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	<title>Avvocato Bari &#124; Studio Legale - Giuseppe PepeBurocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione &#124;</title>
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		<title>Anche le carte di credito ricaricabili sono pignorabili</title>
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		<pubDate>Tue, 28 May 2019 06:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro, Fisco e Previdenza Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La carta di credito prepagata   serve per utilizzare il denaro che il titolare ha già depositato in banca in un momento precedente:  però, a differenza delle comuni carte di credito, non è collegata a un conto corrente, ma attinge da una riserva che il cliente ricostituisce di volta in volta, presso la banca, e all’occorrenza..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La carta di credito prepagata   serve per utilizzare il denaro che il titolare ha già depositato in banca in un momento precedente:  però, a differenza delle comuni carte di credito, non è collegata a un conto corrente, ma attinge da una riserva che il cliente ricostituisce di volta in volta, presso la banca, e all’occorrenza.</p>
<p>Si tratta di una specie di portafogli virtuale, da riempire quando se ne ha bisogno e,  per questo, la carta di credito prepagata può ospitare una limitata quantità di denaro: in sostanza attesta un deposito di denaro presso la banca, accantonato in uno speciale “fondo”</p>
<p>Qualora  il creditore intenda pignorare il conto corrente di una persona, notifica l’atto alla banca: si tratta di un atto molto generico, in cui chiede il blocco non già di uno specifico conto, ma di tutti i rapporti in essere tra l’istituto di credito e il suo cliente, a prescindere dalla forma contrattuale. Vengono quindi pignorati, a seguito di tale atto, tutti i depositi in banca, a prescindere dal nome che si voglia loro dare.   Non c’è quindi alcun bisogno che il creditore indichi il numero di conto corrente o il tipo di libretto di risparmio eventualmente intestato al debitore affinché il pignoramento si estenda anche ad essi.</p>
<p>Questo implica che anche i soldi depositati per la ricarica della carta di credito prepagata vengono automaticamente bloccati dalla banca, a seguito del ricevimento dell’atto di pignoramento notificato dal creditore, per essere poi girati a quest’ultimo dopo l’udienza che si svolge in tribunale, tipica della procedura di pignoramento presso terzi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le carte di credito ricaricabili possono essere pignorate, o meglio, ad essere pignorata non è tanto la carta in sé per sé, ma i soldi che ad essa afferiscono e che si trovano in banca. Non c’è alcun bisogno che il creditore chieda alla banca se il debitore è titolare di carte di credito prepagate affinché la relativa disponibilità venga bloccata. Come detto, questo è un effetto automatico che scaturisce già dalla notifica del generico atto di pignoramento presso terzi.</p>
<p>Quindi, anche se il creditore non sa che il debitore ha delle carte di credito prepagate, queste verranno ugualmente bloccate dalla banca.</p>
<p>Sul come il creditore riesca  a sapere presso quale banca il debitore ha depositato i soldi c&#8217;è da considerare che, a differenza del passato, oggi  tali dati sono pubblici: ciascun creditore, dopo aver notificato l’atto di precetto al debitore, può farsi autorizzare dal presidente del tribunale ad accedere all’anagrafe tributaria, e segnatamente all’archivio dei rapporti finanziari, in uso all’Agenzia delle Entrate, per conoscere il nome dell’istituto di credito ove il debitore ha il rapporto bancario. In questo modo, si riesce a  notificare l’atto di pignoramento  a colpo sicuro.</p>
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		<title>Non è conveniente fare un decreto ingiuntivo per un credito di pochi euro</title>
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		<pubDate>Tue, 21 May 2019 08:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[Per crediti di piccoli importi, non conviene quasi mai agire davanti al giudice. Lo possono tutt’al più fare le società di grosse dimensioni, che dispongono di risorse economiche elevate; queste, oltre a dover dare un segnale ai clienti morosi, sono anche costrette a confrontarsi con crediti bassi e frammentati. I costi che deve affrontare chi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per crediti di piccoli importi, non conviene quasi mai agire davanti al giudice. Lo possono tutt’al più fare le società di grosse dimensioni, che dispongono di risorse economiche elevate; queste, oltre a dover dare un segnale ai clienti morosi, sono anche costrette a confrontarsi con crediti bassi e frammentati.</p>
