’immobile confinante rappresenti una forte attrattiva, ad esempio, per animali che possono entrare anche nelle altre   proprietà, allora si potrà invocare l’intervento dell’autorità pubblica.</p>
<p>Il vicino che non pulisce la sua proprietà potrebbe aver violato le norme a tutela dell’igiene pubblica e quindi è opportuno segnalare la situazione all’Asl territorialmente competente, la quale potrà attivare il suo Ufficio Igiene per effettuare gli opportuni controlli. La stessa lettera sarà inviata anche al Comune, il quale, insieme all’Asl, potrà coordinarsi per intervenire.</p>
<p>Il vicino di casa che non pulisce o che lo fa a suo modo rischia di incorrere in reato. Secondo il Codice penale , chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.</p>
<p>Dunque , se il vicino, oltre a non pulire, getta l’immondizia per strada oppure in un luogo comune ad entrambi, potrà essere denunciato alle autorità, visto che questa condotta costituisce reato.</p>
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