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La contumacia del convenuto e la condanna a pagare le spese processuali all’avversario ed al suo avvocato

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La contumacia del convenuto e la condanna a pagare le spese processuali all’avversario ed al suo avvocato

Il soggetto convenuto in un giudizio che decide di non costituirsi entro la prima udienza viene dichiarato contumace. La contumacia non è quindi una sanzione ma un pregiudizio di fatto.

Il fatto che il convenuto abbia deciso di non costituirsi non solleva l’attore dall’onere della prova: egli deve cioè dimostrare comunque al giudice i fatti a fondamento del proprio diritto. In pratica le prove tipiche del processo civile devono esserci lo stesso. L’attore in caso di convenuto contumace deve dimostrare in ogni caso i propri diritti diversamente perderebbe la causa.

La questione resta rispetto alla condanna alle spese processuali, se una persona decide di non costituirsi in causa e di rimanere contumace. Secondo la Cassazione, va decisa nel seguente modo: anche se contumace, il convenuto soccombente va condannato a pagare le spese processuali.

Ciò che conta ai fini della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, comportamento che ha costretto l’avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. L’eventuale comportamento scorretto in causa viene punito con un’ulteriore sanzione prevista dal codice di procedura civile che prevede, in tali casi, il risarcimento del danno.

Ma la condanna alle spese processuali, invece, resta automatica per il fatto di aver perso il giudizio, a prescindere se costituiti o meno. Peraltro, per la Corte, la mancata costituzione non può neanche essere considerata una delle ragioni in forza della quale compensare le spese.