<p>I costi che deve affrontare chi avvia un procedimento di non sono mai inferiori a 300-400 euro: il triplo, se non il quadruplo per chi deve recuperare cifre intorno ai 100 euro. È pur vero che, nel provvedimento di condanna, il giudice addossa sul debitore le spese legali anticipate dal creditore, ma ciò avviene solo in un successivo momento ed è comunque subordinato al fatto che questi paghi spontaneamente. Perché, se non lo fa, subentra poi un’ulteriore lunga e costosa fase: quella dell’esecuzione forzata che non tutti sono disposti a sostenere, specie quando hanno davanti un nullatenente.</p>
<p>Di norma i “grandi creditori” hanno sistemi alternativi di recupero credito.</p>
<p>Quando il creditore è una società ( ad es una banca per uno scoperto sul conto, una finanziaria per una rata non versata; la società elettrica o del telefono per una bolletta ecc.), il recupero dei piccoli importi viene di solito affidato ai call center, ossia a società esterne che, attraverso operatori telefonici, contattano il cliente e lo invitano a pagare.</p>
<p>Il recupero dei crediti può spingersi anche a una successiva fase “scritta”: viene spedita una diffida all’indirizzo del moroso.</p>
<p>Poi la procedura, il più delle volte, si ferma lì e il debito finisce in prescrizione. Richiedere un decreto ingiuntivo per 100 euro è, al giorno d’oggi, ritenuto antieconomico.</p>
<p>Il creditore privato ha le armi spuntate: nel momento in cui deve impiegare dei soldi , con l’incertezza di poter recuperare le spese anticipate, si fa quattro conti e, il più delle volte, soprassiede all’azione “di puro principio”.cosa può fare?</p>
<p>In pratica, con il nostro sistema giudiziario, recuperare somme vicine ai 100 euro, per quanto astrattamente ipotizzabile, è concretamente impossibile.</p>
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		<title>I creditori devono rispettare i limiti al pignoramento delle somme depositate in banca o alla posta aggiornate con l&#8217;assegno sociale</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/i-creditori-devono-rispettare-i-limiti-al-pignoramento-delle-somme-depositate-in-banca-o-alla-posta-aggiornate-con-lassegno-sociale/</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 06:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Rispetto a tutti i tipi di esecuzione forzata, il pignoramento del conto corrente consta di una procedura rapida e snella   per il creditore. Cambiano per il 2019 gli importi relativi al pignoramento del conto corrente: infatti, il debitore sottoposto a procedura di esecuzione forzata può contare su un importo più alto da sottrarre ai creditori..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rispetto a tutti i tipi di esecuzione forzata, il pignoramento del conto corrente consta di una procedura rapida e snella   per il creditore.</p>
<p>Cambiano per il 2019 gli importi relativi al pignoramento del conto corrente: infatti, il debitore sottoposto a procedura di esecuzione forzata può contare su un importo più alto da sottrarre ai creditori.</p>
<p>Questo è l’effetto dell’aggiornamento dell’assegno sociale comunicato dall’Inps, importo che costituisce anche la base di calcolo per definire i limiti di pignoramento della pensione c.d. «minimo vitale», e dello stipendio.</p>
<p>Per il limite al pignoramento del conto corrente è necessario distinguere tra lavoratori dipendenti e pensionati e tutti gli altri soggetti: i lavoratori dipendenti e i pensionati godono di un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri debitori; solo nei confronti dei primi esistono dei limiti alla possibilità di bloccare il conto mentre per tutti gli altri il creditore ha più libertà di azione.</p>
<p>Nel pignoramento del conto corrente per lavoratori dipendenti e pensionati, il creditore non può pignorare tutte le somme depositate ma solo una parte di questa.</p>
