feb 19

I creditori devono rispettare i limiti al pignoramento delle somme depositate in banca o alla posta aggiornate con l’assegno sociale

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I creditori devono rispettare i limiti al pignoramento delle somme depositate in banca o alla posta aggiornate con l’assegno sociale

Rispetto a tutti i tipi di esecuzione forzata, il pignoramento del conto corrente consta di una procedura rapida e snella   per il creditore.

Cambiano per il 2019 gli importi relativi al pignoramento del conto corrente: infatti, il debitore sottoposto a procedura di esecuzione forzata può contare su un importo più alto da sottrarre ai creditori.

Questo è l’effetto dell’aggiornamento dell’assegno sociale comunicato dall’Inps, importo che costituisce anche la base di calcolo per definire i limiti di pignoramento della pensione c.d. «minimo vitale», e dello stipendio.

Per il limite al pignoramento del conto corrente è necessario distinguere tra lavoratori dipendenti e pensionati e tutti gli altri soggetti: i lavoratori dipendenti e i pensionati godono di un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri debitori; solo nei confronti dei primi esistono dei limiti alla possibilità di bloccare il conto mentre per tutti gli altri il creditore ha più libertà di azione.

Nel pignoramento del conto corrente per lavoratori dipendenti e pensionati, il creditore non può pignorare tutte le somme depositate ma solo una parte di questa.

In particolare: per le somme che si trovano già depositate all’atto della notifica del pignoramento, il “blocco” può riguardare solo la parte del deposito che eccede un determinato importo.

Questo importo si calcola moltiplicando per tre la misura annuale dell’assegno sociale.

Per il 2019, l’assegno sociale è pari a 457,99 euro al mese. Pertanto il triplo dell’assegno sociale è pari a 1.373,97 euro.

Ne consegue che, in caso di pignoramento, possono essere “bloccate” solo le somme che superano tale limite, se invece sul conto c’è un importo inferiore, il pignoramento non tocca il deposito.

Per le somme che vengono accreditate successivamente alla data di notifica del pignoramento a titolo di stipendio o pensioni, il pignoramento può avvenire nella misura di un quinto massimo proprio come quando il pignoramento avviene presso il datore di lavoro.

In sintesi, il conto corrente è pignorabile al 100% solo se non vi vengono depositati redditi da lavoro dipendente o di natura previdenziale.