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È nullo il pignoramento se Equitalia non indica il dettaglio dei crediti

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È nullo il pignoramento se Equitalia non indica il dettaglio dei crediti

L’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale di una particolare procedura di pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti, in quanto ordina direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito

Di solito l’atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dall’Agenzia Entrate Riscossione spesso si limita ad intimare genericamente il pagamento di una somma complessiva per “tributi/entrate” senza specificare a che titolo siano dovuti tali importi: non è infatti indicato se si tratta di imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative ecc.

Ebbene la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi .

A questo proposito una recentissima sentenza della Cassazione  dichiara illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione, dato che tutti sono privi del dettaglio sui crediti oggetto di esecuzione forzata.

Il pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate Riscossione è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti in quanto l’illegittimità del pignoramento discende dalla violazione del codice di procedura civile , secondo cui il pignoramento presso terzi deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede.

La Cassazione ha quindi enunciato il seguente importantissimo principio di diritto: “L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto  non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita  le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto“.