<p>In particolare: per le somme che si trovano già depositate all’atto della notifica del pignoramento, il “blocco” può riguardare solo la parte del deposito che eccede un determinato importo.</p>
<p>Questo importo si calcola moltiplicando per tre la misura annuale dell’assegno sociale.</p>
<p>Per il 2019, l’assegno sociale è pari a 457,99 euro al mese. Pertanto il triplo dell’assegno sociale è pari a 1.373,97 euro.</p>
<p>Ne consegue che, in caso di pignoramento, possono essere “bloccate” solo le somme che superano tale limite, se invece sul conto c’è un importo inferiore, il pignoramento non tocca il deposito.</p>
<p>Per le somme che vengono accreditate successivamente alla data di notifica del pignoramento a titolo di stipendio o pensioni, il pignoramento può avvenire nella misura di un quinto massimo proprio come quando il pignoramento avviene presso il datore di lavoro.</p>
<p>In sintesi, il conto corrente è pignorabile al 100% solo se non vi vengono depositati redditi da lavoro dipendente o di natura previdenziale.</p>
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		<title>Occorre la licenza edilizia per una tettoia destinata a coprire il parcheggio delle automobili?</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Casa & Diritto condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Resta sempre valido il quesito se le tettoie o pensiline per auto siano da considerarsi “nuove costruzioni” o “edilizia libera”. Dunque per creare una tettoia per posti auto ci vuole il permesso a costruire del Comune e nel caso dovessero venire i vigili a fare un controllo, in caso di mancata richiesta della licenza edilizia si può subire.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Resta sempre valido il quesito se le tettoie o pensiline per auto siano da considerarsi “nuove costruzioni” o “edilizia libera”.</p>
<p>Dunque per creare una tettoia per posti auto ci vuole il permesso a costruire del Comune e nel caso dovessero venire i vigili a fare un controllo, in caso di mancata richiesta della licenza edilizia si può subire un’incriminazione per abuso edilizio?</p>
<p>L’opera costituisce una “nuova costruzione” per la quale è necessaria l’autorizzazione amministrativa oppure si tratta di edilizia libera su cui non ricade alcun onere?</p>
<p>Sul punto è intervenuto, più volte , il Consiglio di Stato chiarendo a quali condizioni tale manufatto possa rientrare nell’edilizia libera.</p>
<p>In un caso esaminato la polizia municipale, sulla base del verbale dei vigili, aveva qualificato il manufatto come “costruzione di una tettoia per posti auto”, rientrante nel concetto di “nuova costruzione” e, come tale, bisognosa del permesso di costruire rilasciato dal Comune. Secondo i verbalizzanti, rilevava che l’opera fosse destinata in forma stabile a coprire la macchina del proprietario, fosse dotata di una struttura portante in metallo, di una copertura rigida apribile a farfalla),e fosse infine ancorata al suolo tramite l’ancoraggio a elementi piantati dentro terra in modo stabile. Immediato quindi il procedimento penale nei confronti del proprietario e l’ordine di demolizione.</p>
<p>Secondo il Consiglio di Stato, per stabilire se sia necessario o meno il permesso di costruire sulla struttura volta a realizzare la copertura bisogna comprendere se questa è un semplice elemento di arredo oppure una tettoia per posti auto.</p>
<p>L’elemento di discrimine tra la tettoia per posto auto che necessita di permesso di costruire e quella che invece richiede solo la DIA è nella dimensione della stessa: se la copertura è particolarmente estesa sarà necessario il permesso, altrimenti è sufficiente la denuncia di inizio attività.</p>
<p>In sintesi, le tettoie per auto, essendo strutture non facilmente rimovibili, destinate a un uso stabile nel tempo, richiedono le specifiche autorizzazioni del Comune di pertinenza per essere costruite.</p>
<p>In assenza delle licenze, potrà essere impartito l’ordine di demolizione anche a distanza di numerosi anni visto che si tratta di un provvedimento che non va mai in prescrizione.</p>
