lug 17

L’invito a comparire all’Agenzia delle Entrate

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L’invito a comparire all’Agenzia delle Entrate

La legge autorizza gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti.

L’invito può essere inviato solo al contribuente la cui posizione è oggetto di accertamento: non dunque il suo consulente, il commercialista o il Caf che ha presentato, per suo conto, la dichiarazione dei redditi e deve essere “motivato”, cioè indicare le ragioni per cui viene richiesto il confronto senza delle quali il contribuente non sarebbe messo nella condizione di preparare la difesa e produrre i documenti necessari a dimostrare la propria regolarità.

Nonostante il nome non si può parlare di vero e proprio “invito” perché se da un lato è vero che, se il contribuente non compare, non subisce alcuna sanzione, tuttavia la sua assenza sarà valutata in termini negativi e l’esito del controllo in mancanza della prova contraria, molto facilmente sarà sfavorevole.

Il contribuente non potrà quindi opporre le difese che, altrimenti, avrebbero potuto salvarlo dall’accertamento e non potrà può poi ricorrere al giudice e constare l’accertamento fiscale deducendo le questioni che avrebbe potuto eccepire nel corso dell’invito a comparire.

Oltre all’invito a comparire, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie a carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Anche in questo caso, la mancata restituzione dei questionari sarà valutata a scapito dell’interessato. L’Amministrazione finanziaria può infine invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti ; la mancata esibizione degli stessi impedisce la loro produzione in un eventuale giudizio di impugnazione dell’accertamento fiscale.

L’esito dell’incontro deve essere verbalizzato indicando per iscritto tutte le attività svolte e le difese rappresentate dal contribuente eventualmente accompagnato dal proprio commercialista o consulente fiscale. Il verbale deve essere firmato dal contribuente o dal suo rappresentante. Di esso si può esigere una copia. L’omessa redazione del processo verbale comporta la nullità dell’accertamento.

Dalla data di notifica dell’avviso a comparire decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non deve essere inferiore a 15 giorni.

Tutto ciò che il contribuente non produce o non fornisce in sede di invito a comparire non può essere utilizzato in momenti procedurali successivi, sia in occasione dell’accertamento con adesione che nella fase contenziosa ossia davanti al giudice.