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Anche durante la fase della separazione viene abbandonato il criterio del tenore di vita

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Anche durante la fase della separazione viene abbandonato il criterio del tenore di vita

Una recente e interessante pronuncia della Corte di Appello di Roma recepisce l’orientamento  della Cassazione in materia di assegno di divorzio  e lo estende anche alla precedente fase della separazione.

In pratica il nuovo principio in materia di “alimenti”,  ritenuto  valido  dal momento del divorzio, stando ai giudici della capitale va applicato già a partire  dalla separazione: la vecchia funzione “assistenziale” che aveva il matrimonio pare  definitivamente tramontata.

Se la moglie è autosufficiente non va mantenuta sin dal momento della separazione:  non importa se il reddito del marito è significativamente più elevato.

Conta la capacità dei coniugi, dopo la cessazione dell’unione, di badare a se stessi con i propri mezzi: capacità che, se sussistente, esclude il diritto a percepire qualsiasi assegno da parte dell’ex più ricco.

Con la famosa sentenza “Grilli”  la Cassazione ha riscritto le regole sull’assegno di divorzio: scopo del contributo mensile successivo al divorzio  non è più garantire  per tutta la vita, lo stesso «tenore di vita» goduto durante il matrimonio  ma solo l’autosufficienza economica. Pertanto, chi ha la possibilità di mantenersi con le proprie forze, anche se ha un reddito molto più basso dell’ex coniuge, non può chiedere alcun contributo. Si pensi al caso della moglie con uno stipendio di mille euro e l’ex marito di 10mila: nulla spetta più alla prima.