<p>Dunque in generale la giurisprudenza ritiene che per realizzare una tettoia per posti auto sia necessario il permesso di costruire. Solo le costruzioni facilmente rimovibili e senza ancoraggi al suolo rientrano nell’edilizia libera e richiedono una semplice DIA , la dichiarazione di inizio lavori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La tettoia di copertura non destinata a posti auto è un arredo urbano: dunque se la tettoia non è destinata alla copertura delle auto, ma è destinata solo a garantire ombra e riparo dal sole, è coperta da una struttura in lamiera retrattile ed è aperta su tutti e quattro i lati, rientra nel concetto di edilizia libera. Per essa quindi non è necessaria né la licenza edilizia (il permesso di costruire), né la Scia, né la Dia; non può, in definitiva, essere considerata come un abuso. Secondo il Consiglio di Stato la circostanza che il manufatto sia ancorato al suolo è del tutto irrilevante in quanto l’ancoraggio è necessario per evitare che l’opera, in caso di vento o di altri agenti atmosferici, possa essere un pericolo per la pubblica incolumità. Non si può quindi parlare di nuova costruzione, soggetta alla licenza edilizia, tutte le volte in cui la tettoia non comporti una trasformazione del territorio. Il giudice valorizza la circostanza che l’opera, aperta su tutti e quattro i lati e con copertura retrattile, non crea alcun nuovo volume o superficie.</p>
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		<title>Il risarcimento del danno da perdita di chance</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Per risarcimento da perdita di chance si intende la privazione attuale della possibilità di conseguire, in futuro, un determinato vantaggio economicamente valutabile. Il soggetto che ha subito il danno perde nel futuro, la possibilità di ottenere un vantaggio: come ad esempio il caso di un candidato che, a causa di un incidente stradale, non riesce.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per risarcimento da perdita di chance si intende la privazione attuale della possibilità di conseguire, in futuro, un determinato vantaggio economicamente valutabile.</p>
<p>Il soggetto che ha subito il danno perde nel futuro, la possibilità di ottenere un vantaggio: come ad esempio il caso di un candidato che, a causa di un incidente stradale, non riesce a partecipare ad un concorso oppure che, a seguito dell’incidente, riporti delle lesioni che ne limitano la capacità lavorativa.</p>
<p>La risarcibilità di tale forma di danno è stata riconosciuta a seguito di una famosa pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 1999 che ha affermato il diritto al risarcimento dei danni in relazione a legittime aspettative di natura patrimoniale.</p>
<p>Il danno da perdita di chance, si riferisce a tutte quelle privazioni attuali di ottenere un risultato utile, in futuro, ovvero un vantaggio economico che può esser determinato.</p>
<p>Tale forma di risarcimento presenta la difficoltà per il danneggiato di provare i vantaggi futuri che, in assenza dell’evento, avrebbe avuto.</p>
<p>Quindi   l’onere della prova ai fini della liquidazione del danno è a carico di chi agisce in giudizio e che deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.</p>
<p>La Cassazione ha chiarito che, il soggetto danneggiato, dovrà fornire in giudizio idonei elementi a supporto della richiesta di risarcimento danni e che la condotta illecita del soggetto danneggiante sia conseguenza immediata e diretta della perdita di chance.</p>
<p>Quindi, non sarà sufficiente dichiarare il pregiudizio subito, ma sarà necessario provarne altresì l’effettiva esistenza.</p>
<p>L’entità del danno risarcibile sarà quantificata dal giudice, in base ad elementi presunti, sul presupposto che il soggetto percepirà una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito senza subire l’infortunio.</p>
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		<title>Le società di poste private potranno effettuare le notifiche di atti giudiziari e multe solo con la licenza rilasciata dal ministero</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge annuale per il mercato e la concorrenza  ha liberalizzato il settore postale mettendo fine al monopolio di Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari e delle multe:  saranno legittime anche le notifiche degli atti giudiziari ( ricorsi, sentenze, decreti ingiuntivi) e delle multe per violazione al codice della strada, effettuate per il.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge annuale per il mercato e la concorrenza  ha liberalizzato il settore postale mettendo fine al monopolio di Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari e delle multe:  saranno legittime anche le notifiche degli atti giudiziari ( ricorsi, sentenze, decreti ingiuntivi) e delle multe per violazione al codice della strada, effettuate per il tramite delle poste private.</p>
