nov 13

Il licenziamento per giusta causa è possibile solo se l’attività svolta durante la malattia sia incompatibile con il certificato medico o che ritardi la pronta guarigione

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Il licenziamento per giusta causa è possibile solo se l’attività svolta durante la malattia sia incompatibile con il certificato medico o che ritardi la pronta guarigione

Un dipendente assente dal lavoro per malattia può svolgere alcune attività che non siano incompatibili con la patologia certificata dal medico.

In particolare il malato di depressione che, in virtù del certificato medico, è riuscito ad ottenere la giustificazione per non recarsi al lavoro, può svolgere altre attività durante il periodo di assenza, ma soprattutto può allontanarsi da casa, fatta salva la presenza presso la dimora durante gli orari imposti dalla legge per la visita fiscale, purché l’attività parallela sia compatibile con la patologia lamentata.

Questo è l’orientamento della giurisprudenza che si è più volte espressa in tema di compatibilità tra la malattia e le “uscite” del dipendente.

Dunque, fatto salvo il divieto di allontanarsi da casa durante gli orari della reperibilità necessari alla visita fiscale, nella restante parte della giornata il lavoratore può fare passeggiate, svolgere sport o intrattenere relazioni sociali, finanche eseguire un secondo lavoro (purché non in concorrenza con il primo) a patto che tale attività sia ritenuta in concreto compatibile con il suo stato di malattia. Diversamente può scattare il licenziamento in tronco, quello cioè per giusta causa che non richiede neanche l’ordinario periodo preavviso.

La valutazione circa la compatibilità tra la patologia certificata e l’attività parallela va fatta caso per caso. Ad esempio, proprio in tema di depressione, la Cassazione  ha confermato il licenziamento di un lavoratore che, durante il periodo di malattia, stava svolgendo una diversa attività lavorativa, quella di vigilanza contro i furti e di assistenza ai clienti, impedendo così una pronta guarigione e una rapida ripresa lavorativa. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che l’attività lavorativa in questione risultasse in contrasto con la depressione, in quanto l’attività di sorveglianza “anti-taccheggio” comporta una costante focalizzazione dell’attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute.

In buona sostanza, per stabilire se chi si mette in malattia per depressione può uscire di casa è necessario verificare, non tanto la gravità della malattia, quanto ciò che si fa durante l’assenza dal lavoro. In caso di contestazione da parte dell’azienda, il lavoratore dovrà provare che il lavoro svolto è compatibile con la malattia, oppure addirittura agevoli il recupero dello stato di salute.

È certo che lo stato di depressione comporta una perdita della concentrazione e una difficoltà a relazionarsi con le persone.

Dunque, il dipendente assente per malattia psicologica certificata dal medico può certamente uscire di casa diversamente dal caso di una influenza o di un impedimento alla deambulazione e, anzi, in determinati casi è addirittura consigliabile.

Ma sarà certo sospetto il suo comportamento se svolge, in questo frangente di tempo, attività lavorativa parallela e con mansioni sostanzialmente identiche a quelle eseguite per conto del “primo” datore di lavoro.

Alla luce di ciò la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente affetto da un serio disturbo d’ansia che, durante l’assenza dal lavoro, si dedica a un hobby come l’attività di pianista.

Secondo la Cassazione l’ansia, il disturbo dell’adattamento, la depressione sono patologie di tipo psichiatrico che, di sicuro, possono incidere sulla capacità lavorativa, ma questo non toglie che non possano impedire di svolgere altre attività più “leggere” come una passeggiata o un sostegno fisico a un parente che gestisce una propria attività.

Lo stato depressivo può essere compatibile con la guida dell’auto e l’uso della patente salvo dimostrazione di specifiche incapacità.