<p>Non tutte le poste private potranno effettuare la notifica di atti giudiziari e multe, ma soltanto quelle titolari di apposita licenza individuale ,   distinta rispetto alla licenza individuale ordinaria  concessa per lo svolgimento dei servizi postali tradizionali.</p>
<p>Il rilascio della licenza dovrà essere subordinato a specifici obblighi di servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.</p>
<p>La regolamentazione del servizio postale è affidata all’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)  che ha avviato il procedimento di consultazione pubblica  sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada.</p>
<p>E quindi, pur essendo prevista la data del 10 settembre per l’entrata in vigore della liberalizzazione del settore postale, deve comunque ritenersi che le notifiche degli atti giudiziari e delle multe da parte delle poste private sarà di fatto possibile solo quando queste otterranno l’apposita licenza.</p>
<p>Dunque, per il momento, le uniche notifiche valide per atti giudiziari e multe sono ancora esclusivamente quelle effettuate tramite Poste Italiane.</p>
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		<title>Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata hanno un orario limite</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/le-notifiche-a-mezzo-posta-elettronica-certificata-hanno-un-orario-limite/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La notifica a mezzo posta elettronica certificata dopo le ore 21 è come se avvenisse alle ore 7 del giorno successivo. Quindi anche alle notifiche telematiche si applica la regola sui tempi di notificazione prevista per la notifica tradizionale  a mani o a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario:   prevede che le notificazioni non possono farsi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La notifica a mezzo posta elettronica certificata dopo le ore 21 è come se avvenisse alle ore 7 del giorno successivo.</p>
<p>Quindi anche alle notifiche telematiche si applica la regola sui tempi di notificazione prevista per la notifica tradizionale  a mani o a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario:   prevede che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 .</p>
<p>Questa regola è particolarmente rilevante per le notifiche degli atti giudiziari e delle impugnazioni che devono essere svolte entro un termine di decadenza. Si rischia infatti di vedersi dichiarare inammissibile un’azione legale perché notificata, sì entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile e quindi in tempo da calendario, ma oltre l’orario consentito dalla legge.</p>
<p>La regola generale  per la notifica a mezzo pec,  dispone  che la stessa  si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna</p>
<p>La legge non prevede, con riguardo ai tempi di notifica via pec, la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario.</p>
<p>La questione dell’applicabilità degli “orari di notifica” alla notifica a mezzo pec potrebbe  risolversi guardando alle ragioni tutelate dal legislatore, infatti il divieto della notifica prima delle 7 di mattina e dopo le 21 di sera ha il suo fondamento nell’esigenza di tutelare il riposo e la tranquillità del destinatario e degli addetti alla consegna.</p>
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		<title>La Cassazione restringe gli ambiti operativi dell’abuso d’ufficio</title>
		<link>https://www.avvocatopepe.it/la-cassazione-restringe-gli-ambiti-operativi-dellabuso-dufficio/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 07:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’ingiustizia del vantaggio nel reato di abuso d’ufficio. Cass. Pen. Sez. IV, 11.11. 2015, n. 48914 Massima: “In tema di abuso di ufficio, l’ingiustizia del vantaggio richiesta dall’art. 323 c.p. deve riguardare non solo “il momento dinamico”, vale a dire il fatto causativo, ma anche il risultato dell’azione, ossia il fine perseguito dall’agente: il vantaggio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’ingiustizia del vantaggio nel reato di abuso d’ufficio. </strong><strong>Cass. Pen. Sez. IV, 11.11. 2015, n. 48914</strong></p>
<p><strong>Massima: </strong>“<em>In tema di abuso di ufficio, l’ingiustizia del vantaggio richiesta dall’art. 323 c.p. deve riguardare non solo “il momento dinamico”, vale a dire il fatto causativo, ma anche il risultato dell’azione, ossia il fine perseguito dall’agente: il vantaggio cioè per qualificarsi ingiusto non solo deve essere prodotto non jure ma essere esso stesso contra ius</em>”. .</p>
<p>Il delitto <em>de quo</em>, secondo tale pronuncia di legittimità, risulta integrato quando è accertata la doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell’evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta.</p>
<p>A bene vedere tale orientamento interpretativo appare non pienamente condivisibile. L’accertata violazione di norme di legge, di regolamenti e di circostanze che impongano l’astensione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, determina <em>ex se</em> un vantaggio inteso come evento di tale prodromica condotta, di per sé ingiusto, in quanto viziato <em>ab origine</em> dalla stessa condotta che lo ha generato. Nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il vantaggio conseguito si inserisca in una logica di rapporto eventualmente lecito, che tale risulterebbe solo se considerato in maniera atomistica guardando al solo evento. Tale impostazione, tuttavia, appare riduttiva e contraria alla <em>ratio legis</em>, idonea a creare una frattura tra i due momenti della condotta dinamica e dell’evento che, invece, devono essere considerati in maniera sinergica.</p>
<p>In definitiva, senza la condotta intenzionale di violazione di norme e di regolamenti posta in essere al fine di conseguire un vantaggio per sé o per altri o un danno ingiusto altrui, il vantaggio (<em>id est</em> l’evento) non potrebbe realizzarsi. Ciò giustifica la ritenuta sua ontologica ingiustizia, a fortiori quando emerge che senza la violazione a monte, l’ingiustizia nella fase dinamica, il soggetto beneficiario non avrebbe comunque beneficiato del vantaggio a valle che costituisce l’evento ingiusto.</p>
<p>Inoltre la condotta <em>contra ius,</em> può realizzare un altro evento, pure preso in considerazione dalla norma dell’art. 323 c.p. e cioè il danno ingiusto arrecato ad altri.</p>
<p>In tal senso si pensi a titolo esemplificativo all’assegnazione di un appalto avvenuta in modo “illegittimo”, in violazione delle norme dettate in tema di evidenza pubblica che determinano l’assegnazione della commessa pubblica a terzi che adempiono regolarmente l’oggetto del contratto, ma a discapito della società ingiustamente non assegnataria che sarebbe stata tale se non ci fosse stata la condotta <em>contra ius</em> a monte poste in essere dal pubblico ufficiale.</p>
<p>Assume autonomia di valutazione, invece, l’evento inteso come vantaggio ingiusto in relazione al diverso profilo della profitto confiscabile, come più volte ribadito dalla Suprema Corte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> Avv. Giacomo BARBARA</em></p>
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		<title>Il sistema pubblico di identità digitale per utilizzare i servizi erogati dalla pubblica amministrazione senza fare la coda agli sportelli</title>
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		<pubDate>Tue, 30 May 2017 06:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Lo Spid esiste dal 2016: la sigla significa  Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta di  un sistema che consente di avere un codice Pin unico  per  accedere on line ai servizi della Pubblica amministrazione. In sostanza  permette di avere una sola identità e di eliminare tutti gli altri codici già esistenti.  Il Sistema di identità digitale serve ad accedere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Spid esiste dal 2016: la sigla significa  Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta di  un sistema che consente di avere un codice Pin unico  per  accedere on line ai servizi della Pubblica amministrazione.</p>
<p>In sostanza  permette di avere una sola identità e di eliminare tutti gli altri codici già esistenti.  Il Sistema di identità digitale serve ad accedere on line ai servizi pubblici, dal certificato dell’Inps al pagamento della Tasi o del bollo auto, di una multa o delle tasse dell’università statale,  dalla richiesta di una prestazione sanitaria alla consultazione del Cud.</p>
<p>Non c’è l’obbligo di possedere un’identità digitale, cioè uno Spid ma grazie allo Spid, si ha l’accesso via Internet dal 2017 ai servizi erogati da Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Regioni e Comuni.</p>
<p>Lo Spid serve anche per accedere on line alla carta del docente e all’utilizzo di 18app bonus. La prima consente ai docenti, di ottenere il bonus da 500 euro previsto per la loro formazione professionale. La seconda, permette ai ragazzi maggiorenni di avere il bonus cultura da 500 euro.</p>
<p>Inoltre, lo Spid dà anche accesso ai pubblici servizi in ambito internazionale, all’interno dell’Unione europea. Il tutto on line, attraverso qualsiasi dispositivo collegato ad Internet (smartphone, pc, tablet).</p>
<p>Il sistema è gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale, ma per richiedere l’identità unica è necessario rivolgersi ai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider).</p>
<p>Si tratta di soggetti privati accreditati dall’Agenzia che forniscono le identità digitali, previa verifica dei dati, e si occupano di gestirle.</p>
<p>I gestori ai quali è possibile richiedere l’identità digitale sono: InfoCert S.p.a;       Poste Italiane S.p.a; Telecom Italia Trust Technologies Srl; Aruba Pec S.p.a; Sielte S.p.a.</p>
<p>La richiesta dello Spid va fatta previa registrazione al sistema e identificazione tramite la Carta nazionale dei servizi cioè la nuova tessera sanitaria con il chip oppure tramite la Carta di identità elettronica . Verificata l’identità on line, l’Agenzia rilascia il codice Spid unico per avere l’accesso a tutti i servizi erogati dalla Pubblica amministrazione.</p>
<p>Il Sistema per l’identità digitale, appare sicuro in quanto fornisce al provider soltanto i dati strettamente necessari per l’operazione che si deve eseguire.</p>
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		<title>Il pignoramento del conto corrente e le differenze a seconda di chi sia il creditore</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Pepe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche & Diritto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Burocrazia, Atti Giudiziari, Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il pignoramento del conto corrente, se  il creditore è un soggetto privato  ( es.  un fornitore, un soggetto vincitore di una causa, ecc.),  avviene  in tre momenti distinti: con la notifica al debitore dell’atto di precetto e se il debitore non paga entro 10 giorni, il creditore può passare al passaggio successivo;  la notifica al.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il pignoramento del conto corrente, se  il creditore è un soggetto privato  ( es.  un fornitore, un soggetto vincitore di una causa, ecc.),  avviene  in tre momenti distinti: con la notifica al debitore dell’atto di precetto e se il debitore non paga entro 10 giorni, il creditore può passare al passaggio successivo;  la notifica al debitore e alla banca dell’atto di pignoramento con  lo scopo di  vincolare le somme presenti sul conto corrente nei limiti dell’importo  indicato.</p>
<p>Inoltre l’atto di pignoramento contiene anche una citazione per un’udienza nella quale il giudice verifica se la banca ha già comunicato, al creditore, la presenza di somme sul conto e  in  caso affermativo, emette un provvedimento con cui «assegna il denaro pignorato» al creditore</p>
<p>Viceversa, quando il creditore è il fisco le regole cambiano ed i passaggi si riducono ad uno soltanto:  la cartella di pagamento è anche atto di precetto e  l’Agente per la riscossione  è  autorizzato a procedere in autonomia, senza bisogno della autorizzazione da parte del giudice.</p>
<p>Quindi dopo la <a href="http://www.laleggepertutti.it/144459_quando-scade-la-cartella-di-pagamento">notifica della cartella di pagamento</a> l’Agente per la riscossione esattoriale deve attendere almeno 60 giorni prima di procedere.</p>
<p>Il debitore che, prima del pignoramento, chieda una rateazione può  bloccare ogni successivo pignoramento.</p>
<p>L’atto di pignoramento viene subito notificato alla banca e solo dopo al contribuente, onde evitare che quest’ultimo prelevi dal conto delle somme prima del materiale blocco. Se il debitore non paga entro 60 giorni, le somme vengono direttamente versate dalla banca,  sul conto del fisco e, quindi, sottratte dl conto del debitore,  senza alcuna udienza in tribunale.</p>
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